Dott. Arrigo Muscio

Internet: http://space.tin.it/associazioni/armuscio

E-mail: arrigomu@tin.it

 

 

 

Ultimo aggiornamento 5 giugno 2001

 

 

AGGIORNAMENTI

 

 

DOSSIER GIUSTIZIA

 

"Siamo in uno Stato di diritto"

Ministro Bianco[1]

 

 

 

Ho deciso di pubblicare il seguente dossier per far conoscere ai cittadini e alle Autorità alcuni aspetti del problema giustizia in Italia. Quanto in esso descritto è stato giudicato incredibile da diverse persone, tra cui anche degli operatori del settore, e, a mio parere, solleva diversi dubbi sulle reali possibilità dell'esercizio dei diritti nel nostro Paese, fatte salve alcune eccezioni che stonano con la prassi delle archiviazioni. Convinto d'essere un cittadino e non un suddito ed ancor più convinto della validità del documento CEI "Educare alla legalità" e del valore della giustizia (virtù fondamentale, frequentemente citata nella Sacra Scrittura), ho deciso di procedere a tale pubblicazione anche in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici in quanto sono stati i miei interventi di presidente di tale associazione che hanno provocato le diffamazioni e le ingiurie nei miei confronti, in risposta alle quali sono scattate le mie querele.

Di una cosa sono comunque sicuro: del fatto che tutti, prima o poi, verremo giudicati dal Giudice Supremo e a Lui risponderemo imparzialmente di ogni atto da noi compiuto, se non faremo appello alla sua misericordia.

Mi limiterò a far parlare gli atti giudiziari che, nella loro chiarezza, da soli bastano a fornire una lucida descrizione degli avvenimenti. Lascio ai lettori ogni commento e deduzione. In qualità di cittadino cattolico e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici  non posso sottrarmi dal  segnalare alla pubblica opinione quanto segue, avvenuto nel "Bel Paese" in cui, stando ai numerosi articoli di giornale e alle lamentele di molti cittadini, godono di particolari considerazioni gli islamici, gli omosessuali, i pedofili e quanti, grazie a leggi permissive, violano la legge. In particolare segnalo il fatto che in data 30 giugno 2000 il giudice Dott. E. Q., ritenendosi offeso dal mio legittimo e democratico  esposto del 17 gennaio 2000, mi ha citato in giudizio presso il Tribunale di Venezia per la somma di un miliardo. Durante l'intervallo 17 gennaio 2000 -  30 giugno 2000 il Dott. Q. mi ha comunque giudicato in ben due processi, pur sentendosi offeso dal mio esposto come da lui stesso dichiarato nell'atto di citazione e nonostante la mia ricusazione. Non solo, ma è facile notare la monotona richiesta di archiviazioni relativa alle mie denunce, operata spesso dagli stessi Pubblici Ministeri che si sono occupati, in periodi diversi, delle mie querele.

Il seguente dossier può, visto l'andazzo, subire incrementi o variazioni in base ai quali verrà puntualmente aggiornato.

I fatti riportati, per facilitare la comprensione degli sviluppi successivi, sono stati inseriti nel dossier in base ad una cronologia d'insieme logico, ma è necessario tener presente che alcune fasi sono avvenute in tempi diversi e successivi ad altre iniziative. E' quindi consigliabile considerare le date dei documenti.

Lascio ai lettori-cittadini ogni considerazione in merito, dato che la Costituzione stabilisce che "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1). Ma, soprattutto, affido a Dio, giusto giudice, ogni valutazione al riguardo.

 

 

L'Inizio - L'attribuzione di uno scritto offensivo inesistente

 

 

 

 

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ROMA

 

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ROMA

 

AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

 

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA

 

P.C. ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO

 

 

 

ESPOSTO

 

 

In data 2 aprile 1999 presentai una denuncia-querela nei confronti di S. M.[2] in quanto lo stesso, con un suo scritto pubblicato sul Giornale di Brescia il 31-3-1999, criticava una mia lettera "fantasma" che S.M. sosteneva riportata dal medesimo giornale sul problema immigrazione. Ritenendo diffamatorie le affermazioni di S. lo querelai in quanto:

1)   il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera relativa al fenomeno dell’immigrazione, come invece dichiarato dal Sig. S.M. il quale, infatti, non aveva citato né la data della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario fare in caso di contestazione;

2)  il Sig. S.M. con l’espressione dispregiativa “...presidente di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age...” aveva chiaramente diffamato la mia persona insinuando chissà quali comportamenti o opinioni da parte mia in contrasto con la necessaria solidarietà cristiana ed umana;

3)  il sig. S.M. con la sua affermazione iniziale in riferimento ad una mia lettera fantasma pubblicata sul Giornale di Brescia (della quale, come ripeto, non ha citato alcun riferimento) relativa al problema immigrazione, seguita da un episodio di povertà e miseria da lui raccontato, insinuava che io ce l’avessi con gli immigrati. E ciò è totalmente falso!

4)  Infine S.M. con l’espressione finale della lettera “...al posto di augurarsi la libertà di  recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri” mi aveva attribuito una frase che non ho mai usato.

Chiesi comunque al Giornale di Brescia di riportare una mia rettifica nella quale precisavo che il giornale in oggetto non aveva mai pubblicato miei scritti al riguardo. Tale nota non fu smentita dal direttore del quotidiano Dr. L. G..

Dopo qualche giorno S.M. mi telefonò. Gli feci presente d'averlo querelato in quanto, come ripeto, mi aveva attribuito scritti e dichiarazioni inesistenti e ciò costituiva diffamazione anche secondo la Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512. Accortosi dell'abbaglio, si scusò prontamente per l'errore di persona commesso. In risposta alle sue scuse gli promisi che avrei ritirato la querela nei suoi confronti senza chiedere nulla, lo invitai però ad inviare una lettera di rettifica al direttore del Giornale di Brescia per precisare, per amor del vero, che nel mio caso aveva fatto un errore di persona. Mi assicurò che avrebbe provveduto prontamente. Dal nostro colloquio passarono circa dieci giorni senza veder comparire alcuna sua rettifica sul quotidiano in oggetto. In data 12 aprile 1999 comparve invece una lettera di  G.T. intitolata "Basta con certe lettere!". G.T. scrisse: "Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati…dall'essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi…".

In data 12 aprile 1999, tenuto conto del buon senso ed anche delle Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512 "Non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere e a mettere in pericolo la reputazione di terzi" - Cass. Pen., sez. V, 16 ottobre 1972, n. 811 - Cass. Pen. Sez. V, 21 febbraio 1975, 2132  ecc., querelai G.T. (vedere fotocopia allegata)[3] in quanto, come ripeto:

1)      il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell'immigrazione, come invece dichiarato da G.T. il quale, infatti, non aveva citato né la data della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com'è necessario fare in caso di contestazione;

2)      non ho mai scritto lettere che "manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati" o dalle quali si deducesse "odio verso il prossimo e me stesso" come invece scritto da G.T. che comunque aveva letto, lodandolo, lo scritto di S.M.

Dopo la presentazione della denuncia-querela nei confronti di G.T. telefonai a S.M. per domandargli ragione della mancata pubblicazione della sua rettifica promessa, in quanto ciò aveva provocato anche un ulteriore scritto diffamatorio della mia persona  a firma di G. T..

S.M.  mi assicurò che già in data 4 aprile 1999 aveva inviato un fax al direttore del Giornale di Brescia dr. L. G. per domandargli la pubblicazione della sua rettifica a mio favore per errore di persona (vedere fotocopia allegata)[4]. Mi disse inoltre al telefono che il giorno successivo al suo inoltro del fax gli telefonò un incaricato del giornale per ricevere conferma del mittente. Dopo aver risposto affermativamente, raccomandò all'interlocutore di provvedere in merito ed egli replicò che ciò dipendeva dal direttore del Giornale. Ma il dr. L.G. non solo non la pubblicò, ma permise invece la pubblicazione dello scritto di G.T. che faceva riferimento a S.M. Quest'ultimo mi inviò comunque subito una copia di quanto affermato. Appena seppi del comportamento del direttore del Giornale di Brescia, in data 14 aprile 1999 (due giorni dopo aver querelato G.T.) lo denunciai per concorso in diffamazione per comportamento doloso (vedere fotocopia allegata)[5] indicando nella querela che in data 12 aprile 1999 avevo già denunciato G.T. per le stesse motivazioni in quanto:

1)  dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che aveva richiesto direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, la pubblicazione della sua rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.M.);

2)  dopo aver esaminato il comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere entro due giorni dalla richiesta di rettifica di S.M. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate indicazioni della mia persona, aveva invece pubblicato la lettera di G.T. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S. M. diffamando la mia persona;

3)  il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso” come invece scritto da G.T.;

4)  il sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento aveva permesso, nonostante la richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata da S.M. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia persona che, false e denigratorie, mi avevano pubblicamente diffamato.

Denunciai inoltre il direttore del Giornale di Brescia anche all'Ordine dei Giornalisti di Milano (vedere fotocopia allegata)[6]

 

Ø      In data 18-6-1999 Il Giudice per le indagini preliminari dr. A. D. M., su richiesta di rinvio a giudizio di G. e di L. da parte del Pubblico Ministero Dott. S. B., fissò per il giorno 19-10-1999 l'udienza preliminare

Ø      In data 19-10-99 il Pubblico Ministero fu sostituito dalla Dott.ssa S. B. e la dott.ssa A. D. M. dalla dott.ssa P.. Il Giudice, dopo aver ascoltato gli avvocati della difesa, di parte civile e la richiesta di rinvio a giudizio confermata anche dalla dott.ssa B., chiese l'acquisizione dei miei scritti pubblicati dal Giornale di Brescia entro un periodo da Lei stabilito ed aggiornò l'udienza al 14 dicembre 1999.

Ø      In tale data la dott.ssa P. fu però sostituita dal Dott. E. Q. che, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio espressa dal Pubblico Ministero dott.ssa B., sentenziò il non luogo a procedere nei confronti di L. G. e G. T., rispettivamente per difetto di querela e perché il fatto non costituisce reato.

 

Ciò premesso,

domando:

1)      per quale ragione la mia denuncia-querela nei confronti del direttore del Giornale di Brescia Dr. L. G. per concorso in diffamazione col G.T., presentata solo due giorni dopo quella di G.T. e relativa al medesimo episodio diffamatorio, non è stata unificata ed affidata al Pubblico Ministero Dr. B. che con solerzia inaudita nel nostro Paese aveva chiesto il rinvio a giudizio di L.G. e G.T.?

2)      Per quali ragioni, durante tale breve tempo, vi è stato un cambio di giudici per le indagini preliminari, in particolare la dott.ssa P. col dr. E. Q.? Questi "giri di valzer" costituiscono la norma nelle varie città italiane o sono una caratteristica di Brescia?

3)      Per quali motivi non sono state prese in considerazione dal Dr. Q. alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione citate nelle mie querele ed in particolare la Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512 "Non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere e a mettere in pericolo la reputazione di terzi".

4)      Per quale motivo il Dr. Q., parlando nella sua sentenza[7] della lettera di S.M. di critica nei miei confronti (pubblicata dal direttore del Giornale di Brescia, diversamente dalla sua richiesta di rettifica per errore di persona!) non fa riferimento alle dichiarazioni rese dal mio avvocato di parte civile Avv. Enzo Bosio in merito all'inesistenza dello scritto attribuitomi sia da S.M.e sia da G.T.?

5)      Per quali ragioni il dr. Q. considera nella sua sentenza non diffamatorie le espressioni (ritenute tali da due pubblici ministeri) utilizzate da G.T.:

a)      basate su una mia lettera inesistente sul problema immigrazione, tant'è che non è stata prodotta agli atti  "Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati…dall'essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi…";

b)      affermazioni che lo stesso S.M. (da tener presente che G.T. ha dichiarato d'aver letto la lettera di S. lodandola!) non ha mai utilizzato nella sua lettera, indicata da G.T., del 31 marzo 1999;

c)      le affermazioni di G.T. (avallate con la pubblicazione, da parte del direttore del Giornale di Brescia dr. L.) sono per me diffamatorie in quanto totalmente antitetiche agli insegnamenti del Vangelo (è come affermare che persone che per professione hanno scelto di servire il bene, come ad esempio un giudice o un poliziotto, sono dei ladri!) e riferite al sottoscritto che, oltre ad essere presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, è autore di numerose opere in massima parte di evangelizzazione: libri, rubriche e servizi televisivi, articoli pubblicati su riviste nazionali e sul sito dell'Associazione, conferenze nelle scuole ecc. (il lavoro svolto dall'Associazione che presiedo è consultabile sul sito internet della stessa http:space.tin.it/associazioni/armuscio ). Non posso comunque, in questo frangente, esimermi dal riferire che nei confronti del sottoscritto altre persone, le quali hanno letto in tutto o in parte le mie opere (diversamente da G.T. che si è basato su lettere inesistenti o non citate!!), hanno pubblicamente affermato in opere a divulgazione nazionale "….Arrigo Muscio è un cattolico realmente impegnato che unisce alla preghiera il valore delle opere…" (copertina del libro I Segni di Dio ed. Segno) - "…A cominciare da un personaggio di tutto rispetto, presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, uomo di grande fede, di forte impegno e di risoluto carattere, il dottor Arrigo Muscio…." (La Lanterna di Sergio Zavoli, Jesus/settembre 1999, pag. 8 - "….Arrigo Muscio, giornalista e scrittore di indiscussa serietà…" (Rivista Il Segno del soprannaturale, N. 105, pag. 19) - "….Ho parlato anche con il Dr. Muscio il quale, con molta gentilezza, mi ha fatto notare alcuni errori nella mia lettera, che è ora doveroso correggere pubblicamente. Anzitutto l'Associazione Genitori Cattolici non è né piccola né antagonista dell'AGE, come ingiustamente facevo apparire nella mia lettera; in secondo luogo il Dr. Muscio mi ha informato che sul tema da me esposto, non sono mai state pubblicate sue lettere dal Giornale di Brescia: certamente la mia memoria mi ha ingannato ed ho collegato erroneamente la sua persona ad una lettera. Chiedo quindi pubblicamente scusa a lui ed a tutti i suoi associati, scuse peraltro già amichevolmente accolte telefonicamente dal cortese Dr. Muscio…." (Lettera rettifica di S.M., inviata al Direttore del Giornale di Brescia Dr. L. e mai pubblicata), ecc..

      Tali affermazioni contrastano totalmente e chiaramente con quelle diffamatorie di G.T..

 

a)      Per quali ragioni il giudice Dr. Q. nella sua sentenza, per giustificare la non offensività delle espressioni usate da G.T., scrive "….Va infatti tenuto conto come il Dr. Muscio che si qualifica Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici di Brescia in una lettera al Direttore pubblicata sul Giornale di Brescia Venerdì 19-3-1999 parlando delle adozioni da parte di coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi…". A quali concetti fa riferimento il giudice? Come mai non le ha citate espressamente, ma ha solo lasciato intendere che non fossero conformi al Vangelo? Nella mia lettera sulle "adozioni gay" (vedere fotocopia allegata)[8] pubblicata sul Giornale di Brescia il 19-3-1999 criticavo l'opinione espressa da un Ministro della Repubblica che si era dichiarato favorevole all'adozione di bambini da parte di coppie gay. La mia critica, in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, si basava su vari argomenti: da un punto di vista religioso (Papa Giovanni Paolo II più volte ha criticato le coppie di fatto, considerando lecite e degne di tutela solo quelle basate sul matrimonio tra un uomo ed una donna, e con la sua enciclica "Veritatis splendor", al cap. 62, ha ricordato le Parole della Scrittura "Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto". Al
cap. 81 riporta le Parole di S. Paolo: "Non illudetevi: nè immorali, né
idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi,
né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio" (1 Cor. 6,9-10).
Inoltre criticavo le adozioni gay anche da un punto di vista costituzionale, naturale, di offesa al ruolo della donna e pedagogico-scientifico. Nella mia lettera rimandavo poi gli eventuali interessati, per evidenti ragioni di spazio, a quanto affermato nella Sacra Scrittura in riferimento all'omosessualità[9], pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

b)      Che cosa intende il giudice Q. con l'espressione "…il dr. Muscio che si qualifica Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici…."?

c)      Come mai la sentenza del Dr. Q. (N. 826 del 14-12-1999) è stata depositata il 12-1-2000; ben oltre il termine di 15 giorni previsto dagli art. C.P.P 544 - 2° comma, e seg.?

d)      Infine faccio presente che la decisione del giudice Dr. Q. ha nei fatti impedito, nonostante i fatti esposti e le sentenze della Corte di Cassazione citate nelle mie querele a sostegno degli stessi che consigliavano il rinvio a giudizio degli imputati, il dibattimento pubblico previsto dall'art. 6 comma 1 della Convenzione per i diritti dell'uomo (durante l'udienza il Dr. Q., quando si è arrivati al mio turno, ha fatto allontanare dall'aula tutti i non aventi diritto, compresa mia moglie)

Ciò premesso, pur preannunciando un mio ricorso in appello, chiedo a codeste Autorità di effettuare le dovute verifiche di competenza onde accertare se nei comportamenti sopra esposti che, a mio parere, creano sconcerto in un cittadino di uno stato di diritto appartenente all'Unione Europea, siano da ravvisare violazioni normative. In tal caso, domando che si intervenga secondo legge e chiedo, in qualità di cittadino, d'essere inoltre avvisato sugli esiti di questo mio esposto.

 

In fede.

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Brescia, 17 gennaio 2000

 

La presentazione dell'appello

 

In data 21 gennaio 2000 il mio legale Avv. Enzo Bosio presentò alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia (Pubblico Ministero dott.ssa B. S.) la seguente  richiesta di impugnazione ex art. 572 C.P.P.

Il sottoscritto Avv. Enzo Bosio, nella sua qualità di difensore di fiducia di Muscio Arrigo, costituitosi parte civile nel procedimento di cui in epigrafe, contro L. G. e G. T., imputati dei reati di cui agli artt. 595 c. I-II e III, 57 c.p., 13 3 21 l. 47/48, perché offendevano l'onore e la reputazione di Arrigo Muscio, in particolare G. T. quale autore dell'art. apparso sul quotidiano "Il Giornale di Brescia", rubrica "lettere al direttore", del 12-4-1999, intitolato "basta con certe lettere", articolo nel quale, riferendo fra l'altro le seguenti frasi:

"…Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal sig. S.M., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio ed il sig. G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati….", "…dall'essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi….", screditavano l'immagine del Muscio davanti all'opinione pubblica.

Con l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato commettendo il fatto G. T. quale autore dell'articolo e L. G.  nella qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale di Brescia", omettendo egli di esercitare il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione del citato articolo venisse commesso il reato di cui sopra, in Brescia il 12-4-1999.

Premesso

Che con sentenza n. 826 del 14-12-1999 e depositata il 12-1-2000, il Giudice per le indagini preliminari dott. E. Q. dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati L.G. e G.T., rispettivamente per difetto di querela e perché il fatto non costituisce reato;

che tale sentenza è ingiusta per i seguenti motivi:

a)      relativamente alla carenza della condizione di procedibilità per assenza di querela si evidenzia  che il Giudice per l'udienza preliminare avrebbe dovuto rilevare come il comportamento di L. G. è doloso, elemento psicologico rilevabile dal fatto che lo stesso L.G. ha omesso di pubblicare la lettera del sig. S. M. (che si produce in copia) datata 4-4-1999, inviatagli dallo stesso S.M. per la pubblicazione, con la quale quest'ultimo chiariva i fatti e chiedeva al direttore di pubblicare la rettifica dei dati erroneamente esposti nella sua precedente lettera. Il Direttore invece che provvedere alla pubblicazione della lettera dello S.M., pubblicava quella di G.T., per cui pare evidente la sussistenza dell'elemento doloso e del concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa, e non come ritiene il Giudice, di omesso controllo sull'articolo pubblicato (Cass. Pen, sez. VI 20-4-78 n. 4274). Per altro è doveroso riferire che per tale omissione il Direttore del Giornale di Brescia è stato querelato in data 14-4-1999 e denunciato all'ordine dei giornalisti in pari data.

b)      Il fatto contestato è di per sé diffamatorio in quanto palesemente falso perché non esistono scritti del Muscio pubblicati sul "Giornale di Brescia" relativamente al problema immigrazione, tanto è vero che all'udienza preliminare non sono stati prodotti dalle difese del G.T. e del L.G. Essendo la pubblicazione della notizia falsa un fatto già di per sé diffamatorio, l'Ill.mo Giudice avrebbe dovuto comunque rinviare a giudizio gli imputati.

c)      L'affermazione del G.T. è comunque palesemente diffamatoria indipendentemente dalla posizione sociale che il Muscio ricopre ed indipendentemente dalle sue credenze religiose. Se tuttavia si considera la posizione del Muscio in seno alla società e precisamente il suo stato di scrittore cattolico, di presidente dell'associazione genitori cattolici e di giornalista, si rileva come la frase scritta dal G.T. sia palesemente e chiaramente diffamatoria e non la si possa considerare come "espressione delle libera manifestazione del pensiero".

Tutto ciò premesso, e per i motivi esposti, a norma dell'art. 572 c.p..p.,

Rivolge

Rispettosa istanza al sig. Procuratore della Repubblica perché voglia esaminare gli atti del processo e valutare l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza.

Si allega lettera del sig. S. M. del 4-4-1999 richiamata in narrativa.

Brescia 21-1-2000

Avv. Enzo Bosio

 

Il rigetto dell'appello

 

In data 23-3-2000 il Pubblico Ministero dott.ssa S. B.

