Dott.
Arrigo Muscio
Internet:
http://space.tin.it/associazioni/armuscio
E-mail:
arrigomu@tin.it
Ultimo aggiornamento 5 giugno 2001 |
DOSSIER GIUSTIZIA
"Siamo
in uno Stato di diritto"
Ministro
Bianco[1]
Ho
deciso di pubblicare il seguente dossier per far conoscere ai cittadini e alle
Autorità alcuni aspetti del problema giustizia in Italia. Quanto in esso
descritto è stato giudicato incredibile da diverse persone, tra cui anche degli
operatori del settore, e, a mio parere, solleva diversi dubbi sulle reali
possibilità dell'esercizio dei diritti nel nostro Paese, fatte salve alcune eccezioni
che stonano con la prassi delle archiviazioni. Convinto d'essere un cittadino e
non un suddito ed ancor più convinto della validità del documento CEI
"Educare alla legalità" e del valore della giustizia (virtù
fondamentale, frequentemente citata nella Sacra Scrittura), ho deciso di
procedere a tale pubblicazione anche in qualità di presidente dell'Associazione
Genitori Cattolici in quanto sono stati i miei interventi di presidente di tale
associazione che hanno provocato le diffamazioni e le ingiurie nei miei
confronti, in risposta alle quali sono scattate le mie querele.
Di
una cosa sono comunque sicuro: del fatto che tutti, prima o poi, verremo
giudicati dal Giudice Supremo e a Lui risponderemo imparzialmente di ogni atto
da noi compiuto, se non faremo appello alla sua misericordia.
Mi
limiterò a far parlare gli atti giudiziari che, nella loro chiarezza, da soli
bastano a fornire una lucida descrizione degli avvenimenti. Lascio ai lettori
ogni commento e deduzione. In qualità di cittadino cattolico e di presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici
non posso sottrarmi dal
segnalare alla pubblica opinione quanto segue, avvenuto nel "Bel
Paese" in cui, stando ai numerosi articoli di giornale e alle lamentele di
molti cittadini, godono di particolari considerazioni gli islamici, gli
omosessuali, i pedofili e quanti, grazie a leggi permissive, violano la legge.
In particolare segnalo il fatto che in data 30 giugno 2000 il giudice
Dott. E. Q., ritenendosi offeso dal mio legittimo e democratico esposto del
17 gennaio 2000, mi ha citato in giudizio presso il Tribunale di Venezia per la
somma di un miliardo. Durante l'intervallo 17 gennaio 2000 - 30 giugno 2000 il Dott. Q. mi ha comunque
giudicato in ben due processi, pur sentendosi offeso dal mio esposto come da
lui stesso dichiarato nell'atto di citazione e nonostante la mia ricusazione.
Non solo, ma è facile notare la monotona richiesta di archiviazioni relativa
alle mie denunce, operata spesso dagli stessi Pubblici Ministeri che si sono
occupati, in periodi diversi, delle mie querele.
Il
seguente dossier può, visto l'andazzo, subire incrementi o variazioni in base
ai quali verrà puntualmente aggiornato.
I
fatti riportati, per facilitare la comprensione degli sviluppi successivi, sono
stati inseriti nel dossier in base ad una cronologia d'insieme logico, ma è
necessario tener presente che alcune fasi sono avvenute in tempi diversi e
successivi ad altre iniziative. E' quindi consigliabile considerare le date dei
documenti.
Lascio
ai lettori-cittadini ogni considerazione in merito, dato che la Costituzione
stabilisce che "La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1). Ma, soprattutto, affido a
Dio, giusto giudice, ogni valutazione al riguardo.
L'Inizio -
L'attribuzione di uno scritto offensivo inesistente
AL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
ROMA
AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ROMA
AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ROMA
P.C. ALLA CORTE EUROPEA PER
I DIRITTI DELL'UOMO
ESPOSTO
In data 2 aprile 1999 presentai una denuncia-querela
nei confronti di S. M.[2]
in quanto lo stesso, con un suo scritto pubblicato sul Giornale di Brescia il
31-3-1999, criticava una mia lettera "fantasma" che S.M. sosteneva
riportata dal medesimo giornale sul problema immigrazione. Ritenendo
diffamatorie le affermazioni di S. lo querelai in quanto:
1) il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera
relativa al fenomeno dell’immigrazione, come invece dichiarato dal Sig. S.M. il
quale, infatti, non aveva citato né la data della mia presunta lettera, né il
mio pensiero in proposito com’è necessario fare in caso di contestazione;
2) il Sig. S.M. con
l’espressione dispregiativa “...presidente
di una piccola associazione di genitori che, per fortuna, non ha nulla a che
fare con l’Age...” aveva chiaramente diffamato la mia persona insinuando
chissà quali comportamenti o opinioni da parte mia in contrasto con la
necessaria solidarietà cristiana ed umana;
3) il sig. S.M. con la sua
affermazione iniziale in riferimento ad una mia lettera fantasma pubblicata sul
Giornale di Brescia (della quale, come ripeto, non ha citato alcun riferimento)
relativa al problema immigrazione, seguita da un episodio di povertà e miseria
da lui raccontato, insinuava che io ce l’avessi con gli immigrati. E ciò è
totalmente falso!
4) Infine S.M. con
l’espressione finale della lettera “...al
posto di augurarsi la libertà di
recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri” mi
aveva attribuito una frase che non ho mai usato.
Chiesi comunque al Giornale di Brescia di riportare
una mia rettifica nella quale precisavo che il giornale in oggetto non aveva
mai pubblicato miei scritti al riguardo. Tale nota non fu smentita dal
direttore del quotidiano Dr. L. G..
Dopo qualche giorno S.M. mi telefonò. Gli feci
presente d'averlo querelato in quanto, come ripeto, mi aveva attribuito scritti
e dichiarazioni inesistenti e ciò costituiva diffamazione anche secondo la
Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512. Accortosi dell'abbaglio, si
scusò prontamente per l'errore di persona commesso. In risposta alle sue scuse
gli promisi che avrei ritirato la querela nei suoi confronti senza chiedere
nulla, lo invitai però ad inviare una lettera di rettifica al direttore del
Giornale di Brescia per precisare, per amor del vero, che nel mio caso aveva
fatto un errore di persona. Mi assicurò che avrebbe provveduto prontamente. Dal
nostro colloquio passarono circa dieci giorni senza veder comparire alcuna sua
rettifica sul quotidiano in oggetto. In data 12 aprile 1999 comparve invece una
lettera di G.T. intitolata "Basta
con certe lettere!". G.T. scrisse: "Recentemente il Giornale di
Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva
critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni
occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano
rabbia e fastidio verso gli immigrati…dall'essenza dei loro scritti devo
dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se stessi…".
In data 12 aprile 1999, tenuto conto del buon senso
ed anche delle Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512 "Non
solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente
insinuanti sono idonee a ledere e a mettere in pericolo la reputazione di
terzi" - Cass. Pen., sez. V, 16 ottobre 1972, n. 811 - Cass. Pen. Sez.
V, 21 febbraio 1975, 2132 ecc.,
querelai G.T. (vedere fotocopia allegata)[3]
in quanto, come ripeto:
1)
il
Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera od un mio parere
rispetto al fenomeno dell'immigrazione, come invece dichiarato da G.T. il
quale, infatti, non aveva citato né la data della mia presunta lettera, né il
mio pensiero in proposito com'è necessario fare in caso di contestazione;
2)
non
ho mai scritto lettere che "manifestavano rabbia e fastidio verso gli
immigrati" o dalle quali si deducesse "odio verso il prossimo e me
stesso" come invece scritto da G.T. che comunque aveva letto, lodandolo,
lo scritto di S.M.
Dopo la presentazione della denuncia-querela nei
confronti di G.T. telefonai a S.M. per domandargli ragione della mancata
pubblicazione della sua rettifica promessa, in quanto ciò aveva provocato anche
un ulteriore scritto diffamatorio della mia persona a firma di G. T..
S.M. mi
assicurò che già in data 4 aprile 1999 aveva inviato un fax al direttore del
Giornale di Brescia dr. L. G. per domandargli la pubblicazione della sua
rettifica a mio favore per errore di persona (vedere fotocopia allegata)[4].
Mi disse inoltre al telefono che il giorno successivo al suo inoltro del fax
gli telefonò un incaricato del giornale per ricevere conferma del mittente.
Dopo aver risposto affermativamente, raccomandò all'interlocutore di provvedere
in merito ed egli replicò che ciò dipendeva dal direttore del Giornale. Ma il
dr. L.G. non solo non la pubblicò, ma permise invece la pubblicazione dello
scritto di G.T. che faceva riferimento a S.M. Quest'ultimo mi inviò comunque
subito una copia di quanto affermato. Appena seppi del comportamento del
direttore del Giornale di Brescia, in data 14 aprile 1999 (due giorni dopo
aver querelato G.T.) lo denunciai per concorso in diffamazione per
comportamento doloso (vedere fotocopia allegata)[5]
indicando nella querela che in data 12 aprile 1999 avevo già denunciato G.T.
per le stesse motivazioni in quanto:
1) dopo aver ricevuto conferma
dal sig. S. M. che aveva richiesto direttamente al direttore del Giornale di
Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, la pubblicazione della sua rettifica
riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.M.);
2) dopo aver esaminato il
comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere
entro due giorni dalla richiesta di rettifica di S.M. (come previsto
inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate
indicazioni della mia persona, aveva
invece pubblicato la lettera di G.T. (da me già querelato il 12-4-1999) che si ricollegava allo scritto di S. M.
diffamando la mia persona;
3) il Giornale di Brescia non
ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in riferimento al problema
immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel
merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano
rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso”
come invece scritto da G.T.;
4) il sig. L. G. (direttore del
Giornale di Brescia) con il suo comportamento aveva permesso, nonostante la
richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata da S.M. e da lui non
pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti
alla mia persona che, false e denigratorie, mi avevano pubblicamente diffamato.
Denunciai inoltre il direttore del Giornale di
Brescia anche all'Ordine dei Giornalisti di Milano (vedere fotocopia allegata)[6]
Ø In data 18-6-1999 Il Giudice
per le indagini preliminari dr. A. D. M., su richiesta di rinvio a giudizio di
G. e di L. da parte del Pubblico Ministero Dott. S. B., fissò per il giorno
19-10-1999 l'udienza preliminare
Ø In data 19-10-99 il Pubblico
Ministero fu sostituito dalla Dott.ssa S. B. e la dott.ssa A. D. M. dalla
dott.ssa P.. Il Giudice, dopo aver ascoltato gli avvocati della difesa, di
parte civile e la richiesta di rinvio a giudizio confermata anche dalla
dott.ssa B., chiese l'acquisizione dei miei scritti pubblicati dal Giornale di
Brescia entro un periodo da Lei stabilito ed aggiornò l'udienza al 14 dicembre
1999.
Ø In tale data la dott.ssa P.
fu però sostituita dal Dott. E. Q. che, nonostante la richiesta di rinvio a
giudizio espressa dal Pubblico Ministero dott.ssa B., sentenziò il non luogo a
procedere nei confronti di L. G. e G. T., rispettivamente per difetto di
querela e perché il fatto non costituisce reato.
Ciò premesso,
domando:
1)
per
quale ragione la mia denuncia-querela nei confronti del direttore del Giornale
di Brescia Dr. L. G. per concorso in diffamazione col G.T., presentata solo due
giorni dopo quella di G.T. e relativa al medesimo episodio diffamatorio, non è
stata unificata ed affidata al Pubblico Ministero Dr. B. che con solerzia
inaudita nel nostro Paese aveva chiesto il rinvio a giudizio di L.G. e G.T.?
2)
Per
quali ragioni, durante tale breve tempo, vi è stato un cambio di giudici per le
indagini preliminari, in particolare la dott.ssa P. col dr. E. Q.? Questi
"giri di valzer" costituiscono la norma nelle varie città italiane o
sono una caratteristica di Brescia?
3)
Per quali motivi non sono state prese in considerazione dal Dr. Q.
alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione citate nelle mie querele ed
in particolare la Sent. Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n. 10512 "Non
solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente
insinuanti sono idonee a ledere e a mettere in pericolo la reputazione di
terzi".
4)
Per
quale motivo il Dr. Q., parlando nella sua sentenza[7]
della lettera di S.M. di critica nei miei confronti (pubblicata dal direttore
del Giornale di Brescia, diversamente dalla sua richiesta di rettifica per
errore di persona!) non fa riferimento alle dichiarazioni rese dal mio avvocato
di parte civile Avv. Enzo Bosio in merito all'inesistenza dello scritto
attribuitomi sia da S.M.e sia da G.T.?
5)
Per
quali ragioni il dr. Q. considera nella sua sentenza non diffamatorie le
espressioni (ritenute tali da due pubblici ministeri) utilizzate da G.T.:
a) basate su una mia lettera
inesistente sul problema immigrazione, tant'è che non è stata prodotta agli atti "Recentemente il Giornale di Brescia
ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla
prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici,
quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e fastidio
verso gli immigrati…dall'essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due
signori odiano il prossimo come se stessi…";
b)
affermazioni
che lo stesso S.M. (da tener presente che G.T. ha dichiarato d'aver letto la
lettera di S. lodandola!) non ha mai utilizzato nella sua lettera, indicata da
G.T., del 31 marzo 1999;
c) le affermazioni di G.T.
(avallate con la pubblicazione, da parte del direttore del Giornale di Brescia
dr. L.) sono per me diffamatorie in quanto totalmente antitetiche agli
insegnamenti del Vangelo (è come affermare che persone che per professione
hanno scelto di servire il bene, come ad esempio un giudice o un poliziotto,
sono dei ladri!) e riferite al sottoscritto che, oltre ad essere presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici, è autore di numerose opere in massima
parte di evangelizzazione: libri, rubriche e servizi televisivi, articoli
pubblicati su riviste nazionali e sul sito dell'Associazione, conferenze nelle
scuole ecc. (il lavoro svolto dall'Associazione che presiedo è consultabile sul
sito internet della stessa http:space.tin.it/associazioni/armuscio ). Non posso
comunque, in questo frangente, esimermi dal riferire che nei confronti del
sottoscritto altre persone, le quali hanno letto in tutto o in parte le mie
opere (diversamente da G.T. che si è basato su lettere inesistenti o non
citate!!), hanno pubblicamente affermato in opere a divulgazione nazionale "….Arrigo
Muscio è un cattolico realmente impegnato che unisce alla preghiera il valore
delle opere…" (copertina del libro I Segni di Dio ed. Segno) - "…A
cominciare da un personaggio di tutto rispetto, presidente dell'Associazione
Genitori Cattolici, uomo di grande fede, di forte impegno e di risoluto
carattere, il dottor Arrigo Muscio…." (La Lanterna di Sergio
Zavoli, Jesus/settembre 1999, pag. 8 - "….Arrigo Muscio, giornalista e
scrittore di indiscussa serietà…" (Rivista Il Segno del
soprannaturale, N. 105, pag. 19) - "….Ho parlato anche con il Dr.
Muscio il quale, con molta gentilezza, mi ha fatto notare alcuni errori nella
mia lettera, che è ora doveroso correggere pubblicamente. Anzitutto
l'Associazione Genitori Cattolici non è né piccola né antagonista dell'AGE,
come ingiustamente facevo apparire nella mia lettera; in secondo luogo il Dr.
Muscio mi ha informato che sul tema da me esposto, non sono mai state
pubblicate sue lettere dal Giornale di Brescia: certamente la mia memoria mi ha
ingannato ed ho collegato erroneamente la sua persona ad una lettera. Chiedo
quindi pubblicamente scusa a lui ed a tutti i suoi associati, scuse peraltro
già amichevolmente accolte telefonicamente dal cortese Dr. Muscio…."
(Lettera rettifica di S.M., inviata al Direttore del Giornale di Brescia Dr. L.
e mai pubblicata), ecc..
Tali affermazioni contrastano totalmente e chiaramente con
quelle diffamatorie di G.T..
a)
Per
quali ragioni il giudice Dr. Q. nella sua sentenza, per giustificare la non
offensività delle espressioni usate da G.T., scrive "….Va infatti
tenuto conto come il Dr. Muscio che si qualifica Presidente dell'Associazione
Genitori Cattolici di Brescia in una lettera al Direttore pubblicata sul
Giornale di Brescia Venerdì 19-3-1999 parlando delle adozioni da parte di
coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero indurre un lettore non
cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di amare il prossimo come
se stessi…". A quali concetti fa riferimento il giudice? Come mai non
le ha citate espressamente, ma ha solo lasciato intendere che non fossero
conformi al Vangelo? Nella mia lettera sulle "adozioni gay" (vedere
fotocopia allegata)[8] pubblicata
sul Giornale di Brescia il 19-3-1999 criticavo l'opinione espressa da un
Ministro della Repubblica che si era dichiarato favorevole all'adozione di
bambini da parte di coppie gay. La mia critica, in qualità di presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici, si basava su vari argomenti: da un punto
di vista religioso (Papa Giovanni Paolo II più volte ha criticato le coppie di
fatto, considerando lecite e degne di tutela solo quelle basate sul matrimonio
tra un uomo ed una donna, e con la sua enciclica "Veritatis
splendor", al cap. 62, ha ricordato le Parole della Scrittura "Non
conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la
vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto".
Al
cap. 81 riporta le Parole di S. Paolo: "Non illudetevi: nè immorali, né
idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né ubriaconi,
né maldicenti, né rapaci erediteranno il Regno di Dio" (1 Cor. 6,9-10).
Inoltre criticavo le adozioni gay anche da un punto di vista
costituzionale, naturale, di offesa al ruolo della donna e
pedagogico-scientifico. Nella mia lettera rimandavo poi gli eventuali
interessati, per evidenti ragioni di spazio, a quanto affermato nella Sacra
Scrittura in riferimento all'omosessualità[9],
pubblicato sul sito internet dell'Associazione.
b)
Che
cosa intende il giudice Q. con l'espressione "…il dr. Muscio che si
qualifica Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici…."?
c)
Come
mai la sentenza del Dr. Q. (N. 826 del 14-12-1999) è stata depositata il
12-1-2000; ben oltre il termine di 15 giorni previsto dagli art. C.P.P 544 - 2°
comma, e seg.?
d)
Infine
faccio presente che la decisione del giudice Dr. Q. ha nei fatti impedito,
nonostante i fatti esposti e le sentenze della Corte di Cassazione citate nelle
mie querele a sostegno degli stessi che consigliavano il rinvio a giudizio
degli imputati, il dibattimento pubblico previsto dall'art. 6 comma 1 della
Convenzione per i diritti dell'uomo (durante l'udienza il Dr. Q., quando si è
arrivati al mio turno, ha fatto allontanare dall'aula tutti i non aventi
diritto, compresa mia moglie)
Ciò premesso, pur preannunciando un mio ricorso in
appello, chiedo a codeste Autorità di effettuare le dovute verifiche di
competenza onde accertare se nei comportamenti sopra esposti che, a mio parere,
creano sconcerto in un cittadino di uno stato di diritto appartenente
all'Unione Europea, siano da ravvisare violazioni normative. In tal caso,
domando che si intervenga secondo legge e chiedo, in qualità di cittadino,
d'essere inoltre avvisato sugli esiti di questo mio esposto.
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
La presentazione
dell'appello
In
data 21 gennaio 2000 il mio legale Avv. Enzo Bosio presentò alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Brescia (Pubblico Ministero
dott.ssa B. S.) la seguente richiesta
di impugnazione ex art. 572 C.P.P.
Il sottoscritto
Avv. Enzo Bosio, nella sua qualità di difensore di fiducia di Muscio Arrigo,
costituitosi parte civile nel procedimento di cui in epigrafe, contro L. G. e
G. T., imputati dei reati di cui agli artt. 595 c. I-II e III, 57 c.p., 13 3 21
l. 47/48, perché offendevano l'onore e la reputazione di Arrigo Muscio, in
particolare G. T. quale autore dell'art. apparso sul quotidiano "Il
Giornale di Brescia", rubrica "lettere al direttore", del
12-4-1999, intitolato "basta con certe lettere", articolo nel quale,
riferendo fra l'altro le seguenti frasi:
"…Recentemente
il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal sig. S.M., che
conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad
ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio ed il sig. G. C., che
manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati….",
"…dall'essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano
il prossimo come se stessi….", screditavano l'immagine del Muscio davanti
all'opinione pubblica.
Con
l'aggravante della attribuzione di un fatto determinato commettendo il fatto G.
T. quale autore dell'articolo e L. G.
nella qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale
di Brescia", omettendo egli di esercitare il controllo necessario ad
impedire che con la pubblicazione del citato articolo venisse commesso il reato
di cui sopra, in Brescia il 12-4-1999.
Premesso
Che
con sentenza n. 826 del 14-12-1999 e depositata il 12-1-2000, il Giudice per le
indagini preliminari dott. E. Q. dichiarava non luogo a procedere nei confronti
degli imputati L.G. e G.T., rispettivamente per difetto di querela e perché il
fatto non costituisce reato;
che
tale sentenza è ingiusta per i seguenti motivi:
a)
relativamente
alla carenza della condizione di procedibilità per assenza di querela si
evidenzia che il Giudice per l'udienza
preliminare avrebbe dovuto rilevare come il comportamento di L. G. è doloso,
elemento psicologico rilevabile dal fatto che lo stesso L.G. ha omesso di
pubblicare la lettera del sig. S. M. (che si produce in copia) datata 4-4-1999,
inviatagli dallo stesso S.M. per la pubblicazione, con la quale quest'ultimo
chiariva i fatti e chiedeva al direttore di pubblicare la rettifica dei dati
erroneamente esposti nella sua precedente lettera. Il Direttore invece che
provvedere alla pubblicazione della lettera dello S.M., pubblicava quella di
G.T., per cui pare evidente la sussistenza dell'elemento doloso e del concorso
nel reato di diffamazione a mezzo stampa, e non come ritiene il Giudice, di omesso
controllo sull'articolo pubblicato (Cass. Pen, sez. VI 20-4-78 n. 4274). Per
altro è doveroso riferire che per tale omissione il Direttore del Giornale di
Brescia è stato querelato in data 14-4-1999 e denunciato all'ordine dei
giornalisti in pari data.
b)
Il
fatto contestato è di per sé diffamatorio in quanto palesemente falso perché
non esistono scritti del Muscio pubblicati sul "Giornale di Brescia"
relativamente al problema immigrazione, tanto è vero che all'udienza
preliminare non sono stati prodotti dalle difese del G.T. e del L.G. Essendo la
pubblicazione della notizia falsa un fatto già di per sé diffamatorio, l'Ill.mo
Giudice avrebbe dovuto comunque rinviare a giudizio gli imputati.
c)
L'affermazione
del G.T. è comunque palesemente diffamatoria indipendentemente dalla posizione
sociale che il Muscio ricopre ed indipendentemente dalle sue credenze
religiose. Se tuttavia si considera la posizione del Muscio in seno alla
società e precisamente il suo stato di scrittore cattolico, di presidente
dell'associazione genitori cattolici e di giornalista, si rileva come la frase
scritta dal G.T. sia palesemente e chiaramente diffamatoria e non la si possa
considerare come "espressione delle libera manifestazione del
pensiero".