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato ed, in particolare, la richiesta di impugnazione ex. Art. 572 c.p.p. presentata dalla parte civile avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Brescia in data 14-12-1999 nei confronti di L. G. e G. T.;

rilevato che si ritengono condivisibili le motivazioni poste dall'Organo Giudicante alla base della predetta decisione e che non sussistono motivi fondati per ritenere che la vicenda in oggetto del processo come già definito sia suscettibile di diversa valutazione in sede di gravame;

p.q.m.

Visto l'art. 572 c.p.p.

Rigetta

La richiesta di proposizione dell'impugnazione presentata nell'interesse di Muscio Arrigo.

 

Denuncia-querela contro il direttore del Giornale di Brescia

 

Come già riportato nel mio precedente esposto, dopo aver analizzato il comportamento del Direttore del Giornale di Brescia dott. L.G. presentai la seguente denuncia nei suoi confronti.

 

SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O TRIBUNALE DI BRESCIA

Via Moretto  78

Brescia

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo……………sporgo denuncia-querela nei confronti del sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) per le seguenti ragioni.

In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera del Sig. S.M. con il titolo “La coscienza dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S.M. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere di cattolici che espongono il loro punto di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio al sig. Muscio, presidente di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e C.  per primi, al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto risolto....”.  Poiché il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno dell’immigrazione (vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999), in data 2 aprile 1999 ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la mia prima rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata), mi ha telefonato e dopo aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere copia lettere di S.M. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei suoi errori (sulla mia associazione e sulla mia lettera fantasma al Giornale di Brescia) al direttore del giornale. Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa, circa dieci giorni dalla data della richiesta di rettifica del sig. S. M., il Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al direttore) anziché pubblicare la rettifica di S.M., come previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa,  in data 12 aprile 1999 ha invece pubblicato uno scritto di G.T. con il titolo “Basta con certe lettere!” (vedere all. fotocopia). Il Sig. G.T. scrive: “Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor S.M., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi....”. In data 12 aprile 1999 ho immediatamente presentato una querela anche nei confronti di G.T., dato che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto sul problema immigrazione.

 

Ciò premesso:

1)  dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.M.);

2)  dopo aver esaminato il comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere entro due giorni dalla richiesta di rettifica dello S.M. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate indicazioni della mia persona, come invece ha prontamente fatto alla fine della lettera di G.T. (vedere fotocopia allegata), ha invece pubblicato la lettera di G.T. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S.M. diffamando la mia persona;

3)  tenuto conto che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso” come invece scritto dal G.T.;

4)  tenuto altresì conto che il sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha permesso, nonostante la richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata da S.M. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia persona che, false e denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,

chiedo

a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire penalmente per violazione dell'art. 596 bis C.P il sig. L. G., quantomeno per concorso in diffamazione con G. T., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen.., sez. VI, 20 aprile 1978, n. 4274 - Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848; Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V, sent. 08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91),  e di eventuali altre norme non citate.

Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art. 408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia, 05/06/01

 

In fede.

 

Dr. Arrigo Muscio

 

 

La richiesta di archiviazione

 

Il giorno 25-11-1999 mi fu notificata la richiesta di archiviazione firmata dal Pubblico Ministero  A. R. con le seguenti motivazioni "……rilevato che nella lettera a firma G.T. pubblicata sul Giornale di Brescia del 12 aprile 1999 si rinvengono affermazioni sicuramente caratterizzate da accentuato tono polemico, ma non dotate di offensività tale da ledere o anche solo mettere in pericolo la reputazione del querelante….."

 

Opposizione

 

In data 6 dicembre 1999 il mio legale avv. Enzo Bosio presentò la seguente opposizione al Giudice per le indagini preliminari.

"….Ill.mo sig. giudice, il sottoscritto Arrigo Muscio, parte offesa nel proc. Pen. Di cui in epigrafe, difeso e rappresentato dall'avv. Enzo Bosio, del foro di Brescia, per delega in calce alla presente opposizione.

PREMESSO

Che il P.M. dott. A. R. chiedeva con richiesta del 15-10-1999 che venisse disposta l'archiviazione del procedimento penale a carico di L. G. in quanto non sussistente l'ipotesi di reato di cui all'art. 595 c.p. perché nella lettera a firma G. T. pubblicata sul Giornale di Brescia del 12 aprile 1999 si rinvengono affermazioni sicuramente caratterizzate da accentuato tono polemico, ma non dotate di offensività tale da ledere o anche solo mettere in pericolo la reputazione del querelante;

che la motivazione addotta dal pubblico Ministero non pare congrua e sorretta da adeguata indagine sulla figura e sul ruolo svolto dal dott. Muscio in seno all'associazione genitori cattolici  e della sua qualità di scrittore e giornalista impegnato nella tutela degli interessi della religione cattolica;

che non sono state svolte indagini per accertare se effettivamente i fatti indicati nella lettera del sig. G.T. sono veritieri o frutto della sua immaginazione, in particolare se il dott. Muscio ha mai chiesto la pubblicazione, e se siano state effettivamente pubblicate, lettere che riguardano il problema immigrazione;

che necessitano dunque lo svolgimento di ulteriori indagini per l'accertamento del reato;

Ciò premesso chiede che l'Ill.mo sig. Giudice, premessi gli adempimenti di rito, voglia fissare l'udienza in camera di consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 409 c.p.p.

Si allega alla presente richiesta: elenco di recenti interventi sulla stampa del dott. Arrigo Muscio.

Con osservanza.

Avv. Enzo Bosio

 

Considerazioni

 

A prescindere dalle altre valutazioni inserite sia nella mia querela sia nell'opposizione del mio legale, un fatto è certo.

Mi è stato attribuito un articolo gravemente offensivo, mai pubblicato e mai inviato al Giornale di Brescia per richiederne la pubblicazione. La suprema Corte di Cassazione ha sentenziato "…Non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione di terzi" Cass. Pen., sez. V, 18 giugno 1982, n. 5945.

E allora???!!!

 

Altra richiesta di archiviazione

 

Mentre in merito non ricevo alcuna comunicazione, in data 4 dicembre 2000 mi viene notificata, sempre a firma del Pubblico Ministero  A. R., una nuova richiesta di archiviazione con le seguenti motivazioni

"….Premesso che:

-         con richiesta datata 15 ottobre 1999 questo pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione del procedimento, sostenendo che le affermazioni di T. G. (autore della lettera pubblicata il 12 aprile 1999 sul "Giornale di Brescia", quotidiano di cui l'indagato è direttore), pur caratterizzandosi per un accentuato tono polemico, non erano dotate di offensività tale da ledere o mettere in pericolo la reputazione del querelante;

-         - a seguito di opposizione proposta da Muscio Arrigo il G.I.P. in sede, con ordinanza del 3 febbraio 2000, ha indicato al Pubblico Ministero l'opportunità di svolgere ulteriori indagini, tese a verificare se fossero stati pubblicati sul quotidiano diretto all'imputato articoli o lettere a firma di Muscio Arrigo attinenti al tema dell'immigrazione;

-         letta la nota di p.g. trasmessa in data 7 marzo 2000, dalla quale si evince che il querelante, antecedentemente alla pubblicazione della lettera aperta oggetto di querela, mai ebbe a chiedere la pubblicazione di scritti relativi al tema dell'immigrazione;

-         rilevato che nella lettera aperta pubblicata il 12 aprile 1999 la frase che è potenzialmente offensiva della reputazione del Muscio non è quella in cui si afferma che egli, unitamente ad altri, "avrebbe manifestato rabbia e fastidio verso gli immigrati", bensì quella secondo la quale il Muscio sarebbe "un incallito integralista cattolico che non ha nulla da invidiare agli integralisti islamici"; che effettivamente il Muscio, in alcuni precedenti interventi, aveva manifestato opinioni assai critiche nei confronti di alcune manifestazioni del costume moderno, ritenute non consone all'ortodossia della religione cattolica; che pertanto si ritiene di dover ribadire le conclusioni che già in precedenza condussero lo scrivente a chiedere l'archiviazione del procedimento sulla base del corretto esercizio del diritto di critica da parte di T.G., diritto di critica a cui inevitabilmente ognuno di noi si espone quando decide di diffondere le proprie opinioni addirittura pubblicandole sugli organi di stampa;

ritenuto che non vi siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio;

visti gli artt. 408 c.p.p e 125 D.L.vo n, 271/89;

chiede

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento con conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio…"

 

Brescia, 13 settembre 2000

 

Nuova opposizione

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

 

AL SIGNOR GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

 

 

OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione del 21-11-2000 e notificata il 4 dicembre 2000, presentata dal Pubblico Ministero dott. A. R. contro L. G.

 

L'avvocato Enzo Bosio, in riferimento alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero dott. A. R. di cui all'oggetto, presenta opposizione i seguenti motivi:

Ø      Le frasi utilizzate dal sig. T. G. "…“Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi....” sono chiaramente ed intrinsecamente diffamatorie se utilizzate nei confronti di un qualunque cittadino. Lo sono ancor di più se usate nei riguardi del dott. Arrigo Muscio il quale:

a)      è presidente dell'Associazione Genitori Cattolici; associazione che si batte per la difesa dei valori cattolici tant'è che numerose persone hanno scritto al medesimo ringraziandolo per l'attività svolta (come dimostra il link "I navigatori ringraziano" presente sul sito internet dell'Associazione);

b)      è autore di libri e articoli di argomento religioso  conosciuti a livello nazionale;

c)      ha curato numerose rubriche televisive presso televisioni private a carattere religioso;

d)      è stato intervistato numerose volte su argomenti religiosi;

e)      è stata richiesta la sua partecipazione durante puntate televisive nazionali.

 

Ø      Inoltre il dott. Arrigo Muscio non ha mai scritto l'articolo criticato in maniera lesiva della sua reputazione e dignità personale da T. G. e ciò basta a ritenerlo diffamatorio ai sensi della sentenza "…Non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione di terzi" Cass. Pen., sez. V, 18 giugno 1982, n. 5945.

Ø      Il Direttore del Giornale di Brescia dott. L. G. non poteva non sapere che nella rubrica "Lettere al direttore", da lui diretta, tale scritto di Muscio non era mai stato pubblicato. Non solo. Ma non era mai stato inviato (come del resto risulta dalla nota di P.G. trasmessa al PM in dta 7 marzo 2000).

Ø      Infine lo stesso direttore, fatto ancor più grave, non aveva pubblicato, nonostante la richiesta scritta del Sig.  M. S. a lui indirizzata, la rettifica di errore di persona richiesta dallo. stesso M.S., riguardo al dott. Muscio. Non solo, ma aveva invece permesso la pubblicazione, sempre nella rubrica da lui diretta, di un ulteriore scritto diffamatorio di G. T. che si collegava alla lettera dello S., ben sapendo o non potendo non sapere che lo S. aveva chiesto la rettifica in merito.

Ø      Il rilievo che il Pubblico Ministero fa relativamente alla frase “un incallito integralista cattolico che non ha nulla da invidiare agli integralisti islamici” non trova riscontro nella denuncia-querela presentata dal dott. Muscio, per cui è irrilevante ad ogni effetto la considerazione che lo stesso P.M. esprime in merito. Nulla invece rileva il PM sulla offensività o meno delle frasi diffamatorie richiamate nella denuncia-querela che sono e debbono rimanere unico oggetto del presente procedimento penale. Fra l’altro piacerebbe conoscere a questa difesa quali sono i “precedenti interventi” richiamati nella nota del PM nei quali il dott. Muscio ha espresso, secondo il PM, le critiche alle manifestazioni del costume moderno, “ritenute non consone all’ortodossia della religione cattolica”. Si fa presente che tutti gli articoli, i libri, le conferenze e gli interventi del dott. Muscio non hanno mai provocato nessun intervento di correzione da parte delle Autorità Religiose. Non solo, ma il sito dell’Associazione Genitori Cattolici presieduto dal dott. Muscio è segnalato su tutti i  principali motori di ricerca cattolici e dallo stesso data base della Conferenza Episcopale Italiana. Tali scritti sono inoltre visibili, mediante il sito internet dell’Associazione, a tutte le Autorità religiose competenti in materia alle quali, spesso, il dott. Muscio invia diversi interventi.

Come indagini suppletive si indicano:

1)      l'acquisizione della documentazione, liberamente consultabile e scaricabile, presente nei link "I navigatori ringraziano" - "Gruppo di preghiera" - "I salmi" - "Libri scritti da Arrigo Muscio" - "Hanno scritto di noi" - "Servizi televisivi" pubblicata sul sito internet dell'Associazione http://space.tin.it/associazioni/armuscio,   presieduta dal dott. Arrigo Muscio, ad ulteriore dimostrazione dell'offensività delle frasi pronunciate da T. G., pubblicate con l'autorizzazione del Direttore del Giornale di Brescia dott. G. L..

2)      l'acquisizione da parte del PM della testimonianza del Sig. M. S. riguardo, non solo alla richiesta di rettifica inviata al Direttore del Giornale di Brescia (come risulta da fotocopia allegata alla mia precedente opposizione) e mai presa in considerazione dallo stesso, ma anche all'invito orale rivolto al funzionario del Giornale in oggetto che gli telefonò per chiedergli conferma dell'invio della sua lettera rettifica.

 

Ciò premesso, visto il comportamento doloso del direttore del Giornale di Brescia, chiedo al sig. Giudice di respingere la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e di rinviare a giudizio per diffamazione il dott. L.  G. ai sensi della normativa vigente supportata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

 

Con osservanza.

 

Avv. Enzo Bosio

 

 

Brescia, 13-12-2000

 

REPLICA AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA

 

In riferimento al mio esposto presentato all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data 22-4-1999 contro il direttore del Giornale di Brescia, il presidente del medesimo dott. Franco Abruzzo rispose con fax del 27 novembre 2000 che "....l'articolo 58 delle legge professionale n. 69/1963 ci impedisce di agire su piano disciplinare, quando sui fatti è in corso un'inchiesta penale".

In data 18 dicembre 2000 replicai con la seguente lettera.

 

 

PREG.MO PRESIDENTE

DOTT. FRANCO ABRUZZO

ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Via A. Appiani 2

20121 Milano

 

P.C.

CONSIGLIO NAZIONALE

DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

00186 ROMA

 

 

OGGETTO: esposto del 22-4-1999 contro G. L., direttore de "Il Giornale di Brescia"

 

 

In risposta al Vs. fax del 27 novembre 2000 (Prot. N. 5239/00/FA/eg) espongo quanto segue, anche se in ritardo in quanto impegnato nella stesura del "Dossier Giustizia" pubblicato sul sito internet dell'Associazione Genitori Cattolici http://space.tin.it/associazioni/armuscio.

Ho letto con attenzione l'art. 58 della legge 69/1963 da voi indicato ed a mio parere il medesimo fa solo riferimento ai termini di prescrizione relativi all'azione disciplinare; termini che decorrono dalla data della sentenza in caso di procedimento penale.

Tale norma non impone alcuna sospensione dell'azione autonoma dell'Ordine dei Giornalisti che ha competenza sui comportamenti disciplinari, dato che gli eventuali risvolti penali sono invece di spettanza della Magistratura. Un giornalista, infatti, può benissimo compiere un illecito disciplinare, ma non penale ed è questa la ragione per cui il legislatore ha previsto normative ed istituti diversi e differenti azioni da parte della persona offesa. Tant'è vero che l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha punito, in riferimento alla trasmissione delle immagini pedofile, alcuni giornalisti a prescindere dalle indagini della Magistratura (delle quali parlarono subito i mass media) tese ad appurare eventuali reati!

L'esposto del 22-4-99 da me presentato all'Ordine dei Giornalisti nei confronti di L. per la vicenda riportata anche nel "Dossier Giustizia" ha per oggetto la condotta del medesimo che, secondo la documentazione oggettiva da me presentata e riportata anche nel "Dossier giustizia", ha attuato un comportamento in palese contrasto non solo con il contegno professionale previsto per un giornalista, ma anche con i più elementari criteri di correttezza, di verità e di democrazia. Il dott. L. non solo non ha pubblicato (a mio parere violando l'art. 8 della Legge 1948 sulla stampa) la rettifica del lettore M. S. tesa a riparare, ammettendo il suo errore di persona nell'avermi attribuito uno scritto inesistente, il danno d'immagine provocatomi dalla sua lettera ma, una decina di giorni dopo, ha permesso, nella rubrica da lui diretta,  addirittura la pubblicazione di una lettera di G. che si rifaceva allo scritto di S. per aggiungere le sue diffamazioni. M. S. nella lettera accompagnatoria alla sua rettifica ha mosso, tra l'altro, un rimprovero al direttore L. per omesso controllo e mi ha confidato d'aver sollecitato anche in via telefonica la pubblicazione della sua rettifica ad un incaricato del giornale che gli aveva telefonato per chiedergli conferma della stessa.

Ritengo pertanto il contegno del dott. L. G. suscettibile ai sensi di legge specifica, per la sua inaudita gravità, di autonoma valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di competenza, e ciò a prescindere da altrettante autonome valutazioni della Magistratura attinenti alla disciplina della diffamazione.

Vi prego e vi invito pertanto a provvedere con la stessa sollecitudine (quanto mai necessaria in quanto sono già trascorsi circa due anni dalla data del mio esposto!) con cui avete agito nei confronti del dott. Feltri in riferimento agli addebiti di competenza, anche nei confronti del dott. L. per il quale domando, a causa della inaudita gravità del suo comportamento da me denunciato, il medesimo provvedimento: la radiazione dall'Albo dei Giornalisti.

 

Brescia, 18 dicembre 2000

Distinti saluti.

 

Dr. Muscio Arrigo

 

 

Considerazioni

 

Se il direttore di "Libero" dott. Feltri è stato prontamente radiato dallo stesso Ordine dei giornalisti per aver pubblicato della documentazione inerente ad una notizia vera, come mai il direttore del Giornale di Brescia dott. L. non è stato ancora radiato (dopo circa due anni dal mio esposto!) per il grave fatto che non solo non ha pubblicato (a mio parere violando l'art. 8 della Legge 1948 sulla stampa) la rettifica del lettore M. S. tesa a riparare, ammettendo il suo errore di persona nell'avermi attribuito uno scritto inesistente, il danno d'immagine provocatomi dalla sua lettera ma, una decina di giorni dopo, ha permesso, nella rubrica da lui diretta,  addirittura la pubblicazione di una lettera di G. che si rifaceva allo scritto di S. per aggiungere le sue diffamazioni??

 

 

 

La vicenda Aldo Busi

 

In data 2-1-1997 presentai, in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, il seguente esposto all'Autorità Giudiziaria.

 

Mercoledì 11 dicembre 1996, alle ore 22,30 circa, Canale 5 Mediaset ha trasmesso il programma “Maurizio Costanzo Show” (vedere videocassetta allegata). Ospite in studio è stato lo scrittore Aldo Busi. Durante la trasmissione, Aldo Busi ha affermato quanto segue: “Tutti i preti sono culatoni!” (vedere a circa 34 minuti sul segnatempo del videoregistratore, dopo averlo azzerato all’inizio della videocassetta) - “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente….” (vedere a circa 1 ora e 24 minuti).

Ciò premesso, chiediamo a codesta Autorità giudiziaria di accertare se con l’espressione usata da Aldo Busi “Tutti i preti sono culatoni” siano stati violati gli art. 403 e/o 406  del C. P.

Tenuto inoltre conto dell’art. 609 quater C. P. 1 comma che punisce “chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici”, e tenuto pure conto di quanto successo recentemente in Belgio, chiediamo  di accertare se le espressioni di Aldo Busi “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente….”, costituiscano violazione dell’art. 414 C. P. alla luce delle seguenti sentenze: Cass. Pen., sez. I, 25 febbraio 1970, n. 419; Cass. Pen., sez. I, 13 maggio 1975 (ud. 22 novembre 1974); Cass. Pen., sez. I, 6 aprile 1971, n. 347.

Chiediamo di accertare se la trasmissione in oggetto sia avvenuta in diretta o in differita e se sia stata replicata onde valutare l’eventuale responsabilità del conduttore Maurizio Costanzo e di eventuali altri responsabili.

In riferimento alle affermazioni “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente….”, tenuto conto:

3)      di quanto riportato dalla rivista “Ex Novo”, N. 4, pag. 5: “….Le povere vittime di Dutroux, infatti, venivano gettate in pasto a facoltosi pervertiti: tali imprese erano generalmente filmate e consentivano a “qualcuno” di controllare come burattini i personaggi “eccellenti” colti in castagna. La “Libre Belgique” e altri quotidiani hanno fatto riferimento senza tanti giri di parole ad una lobby potentissima di stampo massonico che poteva garantire a Dutroux una protezione pressochè totale…”;

4)      di quanto sostenuto nel libro “La Massoneria - Società segreta iniziatica”, Autori vari, Ed. Civiltà, Brescia, a pag. 91-92 “Nel 1953, negli USA, la Massoneria concepì un suo “piano” per corrompere su vasta scala tutta la gioventù americana. Vi si legge: “…Abbiamo incominciato a realizzare un piano e lo perfezioneremo con i seguenti mezzi: il cinema, la pubblicazione-porno a buon prezzo, i libri comici con storie di sesso e di violenza; ultimo mezzo, ma non il più piccolo, la televisione…Non osiamo andare troppo lontano con la televisione, per il momento. Ma essa ci riserva un uditorio immenso, e sarà il mezzo migliore per accostare i bambini. Il nostro piano è di incoraggiare dapprima delle rappresentazioni amorose, se non subito immorali, così graduando progressivamente la malvagità, tutta calcolata, si avrà il possesso di tutta la gioventù. Sarà tenuta occupata tutto il giorno, senza lasciare spazio per la religione. Così i giovani, al loro risveglio ed al loro coricarsi a sera, avranno la testa piena di cow boys, di omicidi, di terrori, di cartoni animati inoffensivi. Tutto questo per allontanare dal loro animo immagini religiose. Così, i bambini saranno disorientati per anni. Poi, quasi occasionalmente, si introdurranno costumi sfrontati e scene licenziose allo scopo di distruggere il senso della modestia…..” e a pag. 94 del medesimo libro: “L’iniziativa per la legge del divorzio, mezzo di corruzione e di disordini morali, fu massonico. Lo si legge affermato espressamente sulla “Rivista massonica” del maggio 1974. Così per ogni altra iniziativa immorale, per le quali usano e fanno usare tattiche diverse. Ma tutte finiscono col favorire, con tutti i mezzi, il nudismo, la pornografia, il libero amore, l’omosessualità, l’incesto, lo scatenamento di ogni passione e sozzura, la dissacrazione di ogni principio divino e naturale”;

5)      e tenuto conto dei ripetuti riferimenti effettuati da Riccardo Bocca nel suo libro “Maurizio Costanzo Shock”, ed. Kaos, sull’appartenenza di Maurizio Costanzo alla loggia massonica P2,

chiediamo

di accertare se quanto avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di “audience”, al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C. P. (art. 609 quater comma 1).