Tutto
ciò premesso, e per i motivi esposti, a norma dell'art. 572 c.p..p.,
Rivolge
Rispettosa
istanza al sig. Procuratore della Repubblica perché voglia esaminare gli atti
del processo e valutare l'opportunità di proporre appello avverso la citata
sentenza.
Si
allega lettera del sig. S. M. del 4-4-1999 richiamata in narrativa.
Brescia
21-1-2000
Avv. Enzo Bosio
Il rigetto
dell'appello
In data 23-3-2000 il Pubblico Ministero dott.ssa S.
B.
Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato
ed, in particolare, la richiesta di impugnazione ex. Art. 572 c.p.p. presentata
dalla parte civile avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Brescia
in data 14-12-1999 nei confronti di L. G. e G. T.;
rilevato che si ritengono condivisibili le
motivazioni poste dall'Organo Giudicante alla base della predetta decisione e
che non sussistono motivi fondati per ritenere che la vicenda in oggetto del
processo come già definito sia suscettibile di diversa valutazione in sede di
gravame;
p.q.m.
Visto l'art. 572 c.p.p.
Rigetta
La richiesta di proposizione dell'impugnazione
presentata nell'interesse di Muscio Arrigo.
Denuncia-querela
contro il direttore del Giornale di Brescia
Come già riportato nel mio precedente esposto, dopo
aver analizzato il comportamento del Direttore del Giornale di Brescia dott. L.G.
presentai la seguente denuncia nei suoi confronti.
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto
78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo……………sporgo
denuncia-querela nei confronti del sig. L. G. (direttore del Giornale di
Brescia) per le seguenti ragioni.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. S.M. con il titolo “La coscienza dei cattolici,
gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia allegata). Nella parte
iniziale di tale lettera il Sig. S.M. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere di cattolici che espongono il loro punto di vista rispetto
al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio al sig. Muscio, presidente di una piccola associazione
di genitori che, per fortuna, non ha
nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni
cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e C. per primi, al posto di augurarsi la libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e
circolare per i fatti nostri - si facesse carico di un immigrato, uno solo
a testa, il problema sarebbe presto risolto....”. Poiché il Giornale di Brescia non ha mai ospitato una mia lettera
sul fenomeno dell’immigrazione (vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14
aprile 1999), in data 2 aprile 1999 ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo,
dopo aver letto la mia prima rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia
allegata), mi ha telefonato e dopo aver riconosciuto d’avere, nei miei
confronti, sbagliato persona (vedere copia lettere di S.M. allegate) si è detto
disposto a chiedere la rettifica dei suoi errori (sulla mia associazione e
sulla mia lettera fantasma al
Giornale di Brescia) al direttore del giornale. Trascorsi inutilmente, ed in
violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa, circa dieci giorni dalla data
della richiesta di rettifica del sig. S. M., il Giornale di Brescia (nella
rubrica lettere al direttore) anziché pubblicare la rettifica di S.M., come
previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa,
in data 12 aprile 1999 ha invece pubblicato uno scritto di G.T. con il
titolo “Basta con certe lettere!”
(vedere all. fotocopia). Il Sig. G.T. scrive: “Recentemente il Giornale di Brescia
ha pubblicato una lettera firmata dal signor S.M., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi,
che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e
fastidio verso gli immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre
che questi due signori odiano il prossimo come se stessi....”. In data 12
aprile 1999 ho immediatamente presentato una querela anche nei confronti di
G.T., dato che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto sul
problema immigrazione.
Ciò premesso:
1) dopo aver ricevuto conferma
dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto direttamente al direttore del
Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia
persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.M.);
2) dopo aver esaminato il
comportamento del direttore del Giornale di Brescia che, anziché provvedere
entro due giorni dalla richiesta di rettifica dello S.M. (come previsto
inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate
indicazioni della mia persona, come invece ha prontamente fatto alla fine della
lettera di G.T. (vedere fotocopia allegata), ha invece pubblicato la lettera di G.T. (da me già querelato il
12-4-1999) che si ricollegava allo
scritto di S.M. diffamando la mia persona;
3) tenuto conto che il Giornale
di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in
riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999,
non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli
immigrati” o dalle quali si deducesse “odio
verso il prossimo come me stesso” come invece scritto dal G.T.;
4) tenuto altresì conto che il
sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha
permesso, nonostante la richiesta di rettifica a lui direttamente indirizzata
da S.M. e da lui non pubblicata sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di
affermazioni inerenti alla mia persona che, false e denigratorie, mi hanno
pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente per violazione dell'art. 596 bis C.P il sig. L. G., quantomeno per
concorso in diffamazione con G. T., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen..,
sez. VI, 20 aprile 1978, n. 4274 - Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848;
Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V, sent.
08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud. 7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.
Brescia, 05/06/01
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
La richiesta di
archiviazione
Il giorno 25-11-1999 mi fu notificata la richiesta
di archiviazione firmata dal Pubblico Ministero A. R. con le seguenti motivazioni "……rilevato che nella
lettera a firma G.T. pubblicata sul Giornale di Brescia del 12 aprile 1999 si
rinvengono affermazioni sicuramente caratterizzate da accentuato tono polemico,
ma non dotate di offensività tale da ledere o anche solo mettere in pericolo la
reputazione del querelante….."
Opposizione
In data 6 dicembre 1999 il mio legale avv. Enzo
Bosio presentò la seguente opposizione al Giudice per le indagini preliminari.
"….Ill.mo sig. giudice, il sottoscritto Arrigo
Muscio, parte offesa nel proc. Pen. Di cui in epigrafe, difeso e rappresentato
dall'avv. Enzo Bosio, del foro di Brescia, per delega in calce alla presente
opposizione.
PREMESSO
Che il P.M. dott. A. R. chiedeva con richiesta del
15-10-1999 che venisse disposta l'archiviazione del procedimento penale a
carico di L. G. in quanto non sussistente l'ipotesi di reato di cui all'art.
595 c.p. perché nella lettera a firma G. T. pubblicata sul Giornale di Brescia
del 12 aprile 1999 si rinvengono affermazioni sicuramente caratterizzate da
accentuato tono polemico, ma non dotate di offensività tale da ledere o anche
solo mettere in pericolo la reputazione del querelante;
che la motivazione addotta dal pubblico Ministero
non pare congrua e sorretta da adeguata indagine sulla figura e sul ruolo
svolto dal dott. Muscio in seno all'associazione genitori cattolici e della sua qualità di scrittore e
giornalista impegnato nella tutela degli interessi della religione cattolica;
che non sono state svolte indagini per accertare se
effettivamente i fatti indicati nella lettera del sig. G.T. sono veritieri o
frutto della sua immaginazione, in particolare se il dott. Muscio ha mai chiesto
la pubblicazione, e se siano state effettivamente pubblicate, lettere che
riguardano il problema immigrazione;
che necessitano dunque lo svolgimento di ulteriori
indagini per l'accertamento del reato;
Ciò premesso chiede che l'Ill.mo sig. Giudice, premessi
gli adempimenti di rito, voglia fissare l'udienza in camera di consiglio ai
sensi e per gli effetti dell'art. 409 c.p.p.
Si allega alla presente richiesta: elenco di recenti
interventi sulla stampa del dott. Arrigo Muscio.
Con osservanza.
Avv. Enzo Bosio
Considerazioni
A prescindere dalle altre valutazioni inserite sia
nella mia querela sia nell'opposizione del mio legale, un fatto è certo.
Mi è stato attribuito un articolo gravemente
offensivo, mai pubblicato e mai inviato al Giornale di Brescia per richiederne
la pubblicazione. La suprema Corte di Cassazione ha sentenziato "…Non solo le
espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti sono
idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione di terzi" Cass. Pen., sez. V, 18
giugno 1982, n. 5945.
E allora???!!!
Altra richiesta di
archiviazione
Mentre in merito non ricevo alcuna comunicazione, in
data 4 dicembre 2000 mi viene notificata, sempre a firma del Pubblico
Ministero A. R., una nuova richiesta di
archiviazione con le seguenti motivazioni
"….Premesso che:
-
con
richiesta datata 15 ottobre 1999 questo pubblico ministero ha chiesto
l'archiviazione del procedimento, sostenendo che le affermazioni di T. G.
(autore della lettera pubblicata il 12 aprile 1999 sul "Giornale di
Brescia", quotidiano di cui l'indagato è direttore), pur caratterizzandosi
per un accentuato tono polemico, non erano dotate di offensività tale da ledere
o mettere in pericolo la reputazione del querelante;
-
-
a seguito di opposizione proposta da Muscio Arrigo il G.I.P. in sede, con
ordinanza del 3 febbraio 2000, ha indicato al Pubblico Ministero l'opportunità
di svolgere ulteriori indagini, tese a verificare se fossero stati pubblicati
sul quotidiano diretto all'imputato articoli o lettere a firma di Muscio Arrigo
attinenti al tema dell'immigrazione;
-
letta
la nota di p.g. trasmessa in data 7 marzo 2000, dalla quale si evince che il
querelante, antecedentemente alla pubblicazione della lettera aperta oggetto di
querela, mai ebbe a chiedere la pubblicazione di scritti relativi al tema
dell'immigrazione;
-
rilevato
che nella lettera aperta pubblicata il 12 aprile 1999 la frase che è
potenzialmente offensiva della reputazione del Muscio non è quella in cui si
afferma che egli, unitamente ad altri, "avrebbe manifestato rabbia e
fastidio verso gli immigrati", bensì quella secondo la quale il Muscio
sarebbe "un incallito integralista cattolico che non ha nulla da invidiare
agli integralisti islamici"; che effettivamente il Muscio, in alcuni
precedenti interventi, aveva manifestato opinioni assai critiche nei confronti
di alcune manifestazioni del costume moderno, ritenute non consone
all'ortodossia della religione cattolica; che pertanto si ritiene di dover
ribadire le conclusioni che già in precedenza condussero lo scrivente a
chiedere l'archiviazione del procedimento sulla base del corretto esercizio del
diritto di critica da parte di T.G., diritto di critica a cui inevitabilmente
ognuno di noi si espone quando decide di diffondere le proprie opinioni
addirittura pubblicandole sugli organi di stampa;
ritenuto che non vi siano
elementi sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio;
visti gli artt. 408 c.p.p e
125 D.L.vo n, 271/89;
chiede
che il Giudice per le
indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento
con conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio…"
Brescia, 13 settembre 2000
Nuova opposizione
TRIBUNALE ORDINARIO DI
BRESCIA
AL SIGNOR GIUDICE DELLE
INDAGINI PRELIMINARI
OGGETTO: opposizione alla
richiesta di archiviazione del 21-11-2000 e notificata il 4 dicembre 2000,
presentata dal Pubblico Ministero dott. A. R. contro L. G.
L'avvocato Enzo Bosio, in riferimento alla richiesta
di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero dott. A. R. di cui
all'oggetto, presenta opposizione i seguenti motivi:
Ø Le frasi utilizzate dal sig.
T. G. "…“Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una lettera
firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni
occasione cattolici, quali il dott.
Muscio e il signor C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli
immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due
signori odiano il prossimo come se stessi....” sono chiaramente ed
intrinsecamente diffamatorie se utilizzate nei confronti di un qualunque
cittadino. Lo sono ancor di più se usate nei riguardi del dott. Arrigo Muscio
il quale:
a)
è
presidente dell'Associazione Genitori Cattolici; associazione che si batte per
la difesa dei valori cattolici tant'è che numerose persone hanno scritto al
medesimo ringraziandolo per l'attività svolta (come dimostra il link "I
navigatori ringraziano" presente sul sito internet dell'Associazione);
b)
è
autore di libri e articoli di argomento religioso conosciuti a livello nazionale;
c)
ha
curato numerose rubriche televisive presso televisioni private a carattere
religioso;
d)
è
stato intervistato numerose volte su argomenti religiosi;
e)
è
stata richiesta la sua partecipazione durante puntate televisive nazionali.
Ø Inoltre il dott. Arrigo
Muscio non ha mai scritto l'articolo criticato in maniera lesiva della sua
reputazione e dignità personale da T. G. e ciò basta a ritenerlo diffamatorio
ai sensi della sentenza "…Non solo
le espressioni non vere e non obiettive ma anche quelle meramente insinuanti
sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione di terzi" Cass.
Pen., sez. V, 18 giugno 1982, n. 5945.
Ø Il Direttore del Giornale di
Brescia dott. L. G. non poteva non
sapere che nella rubrica "Lettere al direttore", da lui diretta,
tale scritto di Muscio non era mai stato pubblicato. Non solo. Ma non era mai stato inviato (come del resto risulta dalla
nota di P.G. trasmessa al PM in dta 7 marzo 2000).
Ø Infine lo stesso direttore,
fatto ancor più grave, non aveva pubblicato, nonostante la richiesta scritta
del Sig. M. S. a lui indirizzata, la
rettifica di errore di persona richiesta dallo. stesso M.S., riguardo al dott.
Muscio. Non solo, ma aveva invece permesso la pubblicazione, sempre nella
rubrica da lui diretta, di un ulteriore scritto diffamatorio di G. T. che si
collegava alla lettera dello S., ben
sapendo o non potendo non sapere che lo S. aveva chiesto la rettifica in
merito.
Ø Il rilievo che il Pubblico
Ministero fa relativamente alla frase “un incallito integralista cattolico che
non ha nulla da invidiare agli integralisti islamici” non trova riscontro nella
denuncia-querela presentata dal dott. Muscio, per cui è irrilevante ad ogni effetto
la considerazione che lo stesso P.M. esprime in merito. Nulla invece rileva il
PM sulla offensività o meno delle frasi diffamatorie richiamate nella
denuncia-querela che sono e debbono rimanere unico oggetto del presente
procedimento penale. Fra l’altro piacerebbe conoscere a questa difesa quali
sono i “precedenti interventi” richiamati nella nota del PM nei quali il dott.
Muscio ha espresso, secondo il PM, le critiche alle manifestazioni del costume
moderno, “ritenute non consone all’ortodossia della religione cattolica”. Si fa
presente che tutti gli articoli, i libri, le conferenze e gli interventi del
dott. Muscio non hanno mai provocato nessun intervento di correzione da parte
delle Autorità Religiose. Non solo, ma il sito dell’Associazione Genitori
Cattolici presieduto dal dott. Muscio è segnalato su tutti i principali motori di ricerca cattolici e
dallo stesso data base della Conferenza Episcopale Italiana. Tali scritti sono
inoltre visibili, mediante il sito internet dell’Associazione, a tutte le
Autorità religiose competenti in materia alle quali, spesso, il dott. Muscio
invia diversi interventi.
Come indagini suppletive si indicano:
1)
l'acquisizione
della documentazione, liberamente consultabile e scaricabile, presente nei link
"I navigatori ringraziano" - "Gruppo di preghiera" - "I salmi" - "Libri scritti
da Arrigo Muscio" - "Hanno scritto di noi"
- "Servizi televisivi" pubblicata
sul sito internet dell'Associazione http://space.tin.it/associazioni/armuscio, presieduta dal dott. Arrigo Muscio, ad
ulteriore dimostrazione dell'offensività delle frasi pronunciate da T. G.,
pubblicate con l'autorizzazione del Direttore del Giornale di Brescia dott. G.
L..
2)
l'acquisizione
da parte del PM della testimonianza del Sig. M. S. riguardo, non solo alla
richiesta di rettifica inviata al Direttore del Giornale di Brescia (come
risulta da fotocopia allegata alla mia precedente opposizione) e mai presa in
considerazione dallo stesso, ma anche all'invito orale rivolto al funzionario
del Giornale in oggetto che gli telefonò per chiedergli conferma dell'invio
della sua lettera rettifica.
Ciò premesso, visto il comportamento doloso del
direttore del Giornale di Brescia, chiedo al sig. Giudice di respingere la
richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero e di rinviare a
giudizio per diffamazione il dott. L.
G. ai sensi della normativa vigente supportata dalla giurisprudenza
della Suprema Corte di Cassazione.
Con osservanza.
Avv. Enzo Bosio
Brescia, 13-12-2000
REPLICA AL PRESIDENTE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA
In riferimento al mio esposto presentato all'Ordine
dei Giornalisti della Lombardia in data 22-4-1999 contro il direttore del
Giornale di Brescia, il presidente del medesimo dott. Franco Abruzzo rispose
con fax del 27 novembre 2000 che "....l'articolo 58 delle legge
professionale n. 69/1963 ci impedisce di agire su piano disciplinare, quando
sui fatti è in corso un'inchiesta penale".
In data 18 dicembre 2000 replicai con la seguente
lettera.
PREG.MO PRESIDENTE
DOTT. FRANCO ABRUZZO
ORDINE DEI GIORNALISTI
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Via A. Appiani 2
20121 Milano
P.C.
CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
00186 ROMA
OGGETTO: esposto del 22-4-1999 contro G. L.,
direttore de "Il Giornale di Brescia"
In risposta al Vs. fax del 27 novembre 2000 (Prot.
N. 5239/00/FA/eg) espongo quanto segue, anche se in ritardo in quanto impegnato
nella stesura del "Dossier Giustizia" pubblicato sul sito internet
dell'Associazione Genitori Cattolici http://space.tin.it/associazioni/armuscio.
Ho letto con attenzione l'art. 58 della legge
69/1963 da voi indicato ed a mio parere il medesimo fa solo riferimento ai
termini di prescrizione relativi all'azione disciplinare; termini che decorrono
dalla data della sentenza in caso di procedimento penale.
Tale norma non impone alcuna sospensione dell'azione
autonoma dell'Ordine dei Giornalisti che ha competenza sui comportamenti
disciplinari,
dato che gli eventuali risvolti penali sono invece di spettanza della
Magistratura. Un giornalista, infatti, può benissimo compiere un illecito
disciplinare, ma non penale ed è questa la ragione per cui il legislatore ha
previsto normative ed istituti diversi e differenti azioni da parte della
persona offesa. Tant'è vero che l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha
punito, in riferimento alla trasmissione delle immagini pedofile, alcuni
giornalisti a prescindere dalle indagini della Magistratura (delle quali parlarono
subito i mass media) tese ad appurare eventuali reati!
L'esposto del 22-4-99 da me presentato all'Ordine
dei Giornalisti nei confronti di L. per la vicenda riportata anche nel
"Dossier Giustizia" ha per oggetto la condotta del medesimo che,
secondo la documentazione oggettiva da me presentata e riportata anche nel
"Dossier giustizia", ha attuato un comportamento in palese contrasto
non solo con il contegno professionale previsto per un giornalista, ma anche
con i più elementari criteri di correttezza, di verità e di democrazia. Il
dott. L. non solo non ha pubblicato (a mio parere violando l'art. 8
della Legge 1948 sulla stampa) la rettifica del lettore M. S. tesa a riparare,
ammettendo il suo errore di persona nell'avermi attribuito uno scritto inesistente,
il danno d'immagine provocatomi dalla sua lettera ma, una decina di giorni
dopo, ha permesso, nella rubrica da lui diretta, addirittura la pubblicazione di una lettera di G. che si rifaceva
allo scritto di S. per aggiungere le sue diffamazioni. M. S. nella lettera
accompagnatoria alla sua rettifica ha mosso, tra l'altro, un rimprovero al
direttore L. per omesso controllo e mi ha confidato d'aver sollecitato anche in
via telefonica la pubblicazione della sua rettifica ad un incaricato del
giornale che gli aveva telefonato per chiedergli conferma della stessa.
Ritengo pertanto il contegno del dott. L. G.
suscettibile ai sensi di legge specifica, per la sua inaudita gravità, di
autonoma valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di
competenza, e ciò a prescindere da altrettante autonome valutazioni della
Magistratura attinenti alla disciplina della diffamazione.
Vi prego e vi invito pertanto a provvedere con la
stessa sollecitudine (quanto mai necessaria in quanto sono già trascorsi circa
due anni dalla data del mio esposto!) con cui avete agito nei confronti del
dott. Feltri in riferimento agli addebiti di competenza, anche nei confronti
del dott. L.
per il quale domando, a causa della inaudita gravità del suo comportamento da
me denunciato, il medesimo provvedimento: la radiazione dall'Albo dei
Giornalisti.
Brescia,
18 dicembre 2000
Distinti saluti.
Dr. Muscio Arrigo
Considerazioni
Se il direttore di "Libero" dott. Feltri è
stato prontamente radiato dallo stesso Ordine dei giornalisti per aver
pubblicato della documentazione inerente ad una notizia vera, come mai il
direttore del Giornale di Brescia dott. L. non è stato ancora radiato (dopo
circa due anni dal mio esposto!) per il grave fatto che non solo non ha
pubblicato (a mio parere violando l'art. 8 della Legge 1948 sulla stampa)
la rettifica del lettore M. S. tesa a riparare, ammettendo il suo errore di
persona nell'avermi attribuito uno scritto inesistente, il danno
d'immagine provocatomi dalla sua lettera ma, una decina di giorni dopo, ha
permesso, nella rubrica da lui diretta,
addirittura la pubblicazione di una lettera di G. che si rifaceva allo
scritto di S. per aggiungere le sue diffamazioni??
In data 2-1-1997 presentai, in qualità di presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici, il seguente esposto all'Autorità
Giudiziaria.
Mercoledì 11 dicembre
1996, alle ore 22,30 circa, Canale 5 Mediaset ha trasmesso il programma
“Maurizio Costanzo Show” (vedere videocassetta allegata). Ospite in studio è
stato lo scrittore Aldo Busi. Durante la trasmissione, Aldo Busi ha affermato
quanto segue: “Tutti i preti sono culatoni!” (vedere a circa 34 minuti
sul segnatempo del videoregistratore, dopo averlo azzerato all’inizio della
videocassetta) - “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13
anni, chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con
nonni, zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e
poi si infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva
normalmente….” (vedere a circa 1 ora e 24 minuti).