In caso di violazione delle leggi sopra indicate, e/o della L. 25 gennaio 1982, N. 17 e/o di altre non citate vi chiediamo di intervenire secondo legge.

Domandiamo di essere avvisati ai sensi dell’art. 408 C.P.P.  su un’eventuale ipotesi di archiviazione.

Distinti saluti.

 

Il Presidente

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Archiviazione dell'esposto

 

In data 7-5-1998 il Giudice per le indagini preliminari di Roma Dr. P. C. sentenziò il non luogo a procedere nei confronti di Aldo Busi. Nonostante avessi scritto nell'esposto di essere avvisato, ai sensi dell’art. 408 C.P.P. su un’eventuale ipotesi di archiviazione, non venni avvisato dell'udienza in oggetto in qualità di parte offesa e, di conseguenza, non mi fu possibile intervenire con il mio legale per esprimere le nostre valutazioni in merito.

Riguardo comunque a tale episodio ho presentato una denuncia "….. Poiché non ho mai ricevuto alcuna notifica di ipotesi di archiviazione e/o alcuna notifica in merito ad eventuali udienze riguardo al caso in questione, presento denuncia-querela per omissioni di atti d’ufficio art. 328 C.P. e/o di altre norme penali che l’Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare nei confronti dei responsabili di tale omissione che mi ha di fatto impedito di poter esercitare i miei diritti di parte offesa…."

 

Ritengo interessante sapere che:

a)      Francesco Milanese (Tutore dei minori del Friuli Venezia Giulia) ha definito le dichiarazioni di Busi rilasciate durante la trasmissione in oggetto "….pesantissime affermazioni sul tema della pedofilia…."[10].

b)      Il "Passaporto della prudenza" presentato dalla ministra francese della famiglia e dell'infanzia Segolen Royal  stabilisce che "…il bambino deve rifiutare atteggiamenti che lo infastidiscono, anche se provengono dai suoi genitori…"[11].

c)      Lo psichiatra prof. Massimo Ammaniti[12]  in risposta alla domanda "Professore ma quale è il limite oltre il quale un adulto non deve spingersi per non turbare un bambino?", dichiara "Il limite è la sua identità, la violazione dei suoi personali confini….palpeggiamenti, baci, toccamenti, masturbazioni, esibizionismo o visione di filmati hard….tutto questo è abuso sessuale e mai in nessun caso un gioco…..".

a)      La Suprema Corte di Cassazione  ha affermato[13] che "Il solo atto di libidine nei confronti di un minore può essere più grave della violenza…"

d)      L'on. Burani Procaccini ha presentato la seguente interrogazione parlamentare.

 

Interrogazione parlamentare

In data 11 maggio 2000 l'On. Burani Procaccini presentò la seguente interrogazione parlamentare.

 Interrogazione a risposta scritta

BURANI PROCACCINI. Al Ministro di Grazia e Giustizia e al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Per sapere – premesso che:

il recente fatto di cronaca nera in cui un bambino albanese è stato ucciso da un diciassettenne pedofilo è l’ultimo di una lunga serie di abusi sui minori che puntualmente accende i riflettori sul problema pedofilia. Tali episodi scatenano le solite recriminazioni ed indagini sociologiche sulle radici della pedofilia;

una forte segnalazione è giunta da parte del Dr. Arrigo Muscio Presidente dell’Associazione Genitori Cattolici firmataria di un esposto nei confronti dello scrittore Aldo Busi che ha affermato, durante una nota trasmissione televisiva, in maniera cruda e cruenta che "le pratiche pedofile da parte di familiari od amici nei confronti di bambini di due o tre anni od anche di tredici anni erano normali nella sua famiglia e nella piccola borghesia della provincia italiana… e che non c’era nessun male in tutto questo";

il Dr. Muscio ha dichiarato che solo recentissimamente è venuto a conoscenza che il noto scrittore è stato penalmente assolto per tali dichiarazioni dal Giudice delle Indagini preliminari di Roma Dr. C. P. in data 7.5.1998 mentre alla Associazione Genitori Cattolici – sempre secondo il Dr. Muscio - non è mai pervenuta alcuna notifica di avviso, come parte offesa, della data dell’udienza;

si è passati da un eccesso quale era quello in cui, fino a non molto tempo fa, le ragazze madri venivano allontanate dal piccolo schermo perché non potevano essere di esempio, ad una televisione amorale e liberticida:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano promuovere affinchè la Televisione di Stato e la Televisione commerciale non permettano che affermazioni siffatte passino inosservate consentendo che nell’immaginario collettivo le pratiche pedofile siano giustificate e giustificabili e che la giustizia non impedisca l’esercizio dei diritti più elementari delle associazioni dei cittadini.

On. Maria Burani Procaccini

n. 4-29773

(XIII legislatura - allegato B ai Resoconti della seduta del 12 maggio 2000- pagina 31232)

 

 

LA TELEFONATA

 

Il 15-7-1998 vi fu una sconcertante telefonata che fece scaturire la seguente denuncia-querela.

 

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia

 

Atto di Denuncia-Querela

 

Il sottoscritto Arrigo Muscio……..espone alla S.V. Ill.ma quanto segue:

Il giorno 15-7-1998, verso le ore 17.00 circa erano presenti in casa mia i miei genitori, D.G.I. e M.A.

Allo squillare del telefono di casa rispondeva mia madre, la quale si sentiva dire dall'interlocutore: "Sono Aldo Busi, parlo con l'Associazione Genitori?".

Mia madre rispondeva "Con quale associazione desidera parlare?".

Aldo Busi replicava "con l'associazione Genitori Cattolici di Arrigo Muscio".

Mia madre, dopo aver confermato che quella era la linea telefonica di Arrigo Muscio si sentiva dire dal sig. Busi: "Arrigo Muscio è un imbecille, un pazzo, un esaltato, un cretino ed un deficiente, Arrigo Muscio è un vigliacco, non è un cristiano ma un fanatico. Io lo querelo per danni perché ho subito un processo per causa sua".

 

Mia madre allora lo interrompeva dicendo che suo figlio Arrigo non era presente in casa.

A questo punto il sig. Busi riferiva le seguenti frasi: "Allora se è sua madre lo faccia curare perché è un pericolo pubblico, perché è ammalato e deficiente".

Il Busi veniva nuovamente interrotto da mia madre la quale gli disse che doveva  rivolgersi direttamente a suo figlio se aveva delle questioni con lui, ma questo dopo il suo rientro dalle vacanze.

Il Busi replicava "Non parlo con quel vigliacco di suo figlio perché le mie parole sono sacre", ed interruppe la comunicazione.

Dopo circa trenta minuti, il sig. Busi chiamava nuovamente casa mia e riferiva a mia madre che era intenzionato a distruggermi pubblicamente, per cui voleva sapere i miei dati anagrafici e dove tenevo le mie pubbliche conferenze.

Sempre in questo secondo colloquio, e dopo aver chiesto a mia madre se avevo dei figli, mi augurava che i miei "figli crescessero drogati".

Riferiva inoltre a mia madre che se non gli vessi chiesto scusa lui mi avrebbe querelato, mi avrebbe distrutto perché lui non perdonava ed avrebbe fatto girare per tutta Brescia la copia del mio esposto per sputtanarmi, e che gli associati sono tutti dei cretini e dei vigliacchi.

Dopo alcuni minuti richiamava al telefono, chiedendo a mia madre di accendere il fax perché voleva mandare tutte le considerazioni che aveva precedentemente fatto per telefono ed aggiungeva "il foglio del fax dopo potete ficcarvelo nel culo".

Mia madre disse che non era in grado di accendere il fax per cui la sua missiva doveva spedirla per posta.

Il Busi allora aggiungeva che i suoi autografi costano cari ma avrebbe fatto un'eccezione per noi dell'associazione e per me.

Tutto quanto riferito da Busi è stato udito non solo da mia madre ma anche da mio padre, che potrà confermare la veridicità dei fatti qui esposti.

Ciò premesso, poiché i fatti suesposti concretano quanto meno i reati di cui agli articoli 595 c.p. il sottoscritto propone formale

Denuncia-querela

Chiedendo che venga penalmente proceduto per i fatti di cui sopra nei confronti del Sig. Aldo Busi…..

 

Brescia 27-8-1998

 

Richiesta di  archiviazione

 

In data 26-4-2000, dopo circa due anni dalla data della denuncia, inviai un fax all'attenzione del magistrato di competenza sul caso dott.ssa M. M., per sapere notizie in merito.

Il 24-5-2000, dopo circa un mese,  mi pervenne la seguente risposta " Il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari in uno stato di "quiescenza" (trattandosi di fascicolo che il capo dell'ufficio dovrà rassegnare)".

 

In data 4-9-2000 mi fu notificata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero dott.ssa M.M al Gip per le seguenti motivazioni"……Ritenuto che non deve promuoversi azione penale in quanto non vi è prova dell'elemento soggettivo del reato. Infatti, poiché la comunicazione è avvenuta a mezzo telefono, non vi è prova che il Busi, mentre parlava con la D.G.I, fosse consapevole del fatto che la stessa aveva attivato il meccanismo del "viva voce" e permettesse così l'ascolto anche al di lei marito (M. A.). Non vi è prova, in definitiva della consapevolezza del Busi di comunicare con più persone. Ulteriore elemento a conferma di tale stato soggettivo sono le espressioni usate dal Busi, tutte rivolte alla signora D.G.I. e non invece ad entrambi i coniugi ("allora se è sua madre….suo figlio….accenda il fax….) ben potendo il Busi con le espressioni "vigliacchi e cretini" riferirsi sia ad Arrigo Muscio e a sua madre, sia in generale a tutti gli associati rappresentati da Arrigo Muscio."

 

Opposizione

 

AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

 

 

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROC. N. 13339/MT/2000 RG NOTIZIE DI REATO CONTRO ALDO BUSI.

 

Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio…………….. mi oppongo alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero Dott. M. M. e notificatami il 4-9-2000, per il Proc. N. 13339/MT/2000 RG notizie di reato contro il Dr. Aldo Busi, per le seguenti motivazioni.

1)      Che il Dr. Aldo Busi fosse a conoscenza  della presenza di un'altra persona oltre a mia madre D.G.I. risulta, in maniera inequivocabile, dalla allegata dichiarazione di M.A. -….Durante una delle telefonate di Aldo Busi con mia moglie D.G.I., mentre ascoltavo col viva voce gli insulti di Aldo Busi, dopo un iniziale momento di sconcerto gli dissi un paio di volte ad alta voce, in successione "Ma come si permette!? La smetta!!". Ma Busi, dopo un attimo di silenzio, proseguì con gli insulti -

2)      L'intenzione diffamatoria di Busi nei miei confronti risulta inoltre evidente dal desiderio dello stesso di comunicare con l'Associazione Genitori Cattolici "Sono Aldo Busi, parlo con l'associazione genitori?…con l'associazione genitori cattolici di Arrigo Muscio…..". Appena ricevuta conferma dall'interlocutrice (che inizialmente per lui poteva benissimo essere un membro dell'Associazione in quanto ignorava che fosse mia madre) iniziò a lanciare insulti ed offese nei miei riguardi ".. Arrigo Muscio è un imbecille, un pazzo, un esaltato, un cretino ecc. " con l'ovvio intento che tali insulti venissero poi riferiti ad altri "In tema di diffamazione, sussiste l'estremo della comunicazione con più persone non solo quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferita almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza." (Cass. Pen. Sez. V, 15 marzo 1993, n. 2432). Diversamente avrebbe chiesto di parlare esclusivamente con me o di riferire solo a me! Invece il Busi escluse perentoriamente tale possibilità "….Non parlo con quel vigliacco di suo figlio perché le mie parole sono sacre….". Appare logico quindi che i destinatari, per conoscenza, degli insulti alla mia persona erano gli altri associati che avrebbero dovuto poi riferirmelo!

3)      L'intenzione diffamatoria di Busi appare inoltre evidente dall'intenzione di inviare un fax  contenente tutte le considerazioni fatte per telefono (riguardanti non solo la mia persona, ma anche gli altri associati!). Quindi il fax doveva essere portato a conoscenza anche di molteplici destinatari che avrebbero letto anche le frasi offensive inerenti alla mia persona "Per concretare il delitto di diffamazione non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa avvenire in diversi momenti, purchè sia rivolta a più persone" (Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 1984, n. 485)

4)      Ulteriore prova dell'intenzione di Busi di diffamare risulta dalla sua dichiarazione di "…far girare per tutta Brescia la copia del mio esposto per sputtanarmi…."

5)      Anche l'intenzione di inviare per posta lo scritto (in quanto i miei genitori non sapevano far funzionare il fax) facendo "un'eccezione per noi dell'associazione e per me" conferma ulteriormente, parlando al plurale con evidente intenzione di portare a conoscenza di diversi destinatari i suoi insulti, il desiderio consapevole di diffamarmi portando uno scritto a conoscenza dei soci dell'Associazione.

6)      Infine, le ripetute telefonate fatte da Busi dimostrano indiscutibilmente l'intenzione di Busi (che non poteva immaginare di trovare sempre la stessa interlocutrice!) di continuare gli insulti indipendentemente da chi gli avesse risposto.

Per le suddette motivazioni le quali confermano, di fatto e di diritto, l'intenzione e l'azione diffamatoria di Aldo Busi che non si è arrestata neppure di fronte all'intervento di M.A. che gli ha chiesto col viva voce di smettere, chiedo al Sig. Giudice che:

a)      venga respinta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;

b)      venga rinviato a giudizio il dr. Aldo Busi per diffamazione;

c)      venga ordinata l'acquisizione, qualora il Sig. Giudice lo ritenesse necessario, del tabulato Telecom relativo al periodo indicato nella mia denuncia a sostegno dell'accanimento diffamatorio di Busi.

 

 

Brescia, 7 settembre 2000

 

In fede.

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Si allega dichiarazione di M.A.

 

Decreto di fissazione udienza in Camera di Consiglio da parte del Giudice per le indagini preliminari.

 

In data 1 dicembre 2000 il Giudice per le indagini preliminari Dott. B. C. emise il seguente decreto "….considerato che ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 410, comma terzo, c.p.p., essendo stata proposta opposizione tempestiva da parte del denunciante; visto l'art. 127 c.p.p. fissa il giorno 14 marzo 2001, alle ore 11,45, presso il Tribunale di Brescia, aula G.I.P. per deliberare in camera di Consiglio in ordine alla richiesta del P.M., ed ordina che ne sia dato avviso……"

 

 

LA DENUNCIA DI BUSI

 

Qualche giorno dopo la telefonata riportata nella mia denuncia-querela, lo scrittore Aldo Busi presentò una denuncia per calunnia nei miei confronti in riferimento al mio esposto del 2-1-1997. Non riporto tale atto in quanto di proprietà e di competenza del medesimo; di conseguenza, a mio parere solo Busi può autorizzarne la pubblicazione.

Poiché il pubblico ministero chiese l'archiviazione, Busi si oppose e lo stesso Gip che sentenziò il non luogo a procedere nei confronti del Direttore del Giornale di Brescia e di G.T. fissò, con ordinanza datata 27 gennaio 2000, l'udienza in camera di consiglio.

 

RICUSAZIONE DEL GIUDICE

 

In data 24 marzo 2000 il mio legale avv. Enzo Bosio preparò la seguente ricusazione nei confronti del giudice E. Q.

depositata nella medesima data sia alla Corte d'Appello di Brescia sia nell'ufficio del giudice in questione.

Dichiarazione di ricusazione

 

Proc. Pen. N. 2877/99 R.G.N.R. N. 2465/99 R.G. G.I.P. udienza del 3-4-2000 ex art. 127, 409 c. 2 e 410 c.p.p.

 

Muscio Arrigo…………

Premesso

Che in data 25-7-98 il sig. Aldo Busi ha depositato, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia, una denuncia querela nei confronti del dott. Muscio;

che in data 7-9-99 il sostituto procuratore, dott. F. S., ha presentato al Giudice per le indagini preliminari, dott. E. Q., richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico del dott. Muscio;

che la difesa del sig. Busi ha presentato al Giudice per le indagini preliminari opposizione alla richiesta di archiviazione;

che il Giudice per le indagini preliminari, dott. E. Q., ha emesso decreto di fissazione di procedimento in camera di consiglio a seguito di opposizione della Parte Offesa, fissando la data dell'udienza al 3-4-2000 alle ore 10.10;

che in data 17-1-2000 il dott. Arrigo Muscio ha inviato un esposto nei confronti del Giudice dott. E. Q. al Presidente della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministro di Grazia e Giustizia (che si allega in copia). Sostenendo violati i propri diritti di cittadino sottoposto a procedimento penale ed in particolare la propria dignità di cittadino cattolico come risulta chiaramente dall'esposto allegato.

Tutto ciò premesso personalmente

Dichiara

Nel procedimento penale di cui in epigrafe di ricusare il Giudice per le indagini preliminari dott. E. Q., del predetto Tribunale, perché ricorrono i motivi di cui alla lettera h dell'art. 36 c.p.p.  (Il giudice ha l'obbligo di astenersi…..h, se esistono altre gravi ragioni di convenienza…) così richiamato dall'art. 37 c.p.p...

Si allega in copia……

 

IL RIGETTO DELLA RICUSAZIONE

 

In data 3-4-2000, all'udienza stabilita, con viva sorpresa vengo giudicato dal giudice ricusato in quanto, come dichiarato da quest'ultimo, la Corte d'Appello di Brescia, in data 27 marzo 2000,  ha rigettato la ricusazione con le seguenti motivazioni:

"…Letta l'istanza di ricusazione depositata il 24 marzo 2000 da Arrigo Muscio nei confronti del Giudice per le indagini preliminari dott. E. Q. in relazione all'udienza fissata per il giorno 3 aprile 2000 per decidere sulla opposizione interposta da Aldo Busi alla richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica in ordine ad una denuncia querela dello stesso nei confronti del Muscio;

Rilevato che quest'ultimo adduce a motivo della ricusazione l'avere egli, in data 17 gennaio 2000, presentato al Consiglio Superiore della Magistratura e ad altre autorità un esposto nei confronti del dott. E. Q. in relazione alla decisione dallo stesso assunta in merito ad un diverso procedimento nel quale l'esponente aveva assunto veste di parte offesa;

Rilevato altresì che l'istante fa espresso riferimento, quale presupposto che legittimerebbe la ricusazione, ai "motivi di cui alla lettera h) dell'articolo 36 c.p.p., come richiamato dall'art. 37 c.p.p.;

Considerato che l'art. 37, nell'indicare i casi tassativamente previsti (cfr e pluribus Cass. Sez. VI, 16-4-97, n. 1606), nei quali il giudice può essere ricusato, richiama espressamente, alla lettera b), i "casi previsti dall'articolo 36, comma 1 lett. A), b), c), d), e), f), g), escludendo proprio "le altre gravi ragioni di convenienza" indicate nella lett. H), e che, comunque, la presentazione di una denuncia contro un magistrato ovvero il riferimento al merito dell'attività svolta dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni non possono costituire legittimi motivi di ricusazione;

Ritenuta pertanto la manifesta infondatezza dei motivi addotti dal Muscio nell'istanza di ricusazione;

P.Q.M.

La Corte di Appello di Brescia, sezione Prima Penale;

Visti gli articoli 40, 41 c.p.p.;

dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione depositata il 24 marzo 2000 da Arrigo Muscio nei confronti del Giudice per le indagini preliminari di Brescia, dott. E. Q…..

 

Alcune considerazioni in proposito

 

Leggendo le motivazioni  si ricava che la Corte d'Appello, salvo errore,  ha rigettato il ricorso per incompetenza sul comma h) di esclusiva spettanza dell'art. 36 c.p.p. che impone al Giudice l'obbligo di astenersi per "… gravi ragioni di convenienza…." .

Ciò premesso mi permetto riportare alcune considerazioni in proposito:

1)      "In tema di ricusazione non può confondersi l'inimicizia fra magistrato e parte con le iniziative di quest'ultima, tesa a sottrarsi al proprio giudice naturale; l'inimicizia infatti deve trovare fondamento in rapporti personali svolti in precedenza e fuori del processo (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che ricorresse ipotesi di ricusazione in fattispecie nella quale il ricorrente si era limitato ad enumerare esposti e denunce da lui stesso presentati successivamente (l'evidenziazione è mia) al procedimento che lo coinvolgeva e riguardava atti rispetto ai quali non si era dimostrato che fossero seguite manifestazioni di ostilità) Cass. VI, sent. 2830 del 24-8-95.

2)      Il mio esposto è stato presentato prima della data dell'ordinanza di convocazione per l'udienza Busi.

3)      Il dott. E. Q. durante la sua sentenza N. 826 commentò negativamente anche il mio articolo sulle adozioni di bambini da parte delle coppie gay[14] che non c'entrava nulla con l'oggetto della mia denuncia per diffamazione "...L'esclusione (della possibilità di ricusazione, nda)  tuttavia non si estende al caso in cui il giudice, anzichè limitarsi ad esporre le ragioni del suo convincimento sulla questione decisa, abbia manifestato espressamente, senza alcuna necessità, anche la sua opinione sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, con riferimento a fatti ancora "sub iudice" ed estranei al tema stesso…..(l'evidenziazione è mia)." Cass. II, sent. 2703 del 18-6-92. In particolare il giudice manifestò un suo parere negativo e gravemente insinuante riguardo al mio articolo contro le adozioni da parte dei gay estraneo, come ripeto, all'oggetto del processo e poi giudicò, nonostante la ricusazione "…per gravi motivi di convenienza…" in merito alla denuncia di Busi nei miei confronti che si dichiara pubblicamente omosessuale.

4)      Il Giudice delle indagini preliminari dott. E. Q. mi ha successivamente citato in data 30 giugno 2000 per danni presso il Tribunale civile di Venezia per la cifra un miliardo in relazione al mio esposto del 17 gennaio 2000. Il giudice come ha lui stesso dichiarato nel suo atto di citazione si è sentito offeso dal mio esposto. Allora perché mi ha giudicato, nell'intervallo 17 gennaio 2000 - 30 giugno 2000 in ben due procedimenti (vedremo meglio nel proseguo)? Il suo atto di citazione non dev'essere considerato un atto di inimicizia grave nei miei confronti? Cioè un atto di ostilità scaturito dal mio precedente esposto?

 

La mia memoria difensiva

 

Proseguendo quindi il procedimento intentatomi da Busi il mio legale presentò la seguente memoria difensiva.

 

AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

C/O TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

BRESCIA

 

N. RG. Gip. 2465/99

N. RG. PM. 2877/98/ Mod. 21

 

Memoria difensiva del Dott. Arrigo Muscio

 

Il presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, Dott. Arrigo Muscio, ha presentato il 2 gennaio 1997 un esposto in seguito alle seguenti affermazioni fatte da Aldo Busi durante una trasmissione televisiva: “Tutti i preti sono culatoni! – Ma se un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?… Io ho vissuto l’infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni nudi, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente…..”

Come cittadino e presidente di genitori cattolici aveva tutto il diritto ed il dovere di chiedere all'autorità Giudiziaria di valutare l'eventuale rilevanza penale di tali dichiarazioni di estrema gravità. Tali affermazioni furono effettuate a ridosso del periodo in cui era scoppiato lo scandalo pedofilo del Belgio legato alla vicenda Dutroux.

In particolare l'affermazione dell'adulto Busi " Ma se un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…" trasmessa  da una televisione privata a diffusione nazionale poteva provocare un notevole impatto nei confronti degli ascoltatori, anche ragazzi, tant'è che un giovane di 20 anni scrisse al presidente Dr. Arrigo Muscio “…La trasmissione in questione che ha visto Aldo Busi come protagonista mi ha letteralmente sconvolto….”. (vedere allegata fotocopia).

Quanto premesso stimolò Arrigo Muscio a presentare, in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, un esposto alla Magistratura.

Ciò premesso, chiarisco quanto segue.

1)      Muscio ha semplicemente riportato le affermazioni pronunciate da Aldo Busi durante la puntata televisiva indicata nell'esposto stesso, chiedendo all'Autorità Giudiziaria (come suo diritto di cittadino, di scrittore cattolico e di presidente dell'Associazione di genitori cattolici), di accertare se le stesse costituivano violazione di norme penali perseguibili d'ufficio.

2)      Ha allegato all'esposto la videocassetta con la registrazione della trasmissione affinchè i giudici potessero valutare al meglio le affermazioni di Busi considerandole nell'intero contesto.

3)      Non ha mai fatto le affermazioni che Busi gli attribuisce (basta leggere con attenzione il suo esposto) e non ha mai equiparato Busi a Dutroux.

4)      Infine, in relazione all'appartenenza del conduttore Maurizio Costanzo alla Massoneria (secondo quanto indicato da pubblica documentazione riportata nell'esposto), ha semplicemente e legittimamente chiesto all'Autorità Giudiziaria, come suo diritto-dovere di cittadino e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, basandosi su alcune fonti di pubblica documentazione in riferimento all'operato della massoneria, alle quali se ne aggiungono delle altre sotto specificate, di "accertare se quanto avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di "audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C.P…". E ciò anche in relazione all'eventuale trasmissione sia di un programma preregistrato (in tal caso le affermazioni di Busi potevano essere tagliate!) e sia della sua eventuale replica integrale il giorno successivo (indagini richieste da Muscio nell'esposto del 2 gennaio 1997). Tale legittima domanda, che nasce dall'esame della documentazione indicata ed allegata, non esclude assolutamente, infatti, in riferimento a quanto scritto da Muscio, che la programmazione della puntata televisiva in oggetto fosse da imputare alle esigenze di "audience" o al caso.

5)      Le autorità inquirenti, infatti, che hanno valutato l'esposto e visionato la videocassetta non hanno sollevato alcuna ipotesi di calunnia (reato perseguibile d'ufficio) nei confronti di Muscio e nemmeno il Pubblico Ministero dott. S.  l'ha ravvisato nella specifica querela di Busi, tant'è che ne ha chiesto l'archiviazione.

Quindi non esiste alcuna valida motivazione giuridica di supporto alla denuncia di Busi per calunnia o per altro reato. Busi, in qualità di scrittore, conosce benissimo la differenza che passa tra affermazioni ed equiparazioni e la semplice esposizione di fatti veri corredata da una altrettanto semplice richiesta di indagine supportata dalla documentazione pubblica indicata per verificare un'eventuale ipotesi che non esclude le altre specificate. L'opposizione di Busi, inoltre, non indica gli ulteriori elementi di prova, ma contiene solo una richiesta di acquisizione di documentazione per eventuali diritti di terzi, estranei alla specifica querela di  Busi. E' quindi manifestamente infondata.

Chiedo quindi l’archiviazione della querela di Busi in quanto totalmente infondata.

 

Si allegano:

a)      lettera di L. V. richiamata nella memoria;

b)       oltre alla documentazione indicata nell’esposto presentato da Muscio il 2 gennaio 1997, i seguenti documenti giustificativi della richiesta di accertare, in base alla documentazione pubblica (indicata nell'esposto di Muscio) che afferma l'appartenenza del conduttore della trasmissione Maurizio Costanzo alla massoneria, se " se quanto avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di "audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C.P…" :

1)      “Humanum genus” http://www.europart.it/jubilaeum/humanum_genus.html, enciclica sulla Massoneria di papa Leone XIII;

2)      Inimica Vis, enciclica sulla Massoneria di papa Leone XIII;

3)      “Traditi humilitati”, enciclica di Papa Pio P.P. VIII

4)      fotocopia di alcune pagine del libro “L’eletta del dragone”, di Clotilde Bersone – Ed. Segno;

5)      “Satanismo, pedofilia, commercio d'organi e sacrifici umani”, dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco;

6)      "Orrori sui bambini e imperialismo satanico", dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco

7)      "La faccia nascosta della storia", dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco;

8)      "Multiplices inter", enciclica di papa Pio IX

 

Si indicano, inoltre, i seguenti libri:

Ø      "L'Eletta del Dragone" di Clotilde Bersone - Ed. Segno-Udine

Ø      La Massoneria. Ecco il nemico -  Autori Vari - Editrice Civiltà- Brescia, Tel. e fax 0303700003

Ø      La Massoneria. Società segreta iniziatica  - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

Ø      La Massoneria. I suoi segreti - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia - Tel. e fax 0303700003

Ø      Il Vero volto dell'immigrazione di Giuli Valli - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

Ø      Educazione sessuale: tappa massonica verso l'annientamento dell'uomo di Carlo Alberto Agnoli (magistrato) - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

Ø      ONU - gioco al massacro di Franco Adessa - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

Ø      Il quarto livello  - di Carlo Palermo  (ex magistrato) - Editori Riuniti

Ø      In nome di Dio - di David Yallop - Ed. Tullio Pironti

Ø      Via col vento in Vaticano - I Millenari Ed. Kaos

 

Se necessario verrà indicata ulteriore documentazione al riguardo e verranno segnalati, come testimoni,  studiosi o ricercatori a sostegno della documentazione sopra citata.

 

Brescia, 10 aprile 2000

 

L'ordinanza del giudice

 

In data 19/4/2000, dopo due udienze

 

Il Gip dott. E. Q. sciogliendo la riserva di cui al verbale udienza 14-4-2000 osserva:

l'archiviazione non può essere allo stato accolta, in quanto occorre procedere, ai fini dell'accertamento della verità ed anche di una più esatta qualificazione giuridica del fatto (calunnia-diffamazione), alle seguenti ulteriori indagini indicate in sede di opposizione dalla persona offesa Busi Aldo, in particolare: acquisizione delle imputazioni criminali che sono state contestate al Sig. Dutroux e alla massoneria americana, in tema di pedofilia, allo scopo di verificarne l'idoneità a costituire termine di offesa qualora riferite a soggetti terzi, avendo l'indagato Muscio Arrigo nel suo esposto (acquisito all'odierna udienza) ed inviato alla Procura della Repubblica ex pretura di Brescia in data 2-1-1997 fatto espresso riferimento a tali circostanze.

P.Q.M.

Letto l'art. 409 comma 4 C.P.P.

Respinge

L'archiviazione del procedimento

Ordina

La restituzione degli atti al P.M. perché proceda alle ulteriori indagini, indicate nella parte motiva, fissando per il compimento di esse il termine di mesi 6 (sei) - manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Brescia 19-4-2000

 

Considerazioni

 

Come cittadino e rappresentante di cittadini non posso esimermi dal notare che mentre nel mio caso da cui scaturì il mio esposto del 17 gennaio 2000 vi fu, in pochi mesi,  l'intervento di tre Gip, nel caso Busi è sempre rimasto lo stesso dott. E. Q, nonostante la ricusazione e nonostante si sentisse offeso da mio esposto del 17 gennaio 2000, come da lui stesso poi dichiarato nel suo atto di citazione per danni.

 

Una sorpresa

 

Durante un'udienza con Busi scoprimmo che lo stesso era stato assolto in riferimento alle sue affermazioni riportate nel mio esposto riguardo alla trasmissione televisiva. Non mi è possibile riportare la motivazione del Gip di Roma che si occupò del caso in quanto scritta a penna e per me ed altri illeggibile. Fu una sorpresa in quanto non ricevetti mai alcuna notifica in merito a quell'udienza tant'è che, appena saputo di tale fatto,  ho presentato subito la seguente denuncia.

 

 

ALLA

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O TRIBUNALE DI PERUGIA

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio……, presidente dell’Associazione Genitori Cattolici, sporgo denuncia-querela nei confronti dei responsabili della mancata notifica nei miei confronti ai sensi di legge per le seguenti ragioni.

In data 2 gennaio 1997 ho presentato in qualità di presidente dell’Associazione A.ge, genitori cattolici - sezione di Mompiano, Brescia (in seguito trasformatasi in Associazione Genitori Cattolici), un esposto sul quale avevo espressamente indicato d'essere avvisato ai sensi dell'art. 408 C.P.P. (vedere allegata fotocopia); tale intervento mi era stato sollecitato anche da un giovane di 20 anni scandalizzato dalle gravi dichiarazioni effettuate da Aldo Busi durante una trasmissione televisiva (vedere allegata fotocopia lettera).

Dello stesso non ho più saputo nulla fino al giorno 14 aprile 2000 in cui, durante un’udienza presieduta dal giudice Q.E. di Brescia, mi è stata consegnata da parte dell'avv. di Busi Aldo la copia del decreto (vedere fotocopia allegata) emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Roma Dr. P. C. in data 7-5-98.

Poiché non ho mai ricevuto alcuna notifica di ipotesi di archiviazione e/o alcuna notifica in merito ad eventuali udienze riguardo al caso in questione, presento denuncia-querela per omissioni di atti d’ufficio art. 328 C.P. e/o di altre norme penali che l’Autorità Giudiziaria dovesse ravvisare nei confronti dei responsabili di tale omissione che mi ha di fatto impedito di poter esercitare i miei diritti di parte offesa.

Domando inoltre d’essere avvisato nell’eventuale ipotesi di archiviazione ai sensi dell’art. 408 C.P.P.

 

 

In fede.

 

Il Presidente

Dr. Arrigo Muscio

 

Si allegano:

1) fotocopia lettera del giovane L. V.;

2) fotocopia esposto da me presentato in data 2 gennaio 1997;

3) fotocopia decreto del Giudice delle Indagini preliminari Dr. C. P.

 

           

La mia contro denuncia

 

 

 

In data 17 marzo 2000, in risposta alla denuncia per calunnia di Busi, presentai la seguente denuncia per calunnia e diffamazione.

 

SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

 

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dott. Arrigo Muscio………… presento denuncia-querela per calunnia e diffamazione nei confronti di Aldo Busi……… per i motivi che seguono.

In data 13-3-2000 ho ricevuto dal mio legale avv. Enzo Bosio la copia della querela per calunnia (procedimento RGNDR 28/7/98) sporta da Aldo Busi nei miei confronti (vedere all. fotocopia), riguardo alla quale è stata chiesta l'archiviazione dal Pubblico Ministero Dott. S., con avverso parere di Busi che ha inoltrato opposizione al Giudice delle indagini preliminari.

Aldo Busi ha presentato tale querela in riferimento all'esposto del 2-1-1997 da me presentato all'Autorità Giudiziaria (vedere all. fotocopia) in qualità di presidente dell'A.ge - Asociazione Italiana Genitori (genitori cattolici- sezione di Mompiano); esposto che risulta tuttora pendente in quanto non mi è pervenuta, fino al momento in cui scrivo, alcuna notifica di archiviazione.

Lo scrittore Aldo Busi si riferisce al mio esposto chiamandolo ripetutamente querela: errore inescusabile per uno scrittore che ben conosce l'esatto significato delle parole. Inoltre, falsamente, Busi dichiara nella sua querela che il sottoscritto "…si spinge ad affermare che l'esponente sarebbe paragonabile, assimilabile, al noto maniaco e criminale Dutroux….Non pago di ciò accomuna l'intervento del querelante alla preordinata e volutamente criminale e distruttiva opera di tale massoneria americana (?) che avrebbe per oggetto un programma di corruzione - su vasta scala di tutta la gioventù americana-…..Queste gravissime affermazioni sono calunniose e gravemente offensive, e provengono evidentemente o da una mente non lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle proprie azioni) ovvero da un soggetto che, con propositi dolosamente fanatici, ha coscientemente deciso di accusare il querelante di un fatto grave e determinato (la comunanza con i principi del criminale e pedofilo Dutroux e con la deviata massoneria americana) che è assolutamente estranea alla sfera soggettiva e oggettiva del querelante. Il tutto, evidentemente, sapendo e non potendo non sapere che l'esponente nulla ha a che spartire né coi pervertiti criminali pedofili del Belgio né con la deviata massoneria americana (ma esiste davvero?). La querela del Muscio è gravemente e gratuitamente offensiva, poiché indica l'esponente come un pedofilo, o comunque un soggetto non solo favorevole, ma addirittura dedito al proselitismo in tema di pedofilia……..Ingiustamente l'esponente si vede quindi diffamato e calunniato dalle affermazioni in questione…."

Ciò premesso, chiarisco e lamento quanto segue.

1)      Nel mio esposto ho semplicemente riportato le affermazioni pronunciate da Aldo Busi durante la puntata televisiva indicata nell'esposto stesso, chiedendo all'Autorità Giudiziaria (come mio diritto di cittadino, di scrittore cattolico e di presidente dell'Associazione di genitori cattolici), di accertare se le stesse costituivano violazione di norme penali.

2)      Ho allegato all'esposto la videocassetta con la registrazione della trasmissione affinchè i giudici potessero valutare al meglio le affermazioni di Busi considerandole nell'intero contesto.

3)      Non ho mai fatto le affermazioni che Busi mi attribuisce (basta leggere con attenzione il mio esposto).

4)      Infine ho chiesto, semplicemente e legittimamente, all'Autorità Giudiziaria, indicando precisamente alcune fonti di pubblica documentazione (alle quali ne posso aggiungere, se richiesto, anche ulteriori) di "accertare se quanto avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di "audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C.P…". Tale domanda non esclude assolutamente, infatti, che la programmazione della puntata televisiva in oggetto sia da imputare alle esigenze di "audience" o al caso.

5)      Le autorità inquirenti, infatti, che hanno valutato il mio esposto e visionato la videocassetta non hanno sollevato alcuna ipotesi di calunnia (reato perseguibile d'ufficio) nei miei confronti e nemmeno il Pubblico Ministero dott. S. l'ha ravvisato nella specifica querela di Busi, tant'è che ne ha chiesto l'archiviazione.

Aldo Busi è uno scrittore e come tale conosce perfettamente l'esatto significato delle parole e delle affermazioni della lingua italiana; quindi sa e non può non sapere la differenza che passa tra un'affermazione-accusa ed una semplice e legittima  esposizione di fatti che prelude ad una legittima interrogazione (differenza facilmente comprensibile anche per un alunno di terza media) e, di conseguenza, pur avendo letto il mio esposto (che dichiara d'aver allegato alla sua querela) si è rivolto alla magistratura accusandomi dolosamente di affermazioni che non risultano nel mio esposto, sapendo e non potendo non sapere, che io non ho mai fatto nei suoi confronti le affermazioni indicate nella sua querela.

Inoltre con le espressioni riportate nella sua querela "….Queste gravissime affermazioni sono calunniose e gravemente offensive, e provengono evidentemente o da una mente non lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle proprie azioni) ovvero da un soggetto che, con propositi dolosamente fanatici, ha coscientemente deciso di accusare il querelante di un fatto grave e determinato…" mi ha pubblicamente diffamato (tenuto anche conto della mia notorietà pubblica come autore cattolico di numerose pubblicazioni, tra cui articoli pubblicati su riviste nazionali - anche telematiche; come conferenziere; come conduttore di numerose rubriche televisive presso emittenti private e come presidente dell'Associazione Genitori Cattolici della quale si sono interessati numerosi mass media anche nazionali con più di 100 articoli ecc.; documentazione consultabile sul sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio),

chiedo

che Aldo Busi venga perseguito penalmente per calunnia ai sensi dell'art. 368 C.P. e per diffamazione ai sensi dell'art. 595 C.P. e per altri reati che l'autorità Giudiziaria dovesse ravvisare.

Domando inoltre ai sensi dell'art. 408 C.P.P. d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Si allega:

copia esposto del 2-1-1997

copia querela di Aldo Busi  consegnatami il 13-3-2000

 

In fede

Dr. Arrigo Muscio

 

Richiesta di archiviazione

 

In data 17-4-2000 il Pubblico Ministero Dott.ssa M.M. ha presentato al Gip  richiesta di archiviazione per le seguenti motivazioni "…..Non deve promuoversi azione penale in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non si ravvisano gli estremi dei reati ipotizzati.

Per esporre quanto osservato è necessario, a parere di questo PM, fare una premessa: le parti coinvolte si pongono, nell'ambito del dibattito cultural-televisivo, su due fronti estremi e contrapposti. I principi e le idee affermate da una parte paiono all'altra assurde, inaccettabili ed offensive. Non può che scaturirne una serie di incomprensioni, prese di posizione e…querele.

Ritiene questo PM che, visti nella loro oggettività, i reciproci esposti querela non contengano affermazioni palesemente calunnatorie e/o diffamatorie. Ciascuna delle parti chiede semplicemente alla magistratura di accertare la verità dei fatti e la sussistenza di eventuali reati. Non è possibile dimostrare la mala fede di ciascuna delle parti nella presentazione dei propri atti (ben potendosi ipotizzare che si sia sentita offesa, indignata o ingiustamente querelata alla magistratura a causa degli esposti-querela presentati dall'altra e che abbia, sia pure per errore, ipotizzato la mala fede della controparte).

Così non pare arbitraria o palesemente discorsiva dei fatti la lamentela del Busi per l'accostamento del proprio nome - sia pure mediante giustapposizione - a quello del maniaco belga e alla massoneria americana (reale o supposta che sia) e non pare arbitrario o palesemente discorsivo dei fatti la circostanza che lo stesso, sia pure implicitamente - aggiungiamo noi -, si senta additato quale pedofilo.

Neppure diffamatoria appare l'osservazione sulla "mente non lucida" e sui "propositi dolosamente fanatici": ancora una volta la totale contrapposizione ideologica dei due "contendenti" deve essere individuata quale causa delle affermazioni del Busi. Per una persona convinta della bontà delle proprie idee, il duro attacco subito (addirittura con richiesta di accertamento di eventuali responsabilità penali fatto alla magistratura) può essere interpretato come il frutto non di una decisione serena e coscienziosa ma come il frutto di una preordinata strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva…"

 

Considerazioni

 

Ritengo doveroso esprimere qualche considerazione in merito alla frase del PM "…. può essere interpretato come il frutto non di una decisione serena e coscienziosa ma come il frutto di una preordinata strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva…."