Ciò premesso, chiediamo a
codesta Autorità giudiziaria di accertare se con l’espressione usata da Aldo
Busi “Tutti i preti sono culatoni” siano stati violati gli art. 403 e/o
406 del C. P.
Tenuto inoltre conto
dell’art. 609 quater C. P. 1 comma che punisce “chiunque compie atti sessuali
con persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici”, e
tenuto pure conto di quanto successo recentemente in Belgio, chiediamo di accertare se le espressioni di Aldo Busi “Ma
se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma
dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con nonni, zii, padri che
sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e poi si infilavano il
pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente….”, costituiscano
violazione dell’art. 414 C. P. alla luce delle seguenti sentenze: Cass. Pen.,
sez. I, 25 febbraio 1970, n. 419; Cass. Pen., sez. I, 13 maggio 1975 (ud. 22
novembre 1974); Cass. Pen., sez. I, 6 aprile 1971, n. 347.
Chiediamo di accertare se
la trasmissione in oggetto sia avvenuta in diretta o in differita e se sia
stata replicata onde valutare l’eventuale responsabilità del conduttore
Maurizio Costanzo e di eventuali altri responsabili.
In riferimento alle
affermazioni “Ma se anche un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni,
chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?…Io ho vissuto l’infanzia con nonni,
zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni, nudi, dal bagnetto e poi si
infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente….”,
tenuto conto:
3) di
quanto riportato dalla rivista “Ex Novo”, N. 4, pag. 5: “….Le povere vittime
di Dutroux, infatti, venivano gettate in pasto a facoltosi pervertiti: tali
imprese erano generalmente filmate e consentivano a “qualcuno” di controllare
come burattini i personaggi “eccellenti” colti in castagna. La “Libre Belgique”
e altri quotidiani hanno fatto riferimento senza tanti giri di parole ad una
lobby potentissima di stampo massonico che poteva garantire a Dutroux una
protezione pressochè totale…”;
4) di
quanto sostenuto nel libro “La Massoneria
- Società segreta iniziatica”, Autori vari, Ed. Civiltà, Brescia, a pag. 91-92
“Nel 1953, negli USA, la Massoneria concepì un suo “piano” per corrompere su
vasta scala tutta la gioventù americana. Vi si legge: “…Abbiamo incominciato
a realizzare un piano e lo perfezioneremo con i seguenti mezzi: il cinema, la
pubblicazione-porno a buon prezzo, i libri comici con storie di sesso e di
violenza; ultimo mezzo, ma non il più piccolo, la televisione…Non osiamo andare
troppo lontano con la televisione, per il momento. Ma essa ci riserva un
uditorio immenso, e sarà il mezzo migliore per accostare i bambini. Il nostro
piano è di incoraggiare dapprima delle rappresentazioni amorose, se non subito
immorali, così graduando progressivamente la malvagità, tutta calcolata, si
avrà il possesso di tutta la gioventù. Sarà tenuta occupata tutto il giorno,
senza lasciare spazio per la religione. Così i giovani, al loro risveglio ed al
loro coricarsi a sera, avranno la testa piena di cow boys, di omicidi, di
terrori, di cartoni animati inoffensivi. Tutto questo per allontanare dal loro
animo immagini religiose. Così, i bambini saranno disorientati per anni. Poi,
quasi occasionalmente, si introdurranno costumi sfrontati e scene licenziose
allo scopo di distruggere il senso della modestia…..” e a pag. 94 del medesimo
libro: “L’iniziativa per la legge del divorzio, mezzo di corruzione e di
disordini morali, fu massonico. Lo si legge affermato espressamente sulla
“Rivista massonica” del maggio 1974. Così per ogni altra iniziativa immorale,
per le quali usano e fanno usare tattiche diverse. Ma tutte finiscono col
favorire, con tutti i mezzi, il nudismo, la pornografia, il libero amore, l’omosessualità,
l’incesto, lo scatenamento di ogni passione e sozzura, la dissacrazione di ogni
principio divino e naturale”;
5) e
tenuto conto dei ripetuti riferimenti effettuati da Riccardo Bocca nel suo
libro “Maurizio Costanzo Shock”, ed. Kaos, sull’appartenenza di Maurizio
Costanzo alla loggia massonica P2,
chiediamo
di accertare se quanto
avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
“audience”, al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che
contrasta con il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C. P.
(art. 609 quater comma 1).
In caso di violazione
delle leggi sopra indicate, e/o della L. 25 gennaio 1982, N. 17 e/o di altre
non citate vi chiediamo di intervenire secondo legge.
Domandiamo di essere
avvisati ai sensi dell’art. 408 C.P.P.
su un’eventuale ipotesi di archiviazione.
Distinti
saluti.
Il
Presidente
Dr.
Arrigo Muscio
Archiviazione dell'esposto
In data 7-5-1998 il
Giudice per le indagini preliminari di Roma Dr. P. C. sentenziò il non luogo a
procedere nei confronti di Aldo Busi. Nonostante avessi scritto nell'esposto di
essere avvisato, ai sensi dell’art. 408 C.P.P. su un’eventuale ipotesi di
archiviazione, non venni avvisato dell'udienza in oggetto in qualità di parte
offesa e, di conseguenza, non mi fu possibile intervenire con il mio legale per
esprimere le nostre valutazioni in merito.
Riguardo comunque a tale
episodio ho presentato una denuncia "….. Poiché non ho mai ricevuto alcuna notifica
di ipotesi di archiviazione e/o alcuna notifica in merito ad eventuali udienze
riguardo al caso in questione, presento denuncia-querela per omissioni di atti
d’ufficio art. 328 C.P. e/o di altre norme penali che l’Autorità Giudiziaria
dovesse ravvisare nei confronti dei responsabili di tale omissione che mi ha di
fatto impedito di poter esercitare i miei diritti di parte offesa…."
Ritengo interessante
sapere che:
a) Francesco
Milanese (Tutore dei minori del Friuli Venezia Giulia) ha definito le
dichiarazioni di Busi rilasciate durante la trasmissione in oggetto
"….pesantissime affermazioni sul tema della pedofilia…."[10].
b) Il "Passaporto della
prudenza" presentato dalla ministra francese della famiglia e
dell'infanzia Segolen Royal stabilisce
che "…il bambino deve rifiutare atteggiamenti che lo infastidiscono, anche
se provengono dai suoi genitori…"[11].
c) Lo psichiatra prof. Massimo
Ammaniti[12] in risposta alla domanda "Professore ma
quale è il limite oltre il quale un adulto non deve spingersi per non turbare
un bambino?", dichiara "Il limite è la sua identità, la violazione
dei suoi personali confini….palpeggiamenti, baci, toccamenti, masturbazioni,
esibizionismo o visione di filmati hard….tutto questo è abuso sessuale e mai in
nessun caso un gioco…..".
a)
La
Suprema Corte di Cassazione ha
affermato[13] che
"Il solo atto di libidine nei confronti di un minore può essere più grave
della violenza…"
d) L'on.
Burani Procaccini ha presentato la seguente interrogazione parlamentare.
Interrogazione
parlamentare
In data 11 maggio 2000 l'On. Burani Procaccini
presentò la seguente interrogazione parlamentare.
Interrogazione a risposta scritta
BURANI PROCACCINI. Al Ministro di Grazia e
Giustizia e al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Per sapere – premesso
che:
il recente fatto di cronaca nera in cui un
bambino albanese è stato ucciso da un diciassettenne pedofilo è l’ultimo di una
lunga serie di abusi sui minori che puntualmente accende i riflettori sul
problema pedofilia. Tali episodi scatenano le solite recriminazioni ed indagini
sociologiche sulle radici della pedofilia;
una forte segnalazione è giunta da parte del Dr.
Arrigo Muscio Presidente dell’Associazione Genitori Cattolici firmataria di un
esposto nei confronti dello scrittore Aldo Busi che ha affermato, durante una
nota trasmissione televisiva, in maniera cruda e cruenta che "le pratiche
pedofile da parte di familiari od amici nei confronti di bambini di due o tre
anni od anche di tredici anni erano normali nella sua famiglia e nella piccola
borghesia della provincia italiana… e che non c’era nessun male in tutto
questo";
il Dr. Muscio ha dichiarato che solo
recentissimamente è venuto a conoscenza che il noto scrittore è stato
penalmente assolto per tali dichiarazioni dal Giudice delle Indagini
preliminari di Roma Dr. C. P. in data 7.5.1998 mentre alla Associazione
Genitori Cattolici – sempre secondo il Dr. Muscio - non è mai pervenuta alcuna
notifica di avviso, come parte offesa, della data dell’udienza;
si è passati da un eccesso quale era quello in
cui, fino a non molto tempo fa, le ragazze madri venivano allontanate dal
piccolo schermo perché non potevano essere di esempio, ad una televisione
amorale e liberticida:
quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano promuovere affinchè la Televisione di Stato e la Televisione
commerciale non permettano che affermazioni siffatte passino inosservate
consentendo che nell’immaginario collettivo le pratiche pedofile siano
giustificate e giustificabili e che la giustizia non impedisca l’esercizio dei
diritti più elementari delle associazioni dei cittadini.
On. Maria Burani Procaccini
n. 4-29773
(XIII legislatura - allegato B ai Resoconti della seduta del 12 maggio
2000- pagina 31232)
Il 15-7-1998 vi fu una
sconcertante telefonata che fece scaturire la seguente denuncia-querela.
Al Signor Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Brescia
Atto di Denuncia-Querela
Il sottoscritto Arrigo
Muscio……..espone alla S.V. Ill.ma quanto segue:
Il giorno 15-7-1998,
verso le ore 17.00 circa erano presenti in casa mia i miei genitori, D.G.I. e
M.A.
Allo squillare del
telefono di casa rispondeva mia madre, la quale si sentiva dire
dall'interlocutore: "Sono Aldo Busi, parlo con l'Associazione
Genitori?".
Mia madre rispondeva
"Con quale associazione desidera parlare?".
Aldo Busi replicava
"con l'associazione Genitori Cattolici di Arrigo Muscio".
Mia madre, dopo aver confermato
che quella era la linea telefonica di Arrigo Muscio si sentiva dire dal sig.
Busi: "Arrigo Muscio è un imbecille, un pazzo, un esaltato, un cretino ed
un deficiente, Arrigo Muscio è un vigliacco, non è un cristiano ma un fanatico.
Io lo querelo per danni perché ho subito un processo per causa sua".
Mia madre allora lo
interrompeva dicendo che suo figlio Arrigo non era presente in casa.
A questo punto il sig.
Busi riferiva le seguenti frasi: "Allora se è sua madre lo faccia curare
perché è un pericolo pubblico, perché è ammalato e deficiente".
Il Busi veniva nuovamente
interrotto da mia madre la quale gli disse che doveva rivolgersi direttamente a suo figlio se aveva delle questioni con
lui, ma questo dopo il suo rientro dalle vacanze.
Il Busi replicava
"Non parlo con quel vigliacco di suo figlio perché le mie parole sono
sacre", ed interruppe la comunicazione.
Dopo circa trenta minuti,
il sig. Busi chiamava nuovamente casa mia e riferiva a mia madre che era
intenzionato a distruggermi pubblicamente, per cui voleva sapere i miei dati
anagrafici e dove tenevo le mie pubbliche conferenze.
Sempre in questo secondo
colloquio, e dopo aver chiesto a mia madre se avevo dei figli, mi augurava che
i miei "figli crescessero drogati".