Ritengo un onore quello di avere una mente incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva, anche se tale onore lo devo condividere con  quanti hanno protestato per le dichiarazioni di Busi, come risulta da articoli pubblicati sui giornali, e con altri che la pensano diversamente dallo scrittore. Ad esempio:

Ø      Francesco Milanese (Tutore dei minori del Friuli Venezia Giulia) ha definito le dichiarazioni di Busi rilasciate durante la trasmissione in oggetto "….pesantissime affermazioni sul tema della pedofilia…."[15].

Ø      Il "Passaporto della prudenza" presentato dalla ministra francese della famiglia e dell'infanzia Segolen Royal  stabilisce che "…il bambino deve rifiutare atteggiamenti che lo infastidiscono, anche se provengono dai suoi genitori…"[16].

Ø      Lo psichiatra prof. Massimo Ammaniti[17]  in risposta alla domanda "Professore ma quale è il limite oltre il quale un adulto non deve spingersi per non turbare un bambino?", dichiara "Il limite è la sua identità, la violazione dei suoi personali confini….palpeggiamenti, baci, toccamenti, masturbazioni, esibizionismo o visione di filmati hard….tutto questo è abuso sessuale e mai in nessun caso un gioco…..".

Ø      La Suprema Corte di Cassazione ha affermato  ha affermato[18] che "Il solo atto di libidine nei confronti di un minore può essere più grave della violenza…"

Ø      L'on. Burani Procaccini che ha presentato l'interrogazione parlamentare  riportata precedentemente nel dossier.

 

Opposizione alla richiesta di archiviazione

 

Naturalmente ho presentato un'immediata opposizione alla richiesta di archiviazione ed un esposto alle Autorità.

 

Brescia, 18/05/00

 

AL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Presso il Tribunale di Brescia

 

 

OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero dott. M.M. - Proc. N. 5319/MT/2000RG Notizie di Reato, iscritto nel registro delle notizie di reato il 23-3-2000-05-16

 

 

Mi oppongo alla richiesta di archiviazione della mia denuncia-querela nei confronti di Aldo Busi avanzata dal Pubblico Ministero Dott.  M. M. (procedimento di cui all'oggetto) per le seguenti ragioni.

1)      Io non ho mai denigrato le affermazioni, che moralmente si commentano da sole, di Aldo Busi durante la trasmissione televisiva oggetto del mio esposto (sollecitato ad intervenire anche da un giovane di venti anni rimasto sconcertato - vedere allegata fotocopia) dal quale, letto attentamente, si può ricavare facilmente la mia sola e semplice esposizione delle stesse. Dichiarazioni di Busi che ho sottoposto al vaglio della Magistratura al fine di verificare eventuali ipotesi di reato. Lo scrittore Busi, estremamente pratico e competente nell'uso dei termini della lingua italiana, non avrebbe dovuto, di conseguenza, ritenersi offeso dalla mia semplice esposizione delle sue veritiere affermazioni. Quindi io non ho espresso opinioni che ritenessero "assurde, inaccettabili ed offensive…" le affermazioni di Busi, come pare evincersi indirettamente dalla lettura della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero dott. M. M..

2)      Quanto quindi riportato da Busi nella sua successiva querela, oltre ad essere non conforme alla verità documentale, è anche offensivo della mia persona.

3)      Busi, diversamente dal mio esposto, ha chiesto con specifica denuncia-querela alla Magistratura di perseguirmi penalmente per affermazioni o equiparazioni che io non ho mai riportato nel mio esposto ben sapendo, come scrittore professionista, il significato dei termini. Azione che ha comportato la mia denuncia-querela per i motivi in essa indicati.

4)      Le affermazione "mente non lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle proprie azioni)" e "con propositi dolosamente fanatici, ha coscientemente deciso di accusare il querelante di un fatto grave e determinato" attribuitemi da Busi, scrittore che conosce molto bene il significato dei termini, sono intrinsecamente ed oggettivamente offensive non solo secondo il vocabolario, ma anche secondo il comune sentire e quindi diffamatorie (Cass. Pen., sez. V, 16 ottobre 1972, n. 811; Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512; Cass. Pen. , sez. V, 7 agosto 1996, 7713; Cass. Pen. , sez. V, 17 agosto 1990, n. 11492; Cass. Pen., sez. V, 16 dicembre 1997, n. 11663;) Cass. Pen., sez. V, 19 maggio 1989, n. 7333. Credo che nessun giudice desideri, ad esempio, essere giudicato con tali termini.

5)      Non solo comunque tali espressioni usate da Busi, ma anche tutte le affermazioni palesemente false attribuitemi dallo stesso nella sua querela, sono da considerarsi diffamatorie qualora non rientrassero nell'ipotesi di calunnia (Cass. Pen. , sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512; Cass. Pen. , sez. V, 19 maggio 1989, n. 7333).

6)      Nella seconda parte del mio esposto che non si riferisce assolutamente a Busi  ma, in relazione all'appartenenza del conduttore Maurizio Costanzo alla Massoneria (secondo quanto indicato da pubblica documentazione riportata nell'esposto), ho semplicemente e legittimamente chiesto all'Autorità Giudiziaria, come mio diritto-dovere di cittadino e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, basandomi su alcune fonti di pubblica documentazione in riferimento all'operato della massoneria, alle quali se ne aggiungono altre sotto specificate, di "accertare se quanto avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di "audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C.P…". E ciò anche in relazione all'eventuale trasmissione sia di un programma preregistrato (in tal caso le affermazioni di Busi potevano essere tagliate!),  sia della sua eventuale replica integrale il giorno successivo (indagini da me richieste  nell'esposto del 2 gennaio 1997). Tale legittima domanda, che nasce dall'esame della documentazione indicata (ed ulteriore sotto riportata[19]) non esclude assolutamente, infatti, in riferimento a quanto da me scritto, che la programmazione della puntata televisiva in oggetto fosse da imputare alle esigenze di "audience" o al caso.

Ciò premesso ritengo calunniosa e diffamatoria la denuncia-querela di Aldo Busi nei miei confronti; chiedo che venga respinta la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero Dott. M. M.. Mentre domando il rinvio a giudizio di Aldo Busi per calunnia e diffamazione.

Chiedo infine, qualora il Signor Giudice lo ritenesse necessario, l'acquisizione della ulteriore pubblica documentazione indicata nella nota che dimostra:

a)        il dovere ed il diritto da parte mia come cattolico, cittadino e presidente dell' Associazione Genitori Cattolici, di domandare alla Magistratura di effettuare gli opportuni accertamenti per verificare se sussisteva una delle ipotesi indicate nel mio esposto.

b)        Le ingiuste accuse formulate da Aldo Busi nei miei confronti nella sua denuncia-querela.

 

 

In fede.

 

Dr. Arrigo Muscio

 

 

 

Si allega:

1)      la fotocopia della lettera del giovane L.V. che mi ha stimolato ad intervenire; 

2)      fotocopia articolo del "Corriere della sera" del 12 dicembre 1996 secondo cui dopo le affermazioni di Busi "..il clima al Parioli divenne incandescente…". Segno evidente che le affermazioni di Busi suscitarono polemiche.

Tale documentazione dimostra chiaramente che la mia azione, a prescindere dalle mie convinzioni etiche, non può essere interpretata -…come il frutto di una preordinata strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva-

 

 

 

Esposto alle Autorità

 

 

 

Brescia, 25 maggio 2000

 

 

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

ROMA

 

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA

 

AL  CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

ROMA

 

AL PROCURATORE GENERALE C/O CORTE DI CASSAZIONE

ROMA

ESPOSTO

 In data 25 agosto 1998 ho presentato una denuncia-querela per diffamazione contro Aldo Busi (fascicolo N. 19731/98) per i gravi motivi in essa indicati (vedere fotocopia allegata).

Dopo circa due anni ho inviato, in data 15-4-2000, un fax  al Pubblico Ministero Dott. M.M. per avere notizie in merito. In data 24-5-2000 ho ottenuto (dopo circa un mese dalla mia richiesta) la seguente risposta -…il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari in uno stato di "quiescenza" (trattandosi di fascicolo che il capo dell'ufficio dovrà riassegnare)-.

Ciò premesso faccio presente che:

1)    in riferimento all'esposto che come presidente dell'Associazione Genitori Cattolici presentai alla magistratura il 2-1-97 per le gravi affermazioni televisive di Aldo Busi non ricevetti comunicazione, come parte offesa, riguardo all'udienza preliminare in cui Aldo Busi venne assolto (documentazione già a Vs. mani allegata ad un mio precedente esposto);

2)    riguardo alla denuncia-querela depositata da Aldo Busi, in risposta al mio esposto, sono stato giudicato dal giudice delle indagini preliminari di Brescia Dr. Q., nonostante la mia ricusazione del medesimo in base ad un esposto precedentemente presentato nei suoi confronti (documentazione già a Vs. mani allegata ad un mio precedente esposto), nonostante le richieste di archiviazione presentate dai pubblici ministeri e nonostante la mia memoria difensiva che dimostrava l'insussistenza di diritto e di fatto della denuncia-querela di Busi;

3)   la mia denuncia-querela presentata contro Busi (vedere fotocopia allegata) in data 17 marzo 2000 in risposta alla sua è stata prontamente esaminata ed in data 15-5-2000 mi è stata notificata la richiesta di archiviazione della Dr. M. M. (vedere allegata fotocopia). Ovviamente ho presentato subito una motivata opposizione (vedere allegata fotocopia) al GIP.

Ciò premesso devo constatare, dall'esame personale dei fatti documentati, che esiste in Italia un differente trattamento giudiziario.

Chi è portavoce di certi valori definiti dalle espressioni utilizzate televisivamente da Aldo Busi "Tutti i preti sono culatoni!….Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma dov'è il male sociale?….Io ho vissuto l'infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in bocca. E' una cosa che si faceva normalmente…"  riceve un trattamento ben diverso da chi si sforza di tutelare i valori morali, soprattutto a difesa dei minori.

Tanto vi comunico per le Vs. opportune valutazioni e gli eventuali interventi del caso.

Chiedo cortesemente d'essere informato sull'esito di questo mio esposto.

 

Distinti saluti.

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Decreto di fissazione procedimento in camera di consiglio

 

In data 8 giugno 2000 il Giudice per le Indagini Preliminari dott. B.C. fissa un'udienza in camera di consiglio per il giorno 22-11-00 "…in quanto è stata proposta tempestiva opposizione  della Parte offesa…"

 

In data 27 11 2000 lo stesso Giudice pronuncia la seguente ordinanza.

"…sulla richiesta del Pubblico Ministero di archiviazione nei confronti di Aldo Busi, in ordine alle ipotesi di reato di calunnia e di diffamazione, presentata il 22 aprile 2000;

letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva di fatto e in diritto:

in data 17 marzo 2000 il dott. Arrigo Muscio presentava denuncia per calunnia e diffamazione nei confronti del noto scrittore Aldo Busi; il denunciante narrava che, in un precedente atto di denuncia-querela, il Busi aveva sostenuto che un precedente esposto, proveniente dal Muscio, nella sua qualità di presidente dell'A.Ge. (ed avente per oggetto asserite violazioni di legge avvenute nel contesto di una trasmissione televisiva, ad opera del Busi, ospite della trasmissione, e dal conduttore Maurizio Costanzo), conteneva la dolosa falsa attribuzione a lui di fatti-reato mai commessi (costituendo così violazione dell'art. 368 c.p.); continuava il Muscio affermando che da una semplice lettura del suo primo esposto si evince la dolosa falsità dell'assunto del Busi, il quale peraltro, non pago di calunniarlo, aveva usato espressioni gravemente lesive del suo onore e della sua reputazione.

A seguito della opposizione dal Muscio avverso la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, le parti hanno illustrato oralmente i motivi delle loro rispettive conclusioni.

Quanto al reato di calunnia:

La conclusione del Pubblico Ministero deve essere condivisa; ed invero perché possa configurarsi il delitto di calunnia occorre che la incolpazione abbia per oggetto un fatto (corrispondente ad una fattispecie incriminatrice astratta) falso; al contrario nel caso che ci occupa la accusa (di calunnia) formulata dal Busi prende le mosse dalla enunciazione di un fatto vero (la presentazione, da parte del Muscio, di un esposto, peraltro allegato in copia alla denuncia-querela); pertanto appare del tutto in conferente, ai fini che ci occupano, l'accertamento se la prospettazione giuridica del Busi sia fondata, ovvero se essa derivi, come sostiene l'odierno opponente, da una erronea interpretazione del contenuto dell'originario esposto (quesito la cui risoluzione spetta al giudice chiamato a decidere nel merito del procedimento originato dalla denunzia del Busi); in altri termini, una volta che sia certa la veridicità del fatto denunciato, è del tutto irrilevante l'eventuale accertamento della erroneità della valutazione di tale fatto compiuta dal denunciante ad integrare, in capo al medesimo, il reato di calunnia.

Quanto al reato di diffamazione:

Nel corpo della sua denuncia-querela (destinata quasi inevitabilmente ad essere conosciuta, come in effetti è avvenuto, da una pluralità di persone) il Busi attribuisce al Muscio, in forma alternativa, o una opacità intellettiva ("mente non lucida") di intensità tale da renderlo "non responsabile delle proprie azioni", ovvero una cosciente volontà di calunniarlo, "con propositi dolosamente fanatici"; in altri termini esprime giudizi sulla personalità del Muscio, sicuramente lesivi della sua rispettabilità - il Muscio è tacciato di essere incapace di intendere e di volere, oppure spinto nel suo agire da un movente ("propositi") improntato a mala fede ("dolosamente"), come a faziosità, intolleranza e incapacità critica ("fanatici") - e perciò forniti di evidente carattere diffamatorio;

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;

 

DISPONE

l'archiviazione del procedimento n. 4641/00 R.G.N.R., limitatamente alla ipotesi criminosa di cui all'art. 368 c.p.;

 

NON ACCOGLIE

la richiesta di archiviazione, disponendo che il pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di legge; dispone la immediata restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.

Così deciso in Brescia il 27 novembre 2000

 

Atto di citazione per danni da parte del giudice per le indagini preliminari dott. E. Q.

 

Il 30 giugno il giudice per le indagini preliminari dott. E. Q. mi cita presso il Tribunale civile di Venezia per danni per un miliardo (l'udienza si terrà il 13 dicembre 2000) in quanto si è ritenuto offeso dal mio esposto del 17 gennaio 2000 del quale ha riportato alcuni brani nel suo atto di citazione che non riporto in quanto di proprietà e di competenza del giudice stesso. Atto che dimostra a mio pare una inimicizia grave nei miei confronti. Ma ciò non gli ha impedito di giudicarmi in data successiva al mio esposto, nonostante la ricusazione, nel caso Busi. Non solo ma anche in data 24 maggio mi ha giudicato nel seguente caso.

 

Memoria difensiva

 

"Tribunale di Venezia

Nella causa promossa con atto di citazione dal dott. E. Q., con gli avv.ti  E.C. del foro di Venezia e P. M, del foro di Brescia

ATTORE

 

CONTRO

 

Dott. Arrigo Muscio, con gli avv.ti Enzo Bosio del foro di Brescia e Gian Paolo Cappelletti del foro di Venezia (per delega a margine del presente atto)

 

CONVENUTO

 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER IL CONVENUTO

 

Si costituisce col presente atto il dott. Arrigo Muscio contestando le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e diritto.

Rileva infatti parte attrice che il dott. Muscio avrebbe abusato del proprio diritto cagionandogli pregiudizio avendo lo stesso usato in modo anormale il proprio diritto, travalicando la normale prudenza e diligenza in concreto necessarie per l'esercizio del diritto.

Sussistendo dunque in capo al Muscio un comportamento connotato dal dolo o comunque dalla colpa grave che concretano l'abuso di diritto, lo stesso è responsabile del danno causato all'attore, in particolare essendo l'atto lesivo idoneo a condizionare negativamente l'attività futura dell'offeso.

L'attore sostiene che le singole affermazioni del Muscio nell'esposto pur non essendo di per sé, prese singolarmente, particolarmente gravi, tuttavia il quadro complessivo dell'esposto delinea una situazione gravissima di danno.

In ultima analisi l'attore, sostenendo che le domande svolte dal convenuto nel citato esposto sono insinuazioni gravi, chiede che lo stesso venga condannato a risarcire il danno causatogli essendo esistente prova piena della rilevanza ex art. 2043 c.c. della condotta dell'attore e dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del Muscio e l'evento dannoso.

In relazione alle considerazioni di controparte va rilevato innanzitutto che le domande effettuate nell'esposto per cui vi è causa sono semplici richieste di chiarimenti che un semplice cittadino ignaro delle questioni di diritto e del funzionamento della giustizia rivolge ad organi che lui ritiene competenti.

Per capire l'intenzione del Muscio è necessario infatti entrare nella mentalità del semplice cittadino per il quale alcuni fatti risultano incomprensibili.

Invero, la mancata riunione di due procedimenti aperti per lo stesso fatto a distanza di due giorni, (e non il cambio di GIP come sostiene l'attore) la sostituzione nello stesso processo di ben tre Giudici in pochi mesi, la mancata considerazione da parte del Giudice delle sentenze di un Giudice superiore, la mancata indicazione di alcuni elementi di fatto in una sentenza per altro emersi nel processo, gli apprezzamenti del Giudice sulla moralità Cristiana del cittadino, la mancata celebrazione dell'udienza pubblica nella stessa mattinata solo per un processo e non per quelli svoltisi in precedenza, sono domande relative a fatti per i quali gli operatori del diritto possono agevolmente  rispondere, ma che lasciano incredulo il semplice cittadino che non calca quotidianamente le scene dei Tribunali italici.

Chiarito dunque che si tratta di semplici domande, alle quali per altro oggi il dott. Muscio pare non abbia avuto risposta, pare a questa difesa che non sussista in alcun suo elemento l'abuso del diritto che paventa parte attrice.

Infatti sarebbe permanete deleterio per la libertà del cittadino se oggi non potesse più rivolgere domande sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia o della pubblica amministrazione in genere senza incorrere in vicende come quella che oggi deve affrontare il dott. Muscio Arrigo.

Per altro i toni usati dal convenuto nel suo esposto sono chiaramente pacati, senza astio nei confronti del Giudice, ma decisi nel chiedere risposta su incontestabili dati di fatto (vero è che il dott. Muscio non ha sporto querela per le affermazioni insinuanti riportate nella sentenza del processo L.G. " Va infatti tenuto conto come il dott. Muscio che si qualifica Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici in una lettera al direttore pubblicata sul Giornale di Brescia venerdì 19-3-1999 parlando delle adozioni da parte di coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi").

Sulla diligenza e la prudenza nell'uso del proprio diritto da parte del convenuto basti considerare che il Muscio non avrebbe potuto rivolgersi se non agli organi interpellati per poter ottenere risposte ai suoi quesiti.

In sintesi il convenuto non ha in alcun modo superato i limiti, con la sua azione, del contenuto del diritto stesso.

Sull'asserita malafede del convenuto perché ha inviato l'esposto ad organi incompetenti basti osservare come tutti questi organi costituzionalmente siano interessati all'amministrazione della Giustizia (compreso il Presidente della Repubblica), fatto che sta dunque a dimostrare come il convenuto abbia voluto esclusivamente avere delle risposte su un funzionamento della Giustizia che lo stesso ha ritenuto incomprensibile.

Fra l'altro si contesta, come invece afferma parte attrice, che il Muscio abbia mai usato l'espressione "condotta non trasparente", del Magistrato, fatto questo che connota come parte attrice sia costretta ad usare eufemismi per dimostrare la malafede del Muscio.

Sull'elemento soggettivo dell'illecito si contesta che l'atto del convenuto possa nuocere negativamente all'attività del dott. Q.E.

Pare inoltre strano che, come ritiene parte attrice, l'aver seguito il codice di procedura penale nelle sue indicazioni, possa portare nocumento futuro al dott. Q.E., ma pare anzi che proprio questo stia ad indicare come nessun danno ma solo apprezzamenti possano derivare dall'esposto del Muscio all'attore.

Pretendere poi che il Muscio sia a conoscenza del contenuto e della portata processuale della ordinanza del presidente dei G.I.P. del Tribunale di Brescia pare veramente eccessivo al fine di dimostrare la sua malafede.

Nessuna insinuazione dunque ma solo semplici domande sullo strano funzionamento della giustizia da parte di un semplice cittadino, che fra l'altro attende semplici risposte.

Da ultimo si contesta che comune il dott. Q.E. abbia o possa subire danni dall'esposto del convenuto, ritenendo infondate in fatto ed in diritto le considerazioni sul punto di parte attorea.

Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono che l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare: a) ritenuta l'insussistenza in capo al convenuto della illegittimità-illiceità della condotta, respingere le domande attoree tutte, perché infondate in fatto ed in diritto;
b) ritenuta l'infondatezza delle pretese fatte valere da controparte anche in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni sofferti o da soffrire, rigettarle con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria: disporre l'audizione dei testi, da indicare, sui fatti di causa.

Si produce:

-         atto di citazione notificato;

 

Brescia-Venezia, 22/9/2000

 

Avv. Enzo Bosio

Avv. Gian Paolo Cappelletti

 

 

Spett.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio………sporgo denuncia-querela nei confronti del sig. T. D. per le seguenti ragioni.

In data 28-5-1999 ho inviato una lettera aperta alle Autorità (vedere copia allegata)[20] riguardo al concerto in Italia di Marilyn Manson. Il giornale telematico Pathway Journal ha pubblicato la mia lettera nel numero di giugno 1999 (vedere allegata riproduzione parziale della pagina internet del medesimo). Domenica 20 giugno 1999 la direzione del giornale mi ha spedito una e-mail contenente la lettera inviata alla medesima direzione da parte del sig. D. T. (vedere copia allegata).

Il sig. T.D. ha usato nei miei confronti le seguenti espressioni denigratorie e diffamatorie della mia persona "…Trovo stupido e codardo da parte sua scrivere una lettera del genere ed inserirla in un sito di quattro soldi….lei sotto sotto, forse nel suo inconscio, adora la figura perversa di Manson ed è portato così a fargli pubblicità gratuita….".

Ciò premesso, poiché il sig. D. T. con affermazioni inerenti alla mia persona che sono denigratorie, insinuanti e totalmente in contrasto con quanto traspare dai miei libri, dai miei articoli e dal sito internet dell'Associazione che presiedo, mi ha pubblicamente diffamato,

chiedo

a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire penalmente il sig. D. T. per violazione dell'art. 595 C.P., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V, sent. 08848 del 5-8-1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.

Domando inoltre d'essere avvisato ai sensi dell'art. 408 C.P.P. in un'eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia 29-6-1999

In fede

Dr. Arrigo Muscio

 

Un'altra sorpresa

 

Poiché di quella denuncia non seppi più nulla mi informai al riguardo e scoprii che, senza tener conto della mia richiesta d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi di archiviazione, la stessa fu archiviata su richiesta del PM dott. S.  e dal Giudice per le indagini preliminari Dott. E. Q.

Ciò fece scattare la seguente denuncia-querela da parte mia.

 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA

 

 

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo……….sporgo denuncia-querela per omissione di atti ufficio ai sensi dell'art. 328 C.P. nei confronti dei responsabili della omessa notifica (da me richiesta espressamente ai sensi dell'art. 408 C.P.P. nella mia denuncia-querela del 29-6-1999 contro D. T. per diffamazione), per omissione d'atti d'ufficio e per abuso d'ufficio nei confronti del Giudice per le indagini preliminari Dr. E. Q. per i fatti che seguono.

In data 25-9-2000 ho controllato la situazione della mia denuncia-querela per diffamazione presentata il 29-6-1999 contro T. D. (vedere allegata fotocopia) - Pr. Pen. 2300/SV/99, GIP 5509/00.

Con sorpresa ho scoperto che la stessa era stata archiviata in data 24 maggio 2000 dal Gip Dr. E.Q. (vedere fotocopia allegata), su richiesta del P.M. Dr. P. S. (vedere allegata fotocopia).

Nella mia denuncia-querela (vedere allegata fotocopia) avevo espressamente indicato d'essere avvisato ai sensi dell'art. 408 C.P.P nell'eventuale ipotesi di archiviazione. Nonostante tale espressa indicazione non mi è pervenuta alcuna  notifica e ciò mi ha impedito di presentare opposizione nei termini consentiti. Azione che avrei sicuramente intrapreso sia per l'evidente contenuto diffamatorio delle espressioni usate da D.T. sia per l'intervento del Gip Dr. Q. da me precedentemente ricusato.

Devo infatti far notare che il Dr. Q. E., anziché astenersi dal giudizio per le motivazioni risultanti da documentazione allegata e di seguito riassunte, ha decretato l'archiviazione della mia denuncia-querela (vedere allegata fotocopia).

In data 30 giugno 2000 (circa un mese dopo l'archiviazione del procedimento in oggetto) il Dr. E. Q. mi ha citato in giudizio presso il Tribunale di Venezia (vedere allegata fotocopia) in riferimento al mio esposto del 17-1-2000 (da lui parzialmente riportato nell'atto di citazione) presentatogli in allegato alla richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 36 C.P.P. comma H.

Quest'atto di citazione dimostra in maniera inequivocabile che il Dr. Q. doveva necessariamente astenersi dal giudicarmi nel caso Busi (caso successivo alla presentazione dell'esposto) non solo ai sensi dell'art. 36 C.P.P. comma H (sul quale la Corte d'Appello si era dichiarata incompetente), ma anche ai sensi dei commi C (il dr. Q. aveva, in maniera insinuante e per me - Presidente di un'Associazione di genitori cattolici e autore di numerose pubblicazioni di carattere teologico - offensiva "….in una lettera al direttore pubblicata sul Giornale di Brescia Venerdì 19-3-1999 parlando delle adozioni da parte di coppie gay Muscio esprime concetti che certamente potrebbero indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi….", richiamato nella sua sentenza un mio articolo, senza riportare le frasi o le espressioni da me utilizzate, sulle adozioni gay che non c'entrava con l'oggetto della causa ed aveva poi giudicato successivamente, nonostante la ricusazione, nel caso Busi che si dichiara pubblicamente omosessuale)  e del medesimo articolo "…se vi è inimicizia grave tra lui…e una delle parti…". Citarmi in giudizio per un miliardo, ritenendosi offeso dal mio esposto nel quale ponevo delle semplici e legittime domande alle Autorità costituzionalmente competenti, rientra senz'altro, a mio parere, nell'ipotesi prevista dalla normativa citata.

Nonostante il Dr. Q. si sentisse offeso dal mio semplice esposto al punto da citarmi in giudizio per un miliardo, anziché astenersi ai sensi dell'art. 36 C.P.P. commi D e H dal giudicarmi nel caso Busi, mi ha giudicato per ben due udienze successive emettendo alla fine un'ordinanza. Inoltre il Dr. Q. ha giudicato anche la mia denuncia-querela contro T. D. e in oggetto senza astenersi e senza che mi venisse (in violazione dell'art. 408 C.P.P.) notificata la richiesta di archiviazione, pur sentendosi offeso dal mio precedente esposto del 17-1-2000.

Tale comportamento dimostra in maniera inequivocabile, in base all'esame globale di tutta la documentazione, l'atteggiamento persecutorio assunto dal giudice Dr. Q. E. nei miei confronti. Atteggiamento che tra l'altro evidenzia una singolarità di giudizio la quale non ravvisa mai estremi di diffamazione nei miei confronti, nonostante quanto riportato nei miei precedenti esposti (persino nel caso dell'attribuzione di un mio inesistente scritto offensivo!), mentre ravvisa, con puntigliosa ricerca di sentenze della giurisprudenza che appartengono ad un lontano passato e che ben si adatterebbero per le mie denuncie di diffamazione, un atteggiamento diffamatorio (come dimostrato dalla sua citazione in giudizio nei miei confronti) nel mio esposto del 17-1-2000 nel quale ho posto, come cittadino e presidente di un'associazione di cittadini di uno Stato di Diritto, delle semplici domande alle Autorità costituzionalmente competenti su quanto capitatomi. Domande che, alla luce di quanto segnalatoVi in seguito (compreso quest'ultimo esposto), acquistano maggiore legittimità. Impedire o frenare, infatti, l'esercizio di tali domande costituirebbe sicuramente un pericoloso segnale di dittatura dato che un sano esercizio di democrazia prevede la possibilità di interrogare le istanze superiori in riferimento a certi accadimenti.

Chiedo di conseguenza, alla luce di quanto esposto, che vengano perseguiti per omissione d'atti d'ufficio i responsabili della omessa notifica della richiesta di archiviazione e il Dr. Q. E. per omissione d'atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 C.P. e per abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 C.P.

Domando, inoltre, si sensi dell'art. 408 C.P.P. d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi di archiviazione.

In fede.

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Brescia, 9 ottobre 2000

 

Si allega:

Ø      fotocopia denuncia-querela contro D. T.

Ø      fotocopia richiesta di archiviazione del Dr. S. e decreto di archiviazione del Gip Dr. Q.

Ø      fotocopia esposto del 17 gennaio 2000

Ø      fotocopia esposto del 2-1-1997

Ø      fotocopia lettera di V. L.

Ø      fotocopia sentenza N. 826 del Dr. Q.

Ø      fotocopia del Decreto di fissazione del procedimento in Camera di Consiglio del 27-1-2000

Ø      fotocopia della dichiarazione di ricusazione del 24-3-2000

Ø      fotocopia ordinanza del Dr. Q. del 19-4-2000

Ø      fotocopia esposto alle Autorità del 28-4-2000

Ø      fotocopia esposto alle Autorità del 25-7-2000

Ø      fotocopia atto di citazione del 30-6-2000

 

 

COROLLARI

 

Accanto a questi episodi principali vi sono altri fatti che, stando alla documentazione riportata, debbono far riflettere seriamente, a mio parere di cittadino e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, quanti hanno a cuore il senso della giustizia e l'effettiva sovranità popolare garantita dalla Costituzione. Mi permetto di porre una legittima domanda al lettore : "Se i termini usati nei miei confronti, per me insultanti e diffamatori, ma non per i PM ed i GIP (fatte salve alcune eccezioni) fossero stati usati nei confronti dei giudici che cosa sarebbe successo secondo voi, tenuto conto della richiesta di risarcimento di un miliardo presentata dal Gip dott. E.Q. per un mio semplice e legittimo esposto alle Autorità?"

 

SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O TRIBUNALE DI BRESCIA

Via Moretto 78

Brescia

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio…………..sporgo denuncia-querela nei confronti del sig. M.S.  per le seguenti ragioni.

In data 19-3-1999 il Giornale di Brescia pubblicò una mia lettera in qualità di presidente dell’Associazione Genitori Cattolici (vedere copia allegata) in cui esprimevo il mio disaccordo in relazione alle adozioni di bambini da parte di coppie gay per varie motivazioni contenute nella medesima. Nella mia lettera rimandavo, per completezza d’informazione, eventuali interessati al sito dell’Associazione che presiedo in cui nel link “la nostra opinione” ho riportato, a giustificazione del nostro credo,  oltre alle frasi bibliche dell’Antico e del Nuovo Testamento inerenti al tema, anche il mio pensiero sull’infinita misericordia di Dio (es. perdono e giustizia, la piscina di Siloe ecc.). 

In data 28-3-1999 (nove giorni dopo) il Giornale di Brescia ha pubblicato uno scritto del sig. M.S. (vedere copia allegata) con la quale il medesimo contestava le mie opinioni.

Il M. nell’esprimere il proprio dissenso ha utilizzato, travalicando il legittimo diritto di manifestare liberamente le proprie idee, la seguente espressione che io considero chiaramente offensiva della mia persona e del mio diritto ad esporre le mie opinioni: “...i toni della lettera del 19-3 mi sono parsi particolarmente reazionari ed ottocenteschi, quando non deliranti”.

Sia per il vocabolario e sia nell’accezione comune il termine delirante evoca uno stato di farneticazione, di vaneggiamento, di delirio; in poche parole un’incapacità di intendere e volere. Tant’è che nell’interpretazione comune per opinioni deliranti s’intendono, anche in senso figurato, quelle espresse da uno “giù di testa”, “che non sa più quel che dice”.

Ciò premesso,

chiedo

a codesta Autorità giudiziaria di perseguire penalmente il sig. M. S. per violazione dell’art. 595 C. P. e di eventuali altre norme non citate.

Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art. 408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia, 30/3/1999

 

In fede.

 

Dr. Arrigo Muscio

 

Richiesta di archiviazione

 

In data 16-11-1999 il PM dott. M.C. presenta una richiesta di archiviazione "…in quanto l'articolo di per sé non appare intrinsecamente offensivo e  la critica, anche se aspra, appare nei limiti della continenza…"

 

Opposizione

 

 

AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

 

 

OGGETTO:   Opposizione all'archiviazione presentata dal Pubblico Ministero dott. M.C.

nei confronti di M. S. - Proc. Pen. 1142/99 - 21

 

 

In riferimento alla richiesta di archiviazione, notificatami in data 30 dicembre 1999, presentata dal Pubblico Ministero dott. M. C. nei confronti di M. S. (Proc. Pen. 1142/99-21), da me querelato per diffamazione il 30-3-1999, mi oppongo e chiedo il rinvio a giudizio del M. per le seguenti motivazioni:

1)      l'espressione usata dal M.  "…i toni della lettera del 19-3-1999 mi sono parsi particolarmente reazionari ed ottocenteschi, quando non deliranti…." nel suo scritto pubblicato sul Giornale di Brescia il 28-3-1999 (copia allegata alla mia denuncia-querela) in riferimento ad una mia lettera pubblicata sul Giornale di Brescia il 19-3-1999, da lui non condivisa, non costituisce un esercizio del diritto di critica, ma un'offesa in quanto sia secondo il vocabolario e sia nell'accezione comune il termine delirante evoca uno stato di farneticazione, di vaneggiamento, di delirio; in poche parole un'incapacità d'intendere e di volere. Tant'è che nell'interpretazione comune per espressioni o toni deliranti s'intendono, anche in senso figurato, quelli espressi da uno "giù di testa", "che non sa più quello che dice". Tale espressione supera quindi ampiamente il diritto di critica ed ai sensi delle sentenze Cass. Pen., 16 ottobre 1972, sez. V, n. 811 - Cass. Pen., sez. V, 21 febbraio 1975, n. 2132 costituisce diffamazione. Considerare non diffamatoria tale espressione permetterebbe a chiunque di usarla nei confronti di quanti non la pensano alla stessa maniera in una gara nel giudicare delirante tutto quanto non conforme alle proprie idee (es. sentenze della magistratura, decisioni delle autorità, opinioni varie ecc.);

2)      e' da tenere inoltre presente che nella mia lettera pubblicata sul Giornale di Brescia il 19-3-1999 criticavo l'opinione espressa da un Ministro della Repubblica che si era dichiarato favorevole all'adozione di bambini da parte di coppie gay. La mia critica, in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, si basava su vari argomenti: da un punto di vista religioso (Papa Giovanni Paolo II più volte ha criticato le coppie di fatto, considerando lecite e degne di tutela solo quelle basate sul matrimonio tra un uomo ed una donna), costituzionale, naturale, di offesa al ruolo della donna e pedagogico-scientifico. Considerare deliranti tali mie opinioni significa giudicare, analogicamente, anche delirante tutto quanto giustificativo di tali mie critiche (quindi la Sacra Scrittura, il parere del papa, la Costituzione, l'opinione di pedagogisti ecc.) con grave scadimento della scala dei valori.

Ciò premesso e tenuto pure conto dell'art. 6 comma 1 della "Convenzione per la Salvaguardia per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", chiedo il rinvio a giudizio del Sig. M. S. per violazione dell'art. 595 C.P.e di eventuali altre norme non citate.

 

In fede

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Brescia, 31-12-1999

 

Archiviazione

 

Passano i mesi e poichè non ricevo alcuna comunicazione al riguardo mi informo in merito e scopro che il procedimento è stato archiviato in data 26-1-2000 dal Gip Dott. S. per i seguenti motivi "….rilevato che le argomentazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero, da intendersi qui per intero trascritte, sono condivisibili da questo giudice; rilevato che la opposizione è inammissibile in quanto ha come oggetto solo valutazioni critiche all'operato del PM, visti gli art. 409-411 c.p.p. ….dichiara inammissibile la opposizione della persona offesa…."

 

Altra querela

 

 

SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O PRETURA DI BRESCIA

Via Vittorio Emanuele II, 28

Brescia

 

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio………….presento una denuncia-querela nei confronti del Sig. A.F. per i fatti qui di seguito esposti.

Venerdì 19 marzo 1999, nella rubrica "lettere al Direttore", è stata pubblicata una mia lettera con il titolo "Le adozione da parte di coppie gay" (vedere fotocopia allegata).

Lunedì 22 marzo 1999 il sig. A.F. mi ha spedito, tramite posta elettronica, una lettera di insulti con oggetto: idiota. Nella sua breve lettera ha utilizzato gli epiteti "…..delirante lettera…di un'idiozia assolutamente clamorosa…". L'intento insultante del mittente è comprovato dal finale "…con disprezzo…".

Ciò premesso, poiché considero tale lettera fortemente offensiva ed insultante della mia persona, anche alle luce di numerose sentenze della Corte di Cassazione,

chiedo

a codesta Autorità di perseguire penalmente il mittente sig. A.F. per violazione dell'art. 594 C.P e di eventuali altre norme non citate.

Domando, inoltre, d'essere avvisato ai sensi dell'art. 408 C.P.P. nell'eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia, 23 marzo 1999

 

In fede

 

Dr. Arrigo Muscio

 

Richiesta di archiviazione

 

In data 25 settembre 2000 invio un fax al Pubblico Ministero dott.ssa M.M. (lo stesso magistrato che si è occupato delle mie due querele contro Busi) per sapere qualcosa in merito alla denuncia presentata circa un anno e sei mesi prima.

La risposta del magistrato è la seguente "In data odierna (3-10-2000) ho definito il procedimento con richiesta di archiviazione non essendo stato compiutamente identificato l'autore del fatto. Si comunichi all'istante". In data successiva mi viene, infatti, notificata la richiesta di archiviazione perché "…l'indagato non è stato compiutamente identificato ed è ormai decorso il termine per le indagini"

 

Opposizione

 

AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

 

 

 

OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero dott.ssa M. M. notificatami il 13-11-2000

 

In riferimento alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero Dott.ssa M. M., notificatami il 13-11-2000, riguardo alla mia denuncia-querela del 23 marzo 1999 contro A.F. (Rif. Proc. Pen 10453/b/99 Mod. 22)  per le gravi ingiurie di quest'ultimo mi oppongo per i seguenti motivi:

a)      dall'esame del fascicolo non risulta che siano state fatte le debite ricerche presso il provider per ottenere l'indirizzo di A.F., ricavabile dall'indirizzo di posta elettronico (omiss.) risultante automaticamente dall'e-mail inviatami.

b)      Quanti utilizzano internet sanno che è necessario compilare un modulo di iscrizione contenente gli estremi identificativi corredati da un documento di riconoscimento onde ottenere gli indirizzi di posta elettronica e gli accessi alla connessione. Il mittente delle ingiurie Sig. A.F., con il relativo indirizzo di posta elettronico, risulta chiaramente dalla copia dell'e-mail inviatami ed allegata alla mia denuncia-querela.

c)      La polizia postale informatica di Brescia, di Milano oppure i Carabinieri informatici sarebbero stati in grado (e lo sono tuttora) di identificare con esattezza ed immediatezza il mittente delle offese.

Ciò premesso chiedo al Signore Giudice di respingere la richiesta di archiviazione, di ordinare le indagini necessarie presso il provider  per ottenere l'indirizzo di A.F. e di disporre il rinvio a giudizio del medesimo.

In fede

Dr. Arrigo Muscio

 

 

Brescia, 17 novembre 2000

 

Considerazioni

 

Mi chiedo solo, come cittadino, se le indagini le dovevo fare io?

 

Dulcis in fundo

 

Dal mese di agosto 2000 sto subendo, in questo Bel Paese democratico, una serie costante di tentativi di intrusione da parte di hacker, come risulta da una apposita denuncia dettagliata, presentata prontamente nel mese di agosto.

Questi tentativi dimostrano inequivocabilmente che quanti fanno stecca nel coro danno fastidio ed alla faccia del buonismo, del solidarismo e del "volemoce tanto bene" si tentano di neutralizzare, come insegna eternamente la Sacra Scrittura, le "…voci che gridano nel deserto…".

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTI

 

"C'è Dio che fa giustizia sulla terra!"

Sal. 58,12

 

Gli aggiornamenti che seguono sono intervenuti in data successiva alla stesura del dossier giustizia

 

 

 

Ø      In data 29-1-2001 mi è stata notificata, con decreto del Giudice per le indagini preliminari dott. C. B., la fissazione dell'udienza, prevista in data 21 marzo 2001 presso il Tribunale di Brescia, relativa alla mia denuncia-querela contro il direttore del Giornale di Brescia dott. G. B. L..  In data 22 marzo 2001 è stata emessa l'ordinanza, relativa alla mia denuncia-querela, che " non accoglie la richiesta di archiviazione, disponendo che il pubblico ministero formuli l'imputazione nei termini di legge" contenente la richiesta di rinvio a giudizio del direttore del Giornale di Brescia dott. Lanzani Giambattista.

 

Ø      In data 29-1-2001 mi è stata notificata, a firma del Giudice per le indagini preliminari dott. F. M., la fissazione dell'udienza, prevista per il giorno 23-3-2001 presso il Tribunale di Brescia, relativa alla mia denuncia-querela contro F.A.

 

Ø      In data 21-11-2000 è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari dott. F. M. un decreto penale di condanna (N. 3164/00) nei confronti di Aldo Busi relativo alla mia denuncia-querela del 15-7-98"...perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con ripetute telefonate per biasimevole motivo recava molestia a D. G. I. e M. A. e minacciava di un ingiusto danno Muscio Arrigo dichiarando alla di lui madre che era sua intenzione distruggerlo pubblicamente e che avrebbe fatto girare per tutta Brescia la copia del suo esposto per sputtanarlo"

 

Ø      In data 13-2-2001 è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari dott. M. V. un decreto penale di condanna (N. 555/01) nei confronti di Aldo Busi relativo alla mia denuncia-querela del 17 marzo 2000 "....perchè con denuncia presentata alla procura di Brescia offendeva l'onore e la reputazione di Muscio Arrigo attribuendogli - una mente non lucida -, dei propositi dolosamente fanatici e una cosciente volontà di calunniarlo"

 

 

 

TRIBUNALE DI BRESCIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IL  GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. C. B.