Riferiva inoltre a mia madre
che se non gli vessi chiesto scusa lui mi avrebbe querelato, mi avrebbe
distrutto perché lui non perdonava ed avrebbe fatto girare per tutta Brescia la
copia del mio esposto per sputtanarmi, e che gli associati sono tutti dei
cretini e dei vigliacchi.
Dopo alcuni minuti
richiamava al telefono, chiedendo a mia madre di accendere il fax perché voleva
mandare tutte le considerazioni che aveva precedentemente fatto per telefono ed
aggiungeva "il foglio del fax dopo potete ficcarvelo nel culo".
Mia madre disse che non
era in grado di accendere il fax per cui la sua missiva doveva spedirla per
posta.
Il Busi allora aggiungeva
che i suoi autografi costano cari ma avrebbe fatto un'eccezione per noi
dell'associazione e per me.
Tutto quanto riferito da
Busi è stato udito non solo da mia madre ma anche da mio padre, che potrà
confermare la veridicità dei fatti qui esposti.
Ciò premesso, poiché i
fatti suesposti concretano quanto meno i reati di cui agli articoli 595 c.p. il
sottoscritto propone formale
Denuncia-querela
Chiedendo che venga
penalmente proceduto per i fatti di cui sopra nei confronti del Sig. Aldo
Busi…..
Brescia 27-8-1998
Richiesta di archiviazione
In data 26-4-2000, dopo
circa due anni dalla data della denuncia, inviai un fax all'attenzione del magistrato
di competenza sul caso dott.ssa M. M., per sapere notizie in merito.
Il 24-5-2000, dopo circa
un mese, mi pervenne la seguente
risposta " Il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari in
uno stato di "quiescenza" (trattandosi di fascicolo che il capo
dell'ufficio dovrà rassegnare)".
In data 4-9-2000 mi fu
notificata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero
dott.ssa M.M al Gip per le seguenti motivazioni"……Ritenuto che non deve
promuoversi azione penale in quanto non vi è prova dell'elemento soggettivo del
reato. Infatti, poiché la comunicazione è avvenuta a mezzo telefono, non vi è
prova che il Busi, mentre parlava con la D.G.I, fosse consapevole del fatto che
la stessa aveva attivato il meccanismo del "viva voce" e permettesse
così l'ascolto anche al di lei marito (M. A.). Non vi è prova, in definitiva
della consapevolezza del Busi di comunicare con più persone. Ulteriore elemento
a conferma di tale stato soggettivo sono le espressioni usate dal Busi, tutte
rivolte alla signora D.G.I. e non invece ad entrambi i coniugi ("allora se
è sua madre….suo figlio….accenda il fax….) ben potendo il Busi con le
espressioni "vigliacchi e cretini" riferirsi sia ad Arrigo Muscio e a
sua madre, sia in generale a tutti gli associati rappresentati da Arrigo
Muscio."
Opposizione
AL GIUDICE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL
TRIBUNALE DI BRESCIA
OGGETTO:
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PROC. N. 13339/MT/2000 RG NOTIZIE
DI REATO CONTRO ALDO BUSI.
Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio…………….. mi oppongo
alla richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero Dott. M. M. e
notificatami il 4-9-2000, per il Proc. N. 13339/MT/2000 RG notizie di reato contro il Dr. Aldo Busi, per le
seguenti motivazioni.
1)
Che
il Dr. Aldo Busi fosse a conoscenza
della presenza di un'altra persona oltre a mia madre D.G.I. risulta, in
maniera inequivocabile, dalla allegata dichiarazione di M.A. -….Durante una
delle telefonate di Aldo Busi con mia moglie D.G.I., mentre ascoltavo col viva
voce gli insulti di Aldo Busi, dopo un iniziale momento di sconcerto gli dissi
un paio di volte ad alta voce, in successione "Ma come si permette!? La
smetta!!". Ma Busi, dopo un attimo di silenzio, proseguì con gli insulti -
2)
L'intenzione
diffamatoria di Busi nei miei confronti risulta inoltre evidente dal desiderio
dello stesso di comunicare con l'Associazione Genitori Cattolici "Sono
Aldo Busi, parlo con l'associazione genitori?…con l'associazione genitori
cattolici di Arrigo Muscio…..". Appena ricevuta conferma
dall'interlocutrice (che inizialmente per lui poteva benissimo essere un membro
dell'Associazione in quanto ignorava che fosse mia madre) iniziò a lanciare
insulti ed offese nei miei riguardi ".. Arrigo Muscio è un imbecille, un pazzo,
un esaltato, un cretino ecc. " con l'ovvio intento che tali insulti
venissero poi riferiti ad altri "In tema di diffamazione, sussiste
l'estremo della comunicazione con più persone non solo quando l'agente prenda
direttamente contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli
comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad
essere riferita almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza."
(Cass. Pen. Sez. V, 15 marzo 1993, n. 2432). Diversamente avrebbe chiesto di
parlare esclusivamente con me o di riferire solo a me! Invece il Busi escluse
perentoriamente tale possibilità "….Non parlo con quel vigliacco di suo
figlio perché le mie parole sono sacre….". Appare logico quindi che i
destinatari, per conoscenza, degli insulti alla mia persona erano gli altri
associati che avrebbero dovuto poi riferirmelo!
3)
L'intenzione
diffamatoria di Busi appare inoltre evidente dall'intenzione di inviare un
fax contenente tutte le considerazioni
fatte per telefono (riguardanti non solo la mia persona, ma anche gli altri
associati!). Quindi il fax doveva essere portato a conoscenza anche di
molteplici destinatari che avrebbero letto anche le frasi offensive inerenti
alla mia persona "Per concretare il delitto di diffamazione non occorre
che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la
stessa avvenire in diversi momenti, purchè sia rivolta a più persone"
(Cass. Pen., sez. V, 19 gennaio 1984, n. 485)
4)
Ulteriore
prova dell'intenzione di Busi di diffamare risulta dalla sua dichiarazione di
"…far girare per tutta Brescia la copia del mio esposto per
sputtanarmi…."
5)
Anche
l'intenzione di inviare per posta lo scritto (in quanto i miei genitori non
sapevano far funzionare il fax) facendo "un'eccezione per noi dell'associazione e per me"
conferma ulteriormente, parlando al plurale con evidente intenzione di portare
a conoscenza di diversi destinatari i suoi insulti, il desiderio consapevole di
diffamarmi portando uno scritto a conoscenza dei soci dell'Associazione.
6)
Infine,
le ripetute telefonate fatte da Busi dimostrano indiscutibilmente l'intenzione
di Busi (che non poteva immaginare di trovare sempre la stessa interlocutrice!)
di continuare gli insulti indipendentemente da chi gli avesse risposto.
Per le suddette motivazioni le quali confermano, di
fatto e di diritto, l'intenzione e l'azione diffamatoria di Aldo Busi che non
si è arrestata neppure di fronte all'intervento di M.A. che gli ha chiesto col
viva voce di smettere, chiedo al Sig. Giudice che:
a)
venga
respinta la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero;
b)
venga
rinviato a giudizio il dr. Aldo Busi per diffamazione;
c)
venga
ordinata l'acquisizione, qualora il Sig. Giudice lo ritenesse necessario, del
tabulato Telecom relativo al periodo indicato nella mia denuncia a sostegno
dell'accanimento diffamatorio di Busi.
Brescia, 7 settembre 2000
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
Si
allega dichiarazione di M.A.
Decreto di
fissazione udienza in Camera di Consiglio da parte del Giudice per le indagini
preliminari.
In
data 1 dicembre 2000 il Giudice per le indagini preliminari Dott. B. C. emise
il seguente decreto "….considerato che ricorre l'ipotesi prevista
dall'art. 410, comma terzo, c.p.p., essendo stata proposta opposizione
tempestiva da parte del denunciante; visto l'art. 127 c.p.p. fissa il giorno 14
marzo 2001, alle ore 11,45, presso il Tribunale di Brescia, aula G.I.P. per
deliberare in camera di Consiglio in ordine alla richiesta del P.M., ed ordina
che ne sia dato avviso……"
Qualche giorno dopo la
telefonata riportata nella mia denuncia-querela, lo scrittore Aldo Busi
presentò una denuncia per calunnia nei miei confronti in riferimento al mio
esposto del 2-1-1997. Non riporto tale atto in quanto di proprietà e di
competenza del medesimo; di conseguenza, a mio parere solo Busi può
autorizzarne la pubblicazione.
Poiché il pubblico
ministero chiese l'archiviazione, Busi si oppose e lo stesso Gip che sentenziò
il non luogo a procedere nei confronti del Direttore del Giornale di Brescia e
di G.T. fissò, con ordinanza datata 27 gennaio 2000, l'udienza in camera di
consiglio.
RICUSAZIONE DEL GIUDICE
In data 24 marzo 2000 il
mio legale avv. Enzo Bosio preparò la seguente ricusazione nei confronti del
giudice E. Q.
depositata nella medesima
data sia alla Corte d'Appello di Brescia sia nell'ufficio del giudice in
questione.
Dichiarazione di
ricusazione
Proc. Pen. N. 2877/99
R.G.N.R. N. 2465/99 R.G. G.I.P. udienza del 3-4-2000 ex art. 127, 409 c. 2 e
410 c.p.p.
Muscio Arrigo…………
Premesso
Che in data 25-7-98 il
sig. Aldo Busi ha depositato, presso la Procura della Repubblica del Tribunale
di Brescia, una denuncia querela nei confronti del dott. Muscio;
che in data 7-9-99 il
sostituto procuratore, dott. F. S., ha presentato al Giudice per le indagini
preliminari, dott. E. Q., richiesta di archiviazione del procedimento penale a
carico del dott. Muscio;
che la difesa del sig.
Busi ha presentato al Giudice per le indagini preliminari opposizione alla
richiesta di archiviazione;
che il Giudice per le
indagini preliminari, dott. E. Q., ha emesso decreto di fissazione di
procedimento in camera di consiglio a seguito di opposizione della Parte
Offesa, fissando la data dell'udienza al 3-4-2000 alle ore 10.10;
che in data 17-1-2000 il
dott. Arrigo Muscio ha inviato un esposto nei confronti del Giudice dott. E. Q.
al Presidente della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al
procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Ministro di Grazia e
Giustizia (che si allega in copia). Sostenendo violati i propri diritti di
cittadino sottoposto a procedimento penale ed in particolare la propria dignità
di cittadino cattolico come risulta chiaramente dall'esposto allegato.
Tutto ciò premesso
personalmente
Dichiara
Nel procedimento penale
di cui in epigrafe di ricusare il Giudice per le indagini preliminari dott. E.
Q., del predetto Tribunale, perché ricorrono i motivi di cui alla lettera h
dell'art. 36 c.p.p. (Il giudice ha
l'obbligo di astenersi…..h, se esistono altre gravi ragioni di
convenienza…) così richiamato dall'art. 37 c.p.p...