 

 

Visti gli atti del procedimento N. 3170/99 R.G. G.I.P.  nei confronti di Lanzani Giambattista, per il reato di cui all'art. 595 e 596 bis c.p.;

letta la richiesta 16 gennaio 2001 del Pubblico Ministero dia archiviazione della notizia di reato nei confronti di Lanzani Giambattista;

letti gli atti del processo, ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

Rilevato che, nella prospettazione del denunciante Arrigo Muscio, la pubblicazione dell'articolo in questione non risultava lesiva della sua reputazione per le espressioni pesantemente critiche rivolte alla sua persona (integralista cattolico che non ha nulla da invidiare agli integralisti islamici, fuori della tempo presente) o alla sua prosa (stanchi ritornelli, segni evidenti di senili frustrazioni), bensì per avergli attribuito fatti (avere scritto una lettera al direttore con determinati contenuti) e sentimenti (rabbia e fastidio nei confronti degli immigrati) non veri;

rilevato che, come ammette lo stesso Pubblico Ministero, è pacifico in causa che nella rubrica delle "lettere al direttore" del Giornale di Brescia non sono stati mai pubblicati scritti del Muscio sull'argomento;

atteso che, come noto, la costante giurisprudenza di legittimità insegna che, per aversi lesione dell'onore o reputazione (o, in altri termini, della personalità morale) di taluno, occorre che il fatto a lui (sia pure falsamente) attribuito, rivesta i caratteri della riprovevolezza, sia cioè tale da comportare, nell'opinione dei destinatari della comunicazione, un giudizio di disistima, ovvero di indegnità morale e/o professionale (Cfr. Cass. Pen. V, N 3467 del 16 aprile 1984); tanto che va distinta dalla offesa alla reputazione la mera lesione del diritto alla c.d. "identità personale" (da individuarsi nella distorsione, alterazione o travisamento dell'effettivo patrimonio politico, intellettuale, sociale, religioso, ideologico, professionale della persona), lesione astrattamente idonea a concretare un mero illecito civile (cfr. Cass. Pen. Sez. V n. 849 dell'1 febbraio 1993);

atteso che, peraltro, nel caso di specie, la esternazione e il sentimento (falsamente) attribuiti, in quanto contrari ai principii fondanti la civile convivenza (e come tali recepiti dalla Carta Costituzionale, che sancisce che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale….senza distinzione di razza, di lingua, di religione"), con modalità tali da dipingerli come "odio" nei confronti del prossimo, da identificarsi negli immigrati sopra menzionati, è tale da ingenerare nel lettore un giudizio che si riverbera non già sul patrimonio religioso o ideologico, bensì sulla stessa personalità morale del querelante;

ritenuto, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie ipotizzata, che la pubblicazione era stata preceduta dalla richeista di smentita (di una precedente pubblicazione di analogo tenore) di cui al documento ai fgg. 9-11;

 

P.Q.M

 

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;

non accoglie la richiesta di archiviazione, disponendo che il pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di legge.

 

MANDA

 

Alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.

 

Brescia, 22 marzo 2001

 

 

 

Ø      In data 22-5-2001 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia dott. F. M. ha archiviato la denuncia presentata da Aldo Busi nei miei confronti in risposta ad un mio esposto. Il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione presentata per ben due volte dal P. M. dott. F. S.  A tali richieste di archiviazione si era opposto Aldo Busi.

 

 



[1] Libero 6-12-2000, pag.3

[2]  

SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O TRIBUNALE DI BRESCIA

Via Moretto  78

Brescia

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo…………………….sporgo denuncia-querela nei confronti del sig. S. M. per le seguenti ragioni.

In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera al direttore del Sig. S. M. con il titolo “La coscienza dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere all. fotocopia). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. scrive: “Recentemente lei sta ospitando lettere di cattolici che espongono il loro punto di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio al sig. Muscio, presidente di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e C. per primi, al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto risolto....”. Tra le due frasi in oggetto lo S. racconta un episodio di povertà e miseria che qualunque persona di buon cuore considererebbe sicuramente un caso di immediata solidarietà, decantando un atteggiamento di vera solidarietà cristiana che insinua contrapposto ad una mia non definita presa di posizione (che comunque lui sintetizza con l’espressione dispregiativa “...per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age...”) mediante una lettera “fantasma” ospitata sul Giornale di Brescia sul fenomeno immigrazione. Ad un certo punto della sua lettera, insinuandolo anche come mio pensiero, vista la premessa del suo scritto, lo S. afferma che“...Non serve nascondersi dietro un dito o una camicia verde: il povero è tale per il nostro egoismo. Credere che il problema degli immigrati si risolva con la cacciata dei mendicanti o con la chiusura delle frontiere è pura miopia....”. Ed in quale lettera fantasma ospitata dal Giornale di Brescia io abbia espresso tale opinione lo S. non lo dice.

Ciò premesso:

1)  1)  nonostante abbia personalmente fatto minuziose ricerche nel mio archivio, il Giornale di Brescia non ha mai ospitato, salvo errore, una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell’immigrazione come invece dichiarato dal Sig. S. il quale, infatti, non ha citato né la data della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario fare in caso di contestazione;

2)  2)  il Sig. S. con l’espressione dispregiativa “...presidente di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age...” ha chiaramente diffamato la mia persona insinuando chissà quali comportamenti o opinioni da parte mia in contrasto con la necessaria solidarietà cristiana ed umana;

3)  3)  il sig. S. con la sua affermazione iniziale in riferimento ad una mia lettera fantasma pubblicata sul Giornale di Brescia (della quale, come ripeto, non ha citato alcun riferimento) relativa al problema immigrazione, seguita da un episodio di povertà e miseria da lui raccontato, insinua che io ce l’abbia con gli immigrati. E ciò è totalmente falso!

4)  4)  Infine lo S. con l’espressione finale della lettera “...al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri” mi ha attribuito una frase che non ho mai usato.

Ciò premesso, poiché il sig. S. con affermazioni inerenti alla mia persona che sono false, denigratorie ed insinuanti, mi ha pubblicamente diffamato,

chiedo

a codesta Autorità giudiziaria di perseguire penalmente il sig. S. M. per violazione dell’art. 595 C. P., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen., sez. V 23 novembre 1981, n.10512; sez. V, sent. 08848 del 5-8-92 (ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.

Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art. 408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia, 2 aprile 1999

 

In fede.

 

Dr. Arrigo Muscio

 

[3] SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O TRIBUNALE DI BRESCIA

Via Moretto 78

Brescia

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio………………… sporgo denuncia-querela nei confronti del sig. T. G. per le seguenti ragioni.

In data 12-4-1999 il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera del Sig. T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!” (vedere all. fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati  dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi  

 

Ciò premesso:

1)  nonostante abbia personalmente fatto minuziose ricerche nel mio archivio, il Giornale di Brescia non ha mai ospitato, salvo errore, una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell’immigrazione come invece dichiarato dal Sig. G. il quale, infatti, non ha citato né la data della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario fare in caso di contestazione;

2)  io non ho mai scritto lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo e me stesso” come invece scritto dal G..

Ciò premesso, poiché il sig. T. G. con affermazioni inerenti alla mia persona che sono false e denigratorie, mi ha pubblicamente diffamato,

chiedo

a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire penalmente il sig.. G. T. per violazione dell’art. 595 C. P., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez.

sent. 08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.

Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art. 408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia, 12/04/99                                                                         

In fede.

Dr. Arrigo Muscio

 

 

[4] Egregio Dr. Muscio Arrigo, a seguito del colloquio telefonico in data odierna, Le confermo di aver inviato al Giornale di Brescia la richiesta di rettifica di cui Le avevo inviato copia, comprensiva delle due correzioni da Lei suggerite.

Tale rettifica è stata inviata in data 4 aprile (Pasqua) alle ore 18,08 come può evincere dal fax allegato (che purtroppo segna la data del 3 aprile in quanto il mio apparecchio non era correttamente registrato).

Tanto Le dovevo e, con l’occasione,.La saluto cordialmente.

Brescia, 13 aprile 1999

 

RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NELLA RUBRICA "LETTERE AL DIRETTORE"

 

 

Egregio Dr. L.

 

il giorno 31 marzo scorso Lei ha gentilmente pubblicato una mia lettera al titolo “La coscienza dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà”. Ho ricevuto veramente molti attestati di stima e riconoscimento da parte di tanti cittadini. C’è chi l’ha fotocopiata e distribuita tra i vicini, chi l'ha utilizzata per una meditazione in parrocchia sul Crocifisso, un sacerdote l’ha addirittura letta al posto dell’omelia. La mia prima reazione a tutto questo, miseramente umana, è stata di personale soddisfazione.

Poi, per fortuna, Lei ha pubblicato anche le risposte della Dr. A. P. e del Dr. Arrigo Muscio sul Giornale di Brescia del 3-aprile. Mi sono solo allora reso con che, per affermare valori in cui fermamente credo e continuerò a difendere, avevo calpestato i sentimenti di altre persone..E questo è tutto fuorché cristiano. Nella Prima Lettera di S. Pietro è scritto nero su bianco "…….Siate sempre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni sulla speranza che è in voi, ma rispondete con gentilezza e rispetto...”

E' giusto difendere le proprie convinzioni ma è altrettanto giusto e doveroso non utilizzare arbitrariamente le idee di altri per affermare le proprie. Non costruiremo mai un mondo d’amore così, arroccandoci su noi stessi: la verità umana non sta mai tutta solo da una parte ed il rispetto per gli altri non deve mai passare in secondo piano.

Sabato Santo ho allora preso in mano il telefono per scusarmi con loro ma credo sia giusto farlo anche pubblicamente, se Lei mi concederà ancora spazio.

Purtroppo non ho trovato la Dr. P. ma il figlio, gentilissimo, mi ha trattato con profondo rispetto e simpatia. Ho invece parlato con il Sig. C., persona estremamente umile e cortese, come d’altronde si evinceva chiaramente dalla sua lettera. Ci siamo scambiati gli auguri di Pasqua da fratelli, com'è giusto che sia, ed abbiamo constatato che sono più le cose che ci uniscono da quelle che ci dividono. Ho parlato anche con il Dr. Muscio il quale, con molta gentilezza, mi ha fatto notare alcuni errori nella mia lettera, che è ora doveroso correggere pubblicamente. Anzitutto l’Associazione Genitori Cattolici non è nè piccola nè antagonista dell’ AGE, come ingiustamente facevo apparire nella mia lettera; in secondo luogo il Dr. Muscio mi ha informato che, sul tema da me esposto, non sono mai state pubblicate sue lettere dal Giornale di Brescia: certamente la mia memoria mi ha ingannato ed ho collegato erroneamente la sua persona ad una lettera. Chiedo quindi pubblicamente scusa a lui ed a tutti i suoi associati, scuse peraltro già amichevolmente accolte telefonicamente dal cortese Dr. Muscio. Tutto questo mi ha permesso di vivere la Pasqua con una certezza e cioè che ci vuole poco per volersi bene: basta tendere la mano e sentirsela stringere.

 

M. S.

 

 Brescia, 4 aprile 1999                             Spett.le
                                                                 Giornale di Brescia
                                                                 LETTERE AL DIRETTORE

 

 

Egregio Dr. L.

sono M. S., l’autore della lettera da Lei gentilmente pubblicata il giorno31 marzo sul

Giornale di Brescia. Quella era la seconda volta che Le scrivevo: nel primo caso avevo ricevuto addirittura le Sue congratulazioni (se ricorda, un paio di anni fa, Le avevo scritto pregandola di rivedere i titoli degli articoli sul Giornale che, soprattutto se.capitavano in mano ai bambini, erano particolarmente forti: allora aveva accolto la mia richiesta con grande stima, e la ringrazio ancora per quella be1la dimostrazione di umiltà e di attenzione ai lettori). Allora come oggi, avevo ricevuto anche i complimenti di coloro che mi conoscevano e di altri cordiali cittadini, cosa che mi aveva anche inorgoglito.

Ma sabato 3 aprile Lei ha giustamente ritenuto opportuno pubblicare anche le risposte di due delle tre persone da me citate e, grazie a questo, in vero clima pasquale, mi ha dato l'opportunità di riconoscere la mia superbia. Ne ho parlato con mia moglie ed ho deciso subito di telefonare a coloro che avevo usato per difendere i miei valori: ci sembrava giusto e importante porgere direttamente le scuse (come leggerà più sotto). Con il Sig. C. e con la Dr.ssa P. (in realtà col figlio) la telefonata è stata cordiale, spontanea e vicendevolmente gratificante.

Per ultimo ho parlato con il Dr. Muscio; anche con lui ho avuto un bel colloquio alla fine del quale, suo malgrado, mi informava di avermi già querelato per diffamazione in.quanto non aveva mai scritto articoli sugli immigrati.

Riconoscendo però importante il mio gesto di telefonare per tendere la mano, si è subito reso disponibile a ritirare la querela nei nostri confronti senza chiedere alcun danno, a parte le spese del suo legale. Dico nostri perché purtroppo Lei,  Egregio Direttore, per colpa mia è stato pure querelato, per il fatto di non aver verificato le mie errate affermazioni sul Dr. Muscio : mi perdoni per questo, mai avrei voluto darLe grattacapi.

Per ritirare la quercia nei nostri confronti il Dr. Muscio mi chiedeva gentilmente di far pubblicare dal Giornale di Brescia almeno una rettifica sui dati erroneamente da me esposti, rettifica che si trova nella lettera allegata: per questo io e ma moglie Le saremmo davvero immensamente grati se la pubblicasse, per i motivi su esposti. E - ci perdoni - se la pubblicasse presto, in maniera che ci si possa addormentare in pace.

Nella speranza di vedere pubblicata la lettera che segue, assicurandole ancora che continuerò a leggerLa ma non La disturberò più, Le auguro una Felice Pasqua e La saluto con stima.

 

M. S.

 

 

[5] SPETT.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

C/O TRIBUNALE DI BRESCIA

Via Moretto  78

Brescia

 

DENUNCIA-QUERELA

 

Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo……………………….sporgo denuncia-querela nei confronti del sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) per le seguenti ragioni.

In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera del Sig. M. S. con il titolo “La coscienza dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere di cattolici che espongono il loro punto di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio al sig. Muscio, presidente di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e C. per primi, al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto risolto....”.  Poiché il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno dell’immigrazione (vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999), in data 2 aprile 1999 ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la mia prima rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata), mi ha telefonato e dopo aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere copia lettere di S. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei suoi errori (sulla mia associazione e sulla mia lettera fantasma al Giornale di Brescia) al direttore del giornale. Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa, circa dieci giorni dalla data della richiesta di rettifica del sig. S. M., il Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al direttore) anziché pubblicare la rettifica di S., come previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa,  in data 12 aprile 1999 ha invece pubblicato uno scritto di T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!” (vedere all. fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi....”. In data 12 aprile 1999 ho immediatamente presentato una querela anche nei confronti di G., dato che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto sul problema immigrazione.

 

Ciò premesso:

1)  1)  dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.);

2)  2)  dopo aver esaminato il comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere entro due giorni dalla richiesta di rettifica dello S. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate indicazioni della mia persona, come invece ha prontamente fatto alla fine della lettera di G. (vedere fotocopia allegata), ha invece pubblicato la lettera di T. G. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S. diffamando la mia persona;

3)  3)  tenuto conto che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso” come invece scritto dal G.;

4)  4)  tenuto altresì conto che il sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha permesso, nonostante la richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata da S. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia persona che, false e denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,

chiedo

a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire penalmente per violazione dell'art. 596 bis C.P il sig. L. G., quantomeno per concorso in diffamazione con G. T., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen.., sez. VI, 20 aprile 1978, n. 4274 - Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848; Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V, sent. 08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91),  e di eventuali altre norme non citate.

Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art. 408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.

 

Brescia, 14-4-1999

 

In fede.

 

Dr. Arrigo Muscio

 

[6] SPETT.

ORDINE DEI GIORNALISTI

Via A. Appiani 2

20121 MILANO

 

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT.  F. A.

 

 

DENUNCIA

 

Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo………………………sporgo denuncia nei confronti del sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) per le seguenti ragioni.

In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera del Sig. M. S. con il titolo “La coscienza dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere di cattolici che espongono il loro punto di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio al sig. Muscio, presidente di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e Colombo per primi, al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto risolto....”.  Poiché il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno dell’immigrazione (vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999) in data 2 aprile 1999 ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la mia prima rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata) mi ha telefonato e dopo aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere copia lettere di S. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei suoi errori (sulla mia associazione e sulla mia lettera fantasma al Giornale di Brescia) direttamente al direttore del giornale. Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa, circa dieci giorni dalla data della richiesta di rettifica del sig. S. M., il Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al direttore) anziché pubblicare la rettifica di S. come previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa,  in data 12 aprile 1999, ha invece pubblicato uno scritto di T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!” (vedere all. fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor Giacomo Colombo, che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi....”. In data 12 aprile 1999 ho immediatamente presentato una querela anche nei confronti di G., dato che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto sul problema immigrazione.

 

Ciò premesso:

1)  1)  dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.);

2)  2)  dopo aver esaminato il comportamento del direttore del Giornale di Brescia che anziché provvedere entro due giorni dalla richiesta di rettifica dello S. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate indicazioni della mia persona, come invece ha prontamente fatto alla fine della lettera di G. (vedere fotocopia allegata), ha invece pubblicato la lettera di T. G. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S. diffamando la mia persona;

3)  3)  tenuto conto che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso” come invece scritto dal G.;

4)  4)  tenuto altresì conto che il sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha permesso, nonostante la richiesta di rettifica di S. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia persona che, false e denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,

chiedo

a codesta Autorità che si promuova un’azione disciplinare nei confronti del direttore del Giornale di Brescia.

Domando inoltre d’essere avvisato sull’esito della mia denuncia.

 

Distinti saluti.

 

Dr. Arrigo Muscio

 

Brescia, 14-4-1999

 

[7] N.1299/99R.G.Mod.21                                           N. 1622/99 R.G. G.LP.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

 

Dr. E. Q.

 

 

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sentenza N. 826

In data 14.12.99

 

Sentenza depositata.

Il 12-1-2000

 

 

 

 

 

Nella causa penale contro: 1) L. GIOVANNI BATTISTA……………..

Difeso di fiducia dall’avv. L. F. del foro di Brescia.

2)   G. T.………………….     

 Difeso di fiducia dall’avv. A. R. del foro di

Brescia.                                                                           LIBERI-ASSENTI. .

 

 

 

 Del reato p.p. dagli artt. 595 e. I-Il e 111, 57 cp., 13 e 21 L. 47/48, perché offendevano l’onore e la reputazione di Muscio Arrigo, in particolare G. T. quale autore dell’articolo, che qui si intende integralmente riportato, apparso sul quotidiano “Giornale di Brescia”, rubrica “Lettere al Direttore” del 12.4.99 intitolato “Basta con certe lettere”, articolo nel quale, riferendo tra l’altro le seguenti frasi: “.... Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal sig. M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dr. Muscio ed il sig. G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati…….”….“Dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi .. . .“, screditavano l’immagine del Muscio innanzi all’opinione pubblica.

Con l’aggravante della attribuzione di un fatto determinato commettendo il fatto G. T. quale autore dell’articolo e L. G. nella qualità di direttore responsabile del quotidiano “Giornale di Brescia”, omettendo egli di esercitare il controllo necessario ad impedire che con la pubblicazione del citato articolo venisse commesso il reato di cui sopra.

In Brescia il 12.4.99.

 

PARTE CIVILE: Muscio Arrigo………….., rappresentato e difeso dall’avv. Enzo Bosio del foro di Brescia.

 

FATTO E DIRITTO

 

 

 

All’esito della odierna udienza, sulle conclusioni delle parti osserva il Giudicante:

 

 

MUSCIO ARRIGO ebbe a presentare querela per il reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di G. T.; non ebbe invece a presentare richiesta o istanza di punizione nei confronti di L. G. Direttore Responsabile del Quotidiano su cui venne pubblicata la lettera ritenuta diffamatoria.

Ciò posto va preliminarmente emessa sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P. mancando la condizione di procedibilità.

Ed infatti non é applicabile nella specie il principio di cui all’art.123 C.P. (indivisibilità della querela) in quanto condizione essenziale è che trattasi di concorso nello stesso reato. Pertanto l’effetto estensivo non si verifica quando — come nella specie — il reato venga costo in essere mediante fatti distinti da persone che non abbiano agito con una volontà associata e consapevole delle reciproche condotte (cfr.Cass.V0 6/8/94 n. 8773 - Caselli).

Ed invero in materia di reati di stampa la responsabilità del Direttore  a titolo di colpa (non aver impedito la commissione del reato) cosa ben diversa da quella a titolo di concorso ex art. 110 C.P. (cfr.Cass.V 17/8/90 n.l1494 Scalfari).

Il principio della estensione della querela vale a contraris nell’ipotesi in cui la querela sia stata presentata nei confronti del Direttore Respon­sabile (art.58 bis comma 2 C.P.).

Per quanto attiene all’imputato G. va brevemente osservato che le espressioni contenute nella lettera al Direttore “ manifestare rabbia e fastidio verso gli immigrati……  devo dedurre che questi due signori (dr.MUSCIO e sig. C.) odiano il prossimo come se stessi “non possono assolutamente ritenersi, anche alla stregua delle integrazioni probatorie e delle acquisizioni di lettere precedenti,  diffamatorie o lesive della onorabilità del MUSCIO. Trattasi all’evidenza di critiche espressione della libera manifestazione del pensiero. Va infatti tenuto conto come il dr.MUSCIO che si qualifica Presidente della Associazione genitori cattolici di Brescia in una lettera al Direttore pubblicata sul Giornale di Brescia Venerdì 19.3.1999 parlando delle adozioni da parte di coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi. Va quindi ritenuto che le espressioni usate costituiscano una critica inidonea a mettere in pericolo la reputazione del Muscio anche perché non si tratta neppure di un attacco ingiustificato e diretto alla reputazione ma una mera deduzione da quanto scritto dal Muscio nelle lettere al Direttore su vari argomenti. Né é da sottovalutare la circostanza che tale M. S. in una lettera al Direttore pubblicata sul citato quotidiano locale il 31/3/99 fa esplicite riferimento ad una lettera del Dr. MUSCIO rispetto al fenomeno della immigrazione.

Da queste considerazioni consegue il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato G. T. per difetto di dolo.

 

La formula assolutoria esclude la condanna del querelante alle spese.

 

P.Q.M.

IL GIUDICE

Letto l’art.425 C.P.P.

 

DICHIARA

non luogo a procedere nei confronti di L. G. B.e G. T. in ordine ai reati loro ascritti rispettivamente per difetto di querela e perché il fatto non costituisce reato.

                                                                                                                                                           

IL GIUDICE

Dr. E. Q.

 

 

 

 

 

[8] LE ADOZIONI GAY

Un ministro della Repubblica Italiana, che trova giustificazione ed operato nella Costituzione la quale tutela la famiglia composta da un maschio, una femmina ed eventuali figli (Cost. 29/30/31), ha recentemente affermato d'essere favorevole all'adozione di bambini da parte di coppie gay. In altri Stati tale affermazione avrebbe comportato le dimissioni del ministro, ma in Italia si sa come vanno le cose. L'antifamiliare dichiarazione ci lascia sgomenti per le seguenti ragioni.

a.      La condanna dell'omosessualità è costantemente ribadita nella Sacra Scrittura tant'è che tale peccato, senza conversione finale, porta all'inferno! Rimando gli interessati ai riferimenti biblici riportati nella nostra opinione nel sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio a proposito dell'omosessualità. Di conseguenza il proporre addirittura l'adozione di bambini da parte degli omosessuali è in aperta violazione dell'eterna Parola di Dio. Se infatti il Signore rimproverò il papa Pietro con le parole "Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt. 16,23), chissà che cosa dirà al ministro in oggetto quando, credente o meno, si troverà nel giorno del giudizio!

  1. E' innegabile, infatti, che tale proposta è in pieno contrasto con la creazione di Dio ed il progetto di matrimonio da Lui stabilito "Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò" (Gen. 1,27). E disse: "Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola" (Gen. 2,24). E per quanto riguarda gli animali disse all'uomo prima del diluvio: "Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina" (Gen. 6,19). E' chiaro quindi che sia per la procreazione che per un "corretto sviluppo" della prole, Dio ha stabilito un maschio ed una femmina. Proporre perciò azioni in contrasto con la Sua eterna Parola, per noi cristiani, è un anatema (Gal. 1,6 seg.)!
  2. Ma qualcuno può obiettare che vi sono persone che affermano di non credere né a Dio e neppure al diavolo e di conseguenza si ritengono libere di pensare ciò che più gli pare e piace. Ma anche in tal caso tale proposta ci sembra incomprensibile in quanto "Madre Natura", come loro la chiamano, ha comunque previsto un maschio ed una femmina per ogni specie, con caratteristiche psico-fisiche e con compiti ben precisi riguardo alla procreazione ed all'allevamento della prole. La loro opinione, quindi, contrasta pure con "Madre Natura"!
  3. Tale idea è pure offensiva della donna e del ruolo a lei affidato da Dio per i credenti e da "Madre Natura" per gli atei.
  4. Infine, la proposta del ministro e di quanti la pensano in eguale maniera, contrasta pure con il bene primario della prole che (come il buon senso ci insegna, confortato dal parere di psichiatri, psicologi ed educatori vari) ha il diritto e la necessità per il suo armonico sviluppo psicofisico d'essere allevata da un maschio e da una femmina. Tale idea è quindi in aperto contrasto con la Costituzione "La Repubblica….protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" (art. 31).

Per concludere, dove trova le radici giustificative l'affermazione del ministro? Per noi cattolici è chiaro! Non certo nella Bibbia e neppure nella nostra Costituzione, ma solo in ideologie nemiche di Cristo.

 

[9]

A proposito di gay

Il quotidiano "Il Giornale" di martedì 8 dicembre 1998 riportava, a pag. 11, le polemiche inerenti ad una frase pronunciata dall’arcivescovo di Firenze, cardinale Silvano Piovanelli. In base a quanto riferito dal giornale il cardinale Piovanelli avrebbe affermato: "Se un comune decide di assegnare le case anche alle unioni fra omosessuali non ho difficoltà. Anzi si potrebbe dire che preferisco dare una casa a due omosessuali piuttosto che ad un single". Sempre nel medesimo articolo venivano riportati alcuni pareri di altri vescovi, come quello di Mons. Grillo, vescovo di Civitavecchia, (tra le cui mani ha pianto lacrime di sangue la statuetta della Madonna di Medjugorje, chiaro segno che non è certo contenta dei peccati del mondo.....e di alcuni moderni successori degli apostoli) che ha dichiarato: "Non conosco nel dettaglio quello che ha detto il cardinale Piovanelli, ma lo stimo e so che è un uomo di santa vita. Con le sue parole non ha voluto certamente benedire le unioni omosessuali, ma probabilmente fare un atto di comprensione. La chiesa è contraria al riconoscimento delle famiglie di fatto, penso che Piovanelli intendesse dire che anche gli omosessuali hanno bisogno di attenzione e non devono essere perseguitati......". Altri vescovi hanno difeso il cardinale Piovanelli con varie argomentazioni riportate dall’articolo in oggetto, alla cui integrale lettura rimandiamo gli interessati. Solamente padre Velasio De Paolis, esperto canonista, ha inquadrato con chiarezza il problema: "In linea generale un conto è l’intenzione di aiutare delle persone bisognose, un altro è il significato intrinseco dell’atto che si compie. Nel caso concreto assegnare alle coppie gay alloggi che la legge prevede debbano essere dati alle famiglie indigenti significa equipararle a queste ultime. E questa equiparazione non è accettabile per i cattolici".

Ciò premesso riteniamo di fondamentale importanza, per evitare confusione e sconcerto tra i cattolici, riportare "l’opinione di Dio" (della quale sembrano disinteressarsi in molti, anche all’interno della chiesa!) riguardo al problema omosessuale. L’unico parere che conta dato che tutti, credenti ed atei, saremo giudicati da Lui. E l’opinione del Signore la troviamo nella Sacra Scrittura che il magistero della Chiesa da duemila anni ci invita ad accogliere come Parola eterna di Dio.

Nell'antico testamento Dio prescrive:

"Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro" (Lv 20,13).

E la vicenda di Sodoma e Gomorra (Gen. 18,16 seg.) è conosciuta da tutto il mondo "…Condannò alla distruzione le città di Sodomia e Gomorra, riducendole in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quegli scellerati. Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali ignominie…" (2 Pt. 2,6 seg.) - "…Così Sodomia e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco eterno…" (Gd. 7)

Nel Nuovo Testamento lo Spirito Santo è altrettanto chiaro: "...Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che si addiceva al loro traviamento.....E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa." (Rm 1, 26/32) - "...Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il regno di Dio" (1 Cor. 6,9/10) - "…La legge non è fatta per il giusto, ma per i non giusti e riottosi, per gli empi e di peccatori, per gli scellerati e i profani, per i parricidi e matricidi e omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti[9][1], per i ladri d'uomini, i bugiardi, gli spergiuri…"(1 Tm. 1,9).

La condanna dei Padri e dei Dottori della Chiesa:

"I delitti che vanno contro natura, ad esempio quelli compiuti dai sodomiti, devono essere condannati e puniti ovunque e sempre. Quand'anche tutti gli uomini li commettessero, verrebbero tutti coinvolti nella stessa condanna divina: Dio infatti non ha creato gli uomini perché commettessero un tale abuso di se stessi. Quando, mossi da una perversa passione, si profana la natura stessa che Dio ha creato, è la stessa unione che deve esistere fra Dio e noi a venir violata" (Sant'Agostino, Confessioni, c.III, p.8)

"Che lo zolfo evochi i fetori della carne, lo conferma la storia stessa della Sacra Scrittura, quando parla della pioggia di fuoco e zolfo versata su Sodomia dal Signore. Egli aveva deciso di punire in essa i crimini della carne, e il tipo stesso del suo castigo metteva in risalto l'onta di quel crimine. Perché lo zolfo emana fetore, il fuoco arde. Era quindi giusto che i Sodomiti, ardendo di desideri perversi originati dal fetore della carne, perissero ad un tempo per mezzo del fuoco e dello zolfo, affinchè dal giusto castigo si rendessero conto del male compiuto sotto la spinta di un desiderio perverso" (San Gregorio Magno, Commento morale a Giobbe, XIV, 23, vol. II, pag. 371)

"Questo vizio non va affatto considerato come un vizio ordinario, perché supera per gravità tutti gli altri vizi. Esso infatti, uccide il corpo, rovina l'anima, contamina la carne, estingue la luce dell'intelletto, caccia lo Spirito Santo dal tempio dell'anima" (San Pier Damiani - dottore della chiesa e grande riformatore dell'Ordine Benedettino - Liber Gomorrhanus, in Patrologia latina, vol. 145, coll. 159-190)

"Nei peccati contro natura in cui viene violato l'ordine naturale, viene offeso Dio stesso in qualità di ordinatore della natura" (S. Tommaso d'Aquino, Summa Teologica, II-II, q. 154, a. 12)

"…Commettendo il maledetto peccato contro natura, quali ciechi e stolti, essendo offuscato il lume del loro intelletto, non conoscono il fetore e la miseria in cui sono…" (S. Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, cap. 124)

"Più pena sente uno che sia vissuto con questo vizio de la sodomia che un altro, perocchè questo è maggior peccato che sia". (San Bernardino da Siena, Predica XXXIX in: Prediche volgari, p. 915)

"…Di questa turpitudine mai abbastanza esecrata sono schiavi coloro che non si vergognano di violare la legge divina e naturale". (San Pietro Canisio - dottore della Chiesa-  Summa Doctrina Christianae, III a/b, p. 455)

La condanna dei papi:

"…L'esecrabile vizio libidinoso contro natura; colpe per le quali i popoli e le nazioni vengono flagellati da Dio, a giusta condanna, con sciagure, guerre, fame e pestilenze…" (San Pio V, Costituzione Cum Primum, del 1 aprile 1566, in Bullarium Romanum, t. IV, c. II, pp. 284-286)

"…Il peccato contro natura grida vendetta al cospetto di Dio.." (San Pio X - Catechismo, N. 966)

"Inseguendo l'esistenza di atti intrinsecamente cattivi, la Chiesa accoglie la dottrina della Sacra Scrittura. L'apostolo Paolo afferma in modo categorico: - Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio, 1 Cor. 6,9-10" (Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor, cap. 81)

 

Leggendo la Sacra Scrittura impariamo dall’unico Dio e giusto giudice che com’è vero che il Signore perdona qualunque peccato a chi, con sincero pentimento, gli chiede il perdono è altrettanto vero che giudicherà secondo la Sua Parola (e non secondo quella degli uomini, anche se appartenenti alle gerarchie della Chiesa!) quanti si ostinano nel peccato. A tale proposito riporto l'opinione della Dott.ssa Patrizia Stella (dottore in pedagogia del comportamento) come risulta da una sua lettera pubblicata sulla rivista Teologica, N. 20 - marzo/aprile 1999, indirizzata alle autorità religiose e civili ed alle riviste, alla cui lettura integrale rimando quanto interessati.

"….In secondo luogo significa negare alla persona la capacità di superare questo problema, in quanto è stato più volte confermato dagli studiosi che questo comportamento non è irreversibile né congenito, tranne casi rarissimi, ma frutto di cattive abitudini, o di esperienze negative, o di reazioni davanti all'aggressività di certi comportamenti femminili; situazioni comunque, dalle quali si può uscire. Prova ne sia che nel mondo animale esistono malformazioni congenite di vario genere, ma non si è mai verificato il caso di attrazioni ed unioni omosessuali tra bestie, ciò vuol dire che è una devianza che riguarda l'uomo non tanto nella sfera genetica, difficilmente modificabile, quanto piuttosto in quella educativa e psicologica, soggetta quindi all'influsso della volontà. Significa inoltre non aver capito il ruolo della chiesa e del cristiano, che non è solo quello di alleviare pietosamente le ferite lasciando "l'ammalato" nella sua cancrena, bensì è quello di avere "dell'ammalato" una stima ed una fiducia tali da saper usare anche il bisturi pur di farlo guarire. Compito della chiesa e del cristiano è quello di ricordare che c'è la grazia di Dio che aiuta a vivere i comandamenti, e che senza la sua grazia è difficile vivere non solo la castità, ma qualunque altra virtù, che la violazione costante dei Comandamenti di Dio comporta sempre il rischio di autodistruggersi nella vita terrena e di mettere in pericolo la salvezza eterna, e che infine, dà molta più gioia e gratificazione una vita casta anche se talvolta esige sacrificio e lotta, che una vita di disordine sessuale, qualunque esso sia, etero o omosessuale…."

Nei confronti poi di coloro che predicano le loro "opinioni", anziché la Parola di Dio, lo Spirito Santo è altrettanto chiaro: "Orbene, se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema!..." (Gal. 1,8 seg.)

Argomenti correlati:

Le adozioni gay

Per conoscere più approfonditamente le ragioni di un'immutabile condanna dell'omosessualità da parte del Magistero della Chiesa si consiglia la lettura del dossier:

"Chiesa e omosessualità - Le ragioni di un'immutabile condanna", ed. Centro Culturale Lepanto http://members.tripod.com/lepanto/

 

 

 

 

 

 

[10] Libero, 2 novembre 2000, pag. 3

Il Giorno, 2 novembre 2000, pag. 5

[11] Libero, 3 novembre 2000, pag. 3

 

[12]La Repubblica" del 15-9-2000

[13] Libero, 3 novembre 2000, pag. 3

[14] LE ADOZIONI GAY

Un ministro della Repubblica Italiana, che trova giustificazione ed operato nella Costituzione la quale tutela la famiglia composta da un maschio, una femmina ed eventuali figli (Cost. 29/30/31), ha recentemente affermato d'essere favorevole all'adozione di bambini da parte di coppie gay. In altri Stati tale affermazione avrebbe comportato le dimissioni del ministro, ma in Italia si sa come vanno le cose. L'antifamiliare dichiarazione ci lascia sgomenti per le seguenti ragioni.

a.      La condanna dell'omosessualità è costantemente ribadita nella Sacra Scrittura tant'è che tale peccato, senza conversione finale, porta all'inferno! Rimando gli interessati ai riferimenti biblici riportati nella nostra opinione nel sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio a proposito dell'omosessualità. Di conseguenza il proporre addirittura l'adozione di bambini da parte degli omosessuali è in aperta violazione dell'eterna Parola di Dio. Se infatti il Signore rimproverò il papa Pietro con le parole "Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt. 16,23), chissà che cosa dirà al ministro in oggetto quando, credente o meno, si troverà nel giorno del giudizio!

b.      E' innegabile, infatti, che tale proposta è in pieno contrasto con la creazione di Dio ed il progetto di matrimonio da Lui stabilito "Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò" (Gen. 1,27). E disse: "Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola" (Gen. 2,24). E per quanto riguarda gli animali disse all'uomo prima del diluvio: "Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina" (Gen. 6,19). E' chiaro quindi che sia per la procreazione che per un "corretto sviluppo" della prole, Dio ha stabilito un maschio ed una femmina. Proporre perciò azioni in contrasto con la Sua eterna Parola, per noi cristiani, è un anatema (Gal. 1,6 seg.)!

c.       Ma qualcuno può obiettare che vi sono persone che affermano di non credere né a Dio e neppure al diavolo e di conseguenza si ritengono libere di pensare ciò che più gli pare e piace. Ma anche in tal caso tale proposta ci sembra incomprensibile in quanto "Madre Natura", come loro la chiamano, ha comunque previsto un maschio ed una femmina per ogni specie, con caratteristiche psico-fisiche e con compiti ben precisi riguardo alla procreazione ed all'allevamento della prole. La loro opinione, quindi, contrasta pure con "Madre Natura"!

d.      Tale idea è pure offensiva della donna e del ruolo a lei affidato da Dio per i credenti e da "Madre Natura" per gli atei.

e.       Infine, la proposta del ministro e di quanti la pensano in eguale maniera, contrasta pure con il bene primario della prole che (come il buon senso ci insegna, confortato dal parere di psichiatri, psicologi ed educatori vari) ha il diritto e la necessità per il suo armonico sviluppo psicofisico d'essere allevata da un maschio e da una femmina. Tale idea è quindi in aperto contrasto con la Costituzione "La Repubblica….protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" (art. 31).

Per concludere, dove trova le radici giustificative l'affermazione del ministro? Per noi cattolici è chiaro! Non certo nella Bibbia e neppure nella nostra Costituzione, ma solo in ideologie nemiche di Cristo.

 

[15] Libero, 2 novembre 2000, pag. 3

Il Giorno, 2 novembre 2000, pag. 5

[16] Libero, 3 novembre 2000, pag. 3

 

[17]La Repubblica" del 15-9-2000

[18] Libero, 3 novembre 2000, pag. 3

  1. [19] “Humanum genus”, enciclica sulla Massoneria di papa Leone XIII;
  2. “Inimica Vis”, enciclica sulla Massoneria di papa Leone XIII;
  3. “Traditi humilitati”, enciclica di Papa Pio P.P. VIII
  4. “L’eletta del dragone”, di Clotilde Bersone – Ed. Segno;
  5. “Satanismo, pedofilia, commercio d'organi e sacrifici umani”, dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco;
  6. "Orrori sui bambini e imperialismo satanico", dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco
  7. "La faccia nascosta della storia", dossier dello Scrittore Giuseppe Cosco;
  8. "Multiplices inter", enciclica di papa Pio IX

 

9.      La Massoneria. Ecco il nemico -  Autori Vari - Editrice Civiltà- Brescia, Tel. e fax 0303700003

10.  La Massoneria. Società segreta iniziatica  - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

11.  La Massoneria. I suoi segreti - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia - Tel. e fax 0303700003

12.  Il Vero volto dell'immigrazione di Giuli Valli - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

13.  Educazione sessuale: tappa massonica verso l'annientamento dell'uomo di Carlo Alberto Agnoli (magistrato) - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

14.  ONU - gioco al massacro di Franco Adessa - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003

15.  Il quarto livello  - di Carlo Palermo  (ex magistrato) - Editori Riuniti

16.  In nome di Dio - di David Yallop - Ed. Tullio Pironti

17.  Via col vento in Vaticano - I Millenari Ed. Kaos

 

[20] AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Al PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL MINISTRO DEGLI INTERNI

 

lettera aperta

 

OGGETTO: prossimo concerto in Italia di Marilyn Manson detto “Il satana del Rock”.

 

E’ stato ripetutamente annunciato da alcuni mass media che in Italia suonerà prossimamente (verso la fne di giugno 1999) il cantante Marilyn Mason a cui “Il Venerdì di Repubblica”, N. 582 del 14 maggio 1999, nella rubrica “I cattivi maestri” - pag. 70 e seg., ha dedicato un articolo intitolato “Il satana del Rock”. Secondo il giornale - Suonerà anche in Italia Marilyn Manson, la star del “Goths”, l’ispiratore dei due studenti cyberanarchici che armati di mitra hanno compiuto una strage nella loro scuola in Colorado. Marilyn Mason ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi a due suoi miti: Marilyn per la Monroe e Manson, in onore di Charlie Manson il leader della setta satanica che uccise a Bel Air l’attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski.......Il gruppo si chiamava “Manson and the Spook kids”, all’inizio degli anni Novanta ebbe i primi successi in Florida cavalcando e rilanciando la moda “gotica”. Cominciarono allora le prime provocazioni scatologiche-escatologiche. Esibendosi con il nuovo bassista Twiggy Ramirez a Salt Lake City, Manson stracciò sul palco il Libro dei Mormoni. Cominciò a farsi chiamare “reverendo”, a bruciare le croci sul palco, a bestemmiare, a toccarsi i genitali, a invocare il diavolo, a orinare in pubblico, a sfasciare televisioni, a denudarsi, a pulirsi il sedere con la bandiera americana, a sputare, a ferirsi con il vetro per dimostrare disprezzo per il corpo, a usare un linguaggio sempre più crudo e violento......Si vantava dei suoi spinelli da gourmet: “Ho fumato ossa umane”.....-

 

Ciò premesso, domando, anche a nome di molti cittadini che credono ancora nei valori eterni (indispensabili per ottenere una società retta sull’amore verso Dio ed il prossimo), d’impedire ad un simile personaggio definito da Bill Bennet (ex ministro dell’istruzione pubblica Usa) “Una vergogna per gli Stati Uniti” (Il Venerdì di Repubblica”, N. 582 del 14 maggio 1999, pag. 74) di esibirsi in pubblico In Italia.

Il nostro Bel paese in cui i mass media si devono occupare spesso di violenze provocate dai giovani (ultima quella relativa all’incendio del treno da parte degli ultras) non ha bisogno di simili personaggi che purtroppo costituiscono dei modelli da imitare per molti giovani educati senza Vangelo, ma con cannonate di sesso e violenza sparate da certe TV. Altrimenti è inutile, ed in molti casi ipocrita, lamentarsi e preoccuparsi dei giovani che non hanno più valori e che commettono quanto poi molti giustamente stigmatizzano come aberrante e “diabolico”.

Il presidente

Dr. Arrigo Muscio