Si allega in copia……
IL RIGETTO DELLA RICUSAZIONE
In data 3-4-2000,
all'udienza stabilita, con viva sorpresa vengo giudicato dal giudice ricusato
in quanto, come dichiarato da quest'ultimo, la Corte d'Appello di Brescia, in
data 27 marzo 2000, ha rigettato la
ricusazione con le seguenti motivazioni:
"…Letta l'istanza di
ricusazione depositata il 24 marzo 2000 da Arrigo Muscio nei confronti del
Giudice per le indagini preliminari dott. E. Q. in relazione all'udienza
fissata per il giorno 3 aprile 2000 per decidere sulla opposizione interposta
da Aldo Busi alla richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica
in ordine ad una denuncia querela dello stesso nei confronti del Muscio;
Rilevato che quest'ultimo
adduce a motivo della ricusazione l'avere egli, in data 17 gennaio 2000,
presentato al Consiglio Superiore della Magistratura e ad altre autorità un
esposto nei confronti del dott. E. Q. in relazione alla decisione dallo stesso
assunta in merito ad un diverso procedimento nel quale l'esponente aveva
assunto veste di parte offesa;
Rilevato altresì che
l'istante fa espresso riferimento, quale presupposto che legittimerebbe la
ricusazione, ai "motivi di cui alla lettera h) dell'articolo 36 c.p.p.,
come richiamato dall'art. 37
c.p.p.;
Considerato che l'art.
37, nell'indicare i casi tassativamente previsti (cfr e pluribus Cass. Sez. VI,
16-4-97, n. 1606), nei quali il giudice può essere ricusato, richiama
espressamente, alla lettera b), i "casi previsti dall'articolo 36, comma 1
lett. A), b), c), d), e), f), g), escludendo proprio "le altre gravi
ragioni di convenienza" indicate nella lett. H), e che, comunque, la
presentazione di una denuncia contro un magistrato ovvero il riferimento al
merito dell'attività svolta dallo stesso nell'esercizio delle sue funzioni non
possono costituire legittimi motivi di ricusazione;
Ritenuta pertanto la
manifesta infondatezza dei motivi addotti dal Muscio nell'istanza di
ricusazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di
Brescia, sezione Prima Penale;
Visti gli articoli 40, 41
c.p.p.;
dichiara inammissibile
l'istanza di ricusazione depositata il 24 marzo 2000 da Arrigo Muscio nei
confronti del Giudice per le indagini preliminari di Brescia, dott. E. Q…..
Alcune considerazioni in proposito
Leggendo le
motivazioni si ricava che la Corte
d'Appello, salvo errore, ha rigettato
il ricorso per incompetenza sul comma h) di esclusiva spettanza dell'art. 36
c.p.p. che impone al Giudice l'obbligo di astenersi per "… gravi ragioni
di convenienza…." .
Ciò premesso mi permetto
riportare alcune considerazioni in proposito:
1) "In
tema di ricusazione non può confondersi l'inimicizia fra magistrato e parte con
le iniziative di quest'ultima, tesa a sottrarsi al proprio giudice naturale;
l'inimicizia infatti deve trovare fondamento in rapporti personali svolti in
precedenza e fuori del processo (Affermando siffatto principio la Cassazione ha
escluso che ricorresse ipotesi di ricusazione in fattispecie nella quale il
ricorrente si era limitato ad enumerare esposti e denunce da lui stesso
presentati successivamente (l'evidenziazione è mia) al procedimento che
lo coinvolgeva e riguardava atti rispetto ai quali non si era dimostrato che
fossero seguite manifestazioni di ostilità) Cass. VI, sent. 2830 del 24-8-95.
2) Il
mio esposto è stato presentato prima della data dell'ordinanza di convocazione
per l'udienza Busi.
3) Il dott. E. Q.
durante la sua sentenza N. 826 commentò negativamente anche il mio articolo
sulle adozioni di bambini da parte delle coppie gay[14]
che non c'entrava nulla con l'oggetto della mia denuncia per diffamazione
"...L'esclusione (della possibilità di ricusazione, nda) tuttavia non si estende al caso in cui il
giudice, anzichè limitarsi ad esporre le ragioni del suo convincimento sulla
questione decisa, abbia manifestato espressamente, senza alcuna necessità,
anche la sua opinione sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, con
riferimento a fatti ancora "sub iudice" ed estranei al tema stesso…..(l'evidenziazione
è mia)." Cass. II, sent. 2703 del 18-6-92.
In particolare il giudice manifestò un suo parere negativo e gravemente
insinuante riguardo al mio articolo contro le adozioni da parte dei gay
estraneo, come ripeto, all'oggetto del processo e poi giudicò, nonostante la
ricusazione "…per gravi motivi di convenienza…" in merito alla
denuncia di Busi nei miei confronti che si dichiara pubblicamente omosessuale.
4) Il
Giudice delle indagini preliminari dott. E. Q. mi ha successivamente citato in
data 30 giugno 2000 per danni presso il Tribunale civile di Venezia per
la cifra un miliardo in relazione al mio esposto del 17 gennaio 2000. Il
giudice come ha lui stesso dichiarato nel suo atto di citazione si è sentito
offeso dal mio esposto. Allora perché mi ha giudicato, nell'intervallo 17
gennaio 2000 - 30 giugno 2000 in ben due procedimenti (vedremo meglio nel
proseguo)? Il suo atto di citazione non dev'essere considerato un atto di
inimicizia grave nei miei confronti? Cioè un atto di ostilità scaturito dal mio
precedente esposto?
La mia memoria difensiva
Proseguendo quindi il
procedimento intentatomi da Busi il mio legale presentò la seguente memoria
difensiva.
AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
C/O TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI
BRESCIA
N. RG. Gip. 2465/99
N. RG. PM. 2877/98/ Mod. 21
Memoria difensiva del Dott.
Arrigo Muscio
Il presidente dell'Associazione Genitori Cattolici,
Dott. Arrigo Muscio, ha presentato il 2 gennaio 1997 un esposto in seguito alle
seguenti affermazioni fatte da Aldo Busi durante una trasmissione televisiva: “Tutti
i preti sono culatoni! – Ma se un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni
chi se ne frega! Ma dov’è il male sociale?… Io ho vissuto l’infanzia con nonni,
zii, padri che sollevavano bambini di 2 o tre anni nudi, dal bagnetto e poi si
infilavano il pisellino in bocca. E’ una cosa che si faceva normalmente…..”
Come cittadino e presidente di genitori cattolici aveva tutto il diritto ed il dovere di chiedere all'autorità Giudiziaria di valutare l'eventuale rilevanza penale di tali dichiarazioni di estrema gravità. Tali affermazioni furono effettuate a ridosso del periodo in cui era scoppiato lo scandalo pedofilo del Belgio legato alla vicenda Dutroux.
In particolare l'affermazione dell'adulto Busi
" Ma se un adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni chi se ne
frega! Ma dov’è il male sociale?…" trasmessa da una televisione privata a diffusione nazionale poteva
provocare un notevole impatto nei confronti degli ascoltatori, anche ragazzi,
tant'è che un giovane di 20 anni scrisse al presidente Dr. Arrigo Muscio “…La
trasmissione in questione che ha visto Aldo Busi come protagonista mi ha
letteralmente sconvolto….”. (vedere allegata fotocopia).
Quanto premesso stimolò Arrigo Muscio a presentare,
in qualità di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, un esposto alla
Magistratura.
Ciò premesso, chiarisco quanto segue.
1)
Muscio
ha semplicemente riportato le affermazioni pronunciate da Aldo Busi durante la
puntata televisiva indicata nell'esposto stesso, chiedendo all'Autorità
Giudiziaria (come suo diritto di cittadino, di scrittore cattolico e di
presidente dell'Associazione di genitori cattolici), di accertare se le stesse
costituivano violazione di norme penali perseguibili d'ufficio.
2)
Ha
allegato all'esposto la videocassetta con la registrazione della trasmissione
affinchè i giudici potessero valutare al meglio le affermazioni di Busi
considerandole nell'intero contesto.
3)
Non ha mai fatto le
affermazioni che Busi gli attribuisce (basta leggere con attenzione il suo esposto) e non
ha mai equiparato Busi a Dutroux.
4)
Infine,
in relazione all'appartenenza del conduttore Maurizio Costanzo alla Massoneria (secondo quanto indicato da
pubblica documentazione riportata nell'esposto), ha semplicemente e
legittimamente chiesto all'Autorità Giudiziaria, come suo diritto-dovere di
cittadino e di presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, basandosi su
alcune fonti di pubblica documentazione in riferimento all'operato della massoneria, alle quali se ne aggiungono
delle altre sotto specificate, di "accertare se quanto avvenuto durante la
trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di "audience", al
caso o ad una precisa strategia tesa a rendere naturale ciò che contrasta con
il comune sentimento del pudore e con una precisa norma del C.P…". E ciò
anche in relazione all'eventuale trasmissione sia di un programma preregistrato
(in tal caso le affermazioni di Busi potevano essere tagliate!) e sia della sua
eventuale replica integrale il giorno successivo (indagini richieste da Muscio
nell'esposto del 2 gennaio 1997). Tale legittima domanda, che nasce dall'esame
della documentazione indicata ed allegata, non esclude assolutamente, infatti,
in riferimento a quanto scritto da Muscio, che la programmazione della puntata
televisiva in oggetto fosse da imputare alle esigenze di "audience" o
al caso.
5)
Le
autorità inquirenti, infatti, che hanno valutato l'esposto e visionato la
videocassetta non hanno sollevato alcuna ipotesi di calunnia (reato
perseguibile d'ufficio) nei confronti di Muscio e nemmeno il Pubblico Ministero
dott. S. l'ha ravvisato nella specifica
querela di Busi, tant'è che ne ha chiesto l'archiviazione.
Quindi non esiste alcuna valida motivazione
giuridica di supporto alla denuncia di Busi per calunnia o per altro reato.
Busi, in qualità di scrittore, conosce benissimo la differenza che passa tra
affermazioni ed equiparazioni e la semplice esposizione di fatti veri corredata
da una altrettanto semplice richiesta di indagine supportata dalla
documentazione pubblica indicata per verificare un'eventuale ipotesi che non
esclude le altre specificate. L'opposizione di Busi, inoltre, non indica gli
ulteriori elementi di prova, ma contiene solo una richiesta di acquisizione di
documentazione per eventuali diritti di terzi, estranei alla specifica querela
di Busi. E' quindi manifestamente
infondata.
Chiedo quindi l’archiviazione della querela di Busi
in quanto totalmente infondata.
Si allegano:
a)
lettera
di L. V. richiamata nella memoria;
b)
oltre alla documentazione indicata
nell’esposto presentato da Muscio il 2 gennaio 1997, i seguenti documenti giustificativi
della richiesta di accertare, in base alla documentazione pubblica (indicata
nell'esposto di Muscio) che afferma l'appartenenza del conduttore della
trasmissione Maurizio Costanzo alla massoneria, se " se quanto avvenuto
durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
"audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere
naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una
precisa norma del C.P…" :
1)
“Humanum genus” http://www.europart.it/jubilaeum/humanum_genus.html, enciclica sulla Massoneria
di papa Leone XIII;
2)
“Inimica Vis”, enciclica sulla Massoneria
di papa Leone XIII;
3)
“Traditi humilitati”, enciclica di Papa Pio P.P. VIII
4)
fotocopia di alcune pagine del libro “L’eletta del dragone”, di Clotilde Bersone – Ed.
Segno;
5)
“Satanismo, pedofilia, commercio d'organi e sacrifici umani”, dossier dello Scrittore
Giuseppe Cosco;
6)
"Orrori sui bambini e imperialismo satanico", dossier dello Scrittore
Giuseppe Cosco
7)
"La faccia nascosta della storia", dossier dello Scrittore
Giuseppe Cosco;
8)
"Multiplices inter", enciclica di papa Pio IX
Si indicano, inoltre, i seguenti libri:
Ø "L'Eletta del Dragone" di Clotilde Bersone - Ed. Segno-Udine
Ø La Massoneria. Ecco il nemico - Autori Vari - Editrice Civiltà- Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø La Massoneria. Società segreta iniziatica - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø La Massoneria. I suoi segreti - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia - Tel. e fax 0303700003
Ø Il Vero volto dell'immigrazione di Giuli Valli - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø Educazione sessuale: tappa massonica verso l'annientamento dell'uomo di Carlo Alberto Agnoli (magistrato) - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø ONU - gioco al massacro di Franco Adessa - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
Ø Il quarto livello - di Carlo Palermo (ex magistrato) - Editori Riuniti
Ø In nome di Dio - di David Yallop - Ed. Tullio Pironti
Ø Via col vento in Vaticano - I Millenari Ed. Kaos
Se necessario verrà indicata ulteriore
documentazione al riguardo e verranno segnalati, come testimoni, studiosi o ricercatori a sostegno della
documentazione sopra citata.
Brescia, 10 aprile 2000
L'ordinanza del
giudice
In data 19/4/2000, dopo due udienze
Il Gip dott. E. Q. sciogliendo la riserva di cui al
verbale udienza 14-4-2000 osserva:
l'archiviazione non può essere allo stato accolta, in
quanto occorre procedere, ai fini dell'accertamento della verità ed anche di
una più esatta qualificazione giuridica del fatto (calunnia-diffamazione), alle
seguenti ulteriori indagini indicate in sede di opposizione dalla persona
offesa Busi Aldo, in particolare: acquisizione delle imputazioni criminali che
sono state contestate al Sig. Dutroux e alla massoneria americana, in tema di
pedofilia, allo scopo di verificarne l'idoneità a costituire termine di offesa
qualora riferite a soggetti terzi, avendo l'indagato Muscio Arrigo nel suo
esposto (acquisito all'odierna udienza) ed inviato alla Procura della
Repubblica ex pretura di Brescia in data 2-1-1997 fatto espresso riferimento a
tali circostanze.
P.Q.M.
Letto l'art. 409 comma 4 C.P.P.
Respinge
L'archiviazione del procedimento
Ordina
La restituzione degli atti al P.M. perché proceda
alle ulteriori indagini, indicate nella parte motiva, fissando per il
compimento di esse il termine di mesi 6 (sei) - manda alla cancelleria per gli
adempimenti conseguenti.
Brescia 19-4-2000
Considerazioni
Come cittadino e rappresentante di cittadini non
posso esimermi dal notare che mentre nel mio caso da cui scaturì il mio esposto
del 17 gennaio 2000 vi fu, in pochi mesi,
l'intervento di tre Gip, nel caso Busi è sempre rimasto lo stesso dott.
E. Q, nonostante la ricusazione e nonostante si sentisse offeso da mio esposto
del 17 gennaio 2000, come da lui stesso poi dichiarato nel suo atto di
citazione per danni.
Una sorpresa
Durante un'udienza con Busi scoprimmo che lo stesso
era stato assolto in riferimento alle sue affermazioni riportate nel mio
esposto riguardo alla trasmissione televisiva. Non mi è possibile riportare la
motivazione del Gip di Roma che si occupò del caso in quanto scritta a penna e
per me ed altri illeggibile. Fu una sorpresa in quanto non ricevetti mai alcuna
notifica in merito a quell'udienza tant'è che, appena saputo di tale
fatto, ho presentato subito la seguente
denuncia.
ALLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI PERUGIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio……, presidente
dell’Associazione Genitori Cattolici, sporgo denuncia-querela nei confronti dei
responsabili della mancata notifica nei miei confronti ai sensi di legge per le
seguenti ragioni.
In data 2 gennaio 1997 ho presentato in qualità di presidente dell’Associazione A.ge, genitori cattolici - sezione di Mompiano, Brescia (in seguito trasformatasi in Associazione Genitori Cattolici), un esposto sul quale avevo espressamente indicato d'essere avvisato ai sensi dell'art. 408 C.P.P. (vedere allegata fotocopia); tale intervento mi era stato sollecitato anche da un giovane di 20 anni scandalizzato dalle gravi dichiarazioni effettuate da Aldo Busi durante una trasmissione televisiva (vedere allegata fotocopia lettera).
Dello stesso non ho più saputo nulla fino al giorno
14 aprile 2000 in cui, durante un’udienza presieduta dal giudice Q.E. di
Brescia, mi è stata consegnata da parte dell'avv. di Busi Aldo la copia del
decreto (vedere fotocopia allegata) emesso dal Giudice per le indagini
preliminari di Roma Dr. P. C. in data 7-5-98.
Poiché non ho mai ricevuto alcuna notifica di
ipotesi di archiviazione e/o alcuna notifica in merito ad eventuali udienze
riguardo al caso in questione, presento denuncia-querela per omissioni di atti d’ufficio
art. 328 C.P. e/o di altre norme penali che l’Autorità Giudiziaria dovesse
ravvisare nei confronti dei responsabili di tale omissione che mi ha di fatto
impedito di poter esercitare i miei diritti di parte offesa.
Domando inoltre d’essere avvisato nell’eventuale
ipotesi di archiviazione ai sensi dell’art. 408 C.P.P.
In fede.
Il Presidente
Dr. Arrigo Muscio
Si allegano:
1) fotocopia lettera del giovane L. V.;
2) fotocopia esposto da me presentato in data 2
gennaio 1997;
3) fotocopia decreto del Giudice delle Indagini
preliminari Dr. C. P.
In data 17 marzo 2000, in risposta alla denuncia per
calunnia di Busi, presentai la seguente denuncia per calunnia e diffamazione.
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dott. Arrigo Muscio………… presento
denuncia-querela per calunnia e diffamazione nei confronti di Aldo Busi……… per
i motivi che seguono.
In data 13-3-2000 ho ricevuto dal mio legale avv. Enzo
Bosio la copia della querela per calunnia (procedimento RGNDR 28/7/98)
sporta da Aldo Busi nei miei confronti (vedere all. fotocopia), riguardo alla
quale è stata chiesta l'archiviazione dal Pubblico Ministero Dott. S., con
avverso parere di Busi che ha inoltrato opposizione al Giudice delle indagini
preliminari.
Aldo Busi ha presentato tale querela in riferimento
all'esposto del 2-1-1997 da me presentato all'Autorità Giudiziaria (vedere all.
fotocopia) in qualità di presidente dell'A.ge - Asociazione Italiana Genitori
(genitori cattolici- sezione di Mompiano); esposto che risulta tuttora pendente
in quanto non mi è pervenuta, fino al momento in cui scrivo, alcuna notifica di
archiviazione.
Lo scrittore Aldo Busi si riferisce al mio esposto chiamandolo ripetutamente querela: errore inescusabile per uno
scrittore che ben conosce l'esatto significato delle parole. Inoltre,
falsamente, Busi dichiara nella sua querela che il sottoscritto "…si spinge ad affermare che l'esponente
sarebbe paragonabile, assimilabile, al noto maniaco e criminale Dutroux….Non
pago di ciò accomuna l'intervento del
querelante alla preordinata e volutamente criminale e distruttiva opera di tale
massoneria americana (?) che avrebbe per oggetto un programma di corruzione -
su vasta scala di tutta la gioventù americana-…..Queste gravissime affermazioni sono calunniose e gravemente offensive, e provengono evidentemente o da una mente non
lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle
proprie azioni) ovvero da un soggetto che, con propositi dolosamente fanatici, ha coscientemente deciso di
accusare il querelante di un fatto grave e determinato (la comunanza con i
principi del criminale e pedofilo Dutroux e con la deviata massoneria
americana) che è assolutamente estranea alla sfera soggettiva e oggettiva del
querelante. Il tutto, evidentemente, sapendo
e non potendo non sapere che l'esponente nulla ha a che spartire né coi
pervertiti criminali pedofili del Belgio né con la deviata massoneria americana
(ma esiste davvero?). La querela del Muscio è gravemente e gratuitamente
offensiva, poiché indica l'esponente
come un pedofilo, o comunque un soggetto non solo favorevole, ma addirittura
dedito al proselitismo in tema di pedofilia……..Ingiustamente l'esponente si
vede quindi diffamato e calunniato dalle affermazioni
in questione…."
Ciò premesso, chiarisco e lamento quanto segue.
1)
Nel
mio esposto ho semplicemente riportato le affermazioni pronunciate da Aldo Busi
durante la puntata televisiva indicata nell'esposto stesso, chiedendo
all'Autorità Giudiziaria (come mio diritto di cittadino, di scrittore cattolico
e di presidente dell'Associazione di genitori cattolici), di accertare se le
stesse costituivano violazione di norme penali.
2)
Ho
allegato all'esposto la videocassetta con la registrazione della trasmissione
affinchè i giudici potessero valutare al meglio le affermazioni di Busi
considerandole nell'intero contesto.
3)
Non ho mai fatto le
affermazioni che Busi mi attribuisce (basta leggere con attenzione il mio esposto).
4)
Infine
ho chiesto, semplicemente e legittimamente, all'Autorità Giudiziaria, indicando
precisamente alcune fonti di pubblica documentazione (alle quali ne posso
aggiungere, se richiesto, anche ulteriori) di "accertare se quanto
avvenuto durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
"audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere
naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una
precisa norma del C.P…". Tale domanda non esclude assolutamente, infatti,
che la programmazione della puntata televisiva in oggetto sia da imputare alle
esigenze di "audience" o al caso.
5)
Le
autorità inquirenti, infatti, che hanno valutato il mio esposto e visionato la
videocassetta non hanno sollevato alcuna ipotesi di calunnia (reato
perseguibile d'ufficio) nei miei confronti e nemmeno il Pubblico Ministero
dott. S. l'ha ravvisato nella specifica querela di Busi, tant'è che ne ha
chiesto l'archiviazione.
Aldo Busi è uno scrittore e come tale conosce
perfettamente l'esatto significato delle parole e delle affermazioni della
lingua italiana; quindi sa e non può non
sapere la differenza che passa tra un'affermazione-accusa ed una semplice e
legittima esposizione di fatti che
prelude ad una legittima interrogazione (differenza facilmente comprensibile
anche per un alunno di terza media) e, di conseguenza, pur avendo letto il mio
esposto (che dichiara d'aver allegato alla sua querela) si è rivolto alla
magistratura accusandomi dolosamente di affermazioni che non risultano nel mio
esposto, sapendo e non potendo non
sapere, che io non ho mai fatto nei
suoi confronti le affermazioni indicate nella sua querela.
Inoltre con le espressioni riportate nella sua
querela "….Queste gravissime affermazioni sono calunniose e gravemente
offensive, e provengono evidentemente o
da una mente non lucida (nel qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi
responsabile delle proprie azioni) ovvero da un soggetto che, con propositi dolosamente fanatici, ha
coscientemente deciso di accusare il querelante di un fatto grave e
determinato…" mi ha pubblicamente diffamato (tenuto anche conto della
mia notorietà pubblica come autore cattolico di numerose pubblicazioni, tra cui
articoli pubblicati su riviste nazionali - anche telematiche; come
conferenziere; come conduttore di numerose rubriche televisive presso emittenti
private e come presidente dell'Associazione Genitori Cattolici della quale si
sono interessati numerosi mass media anche nazionali con più di 100 articoli
ecc.; documentazione consultabile sul sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio),
chiedo
che Aldo Busi venga perseguito penalmente per
calunnia ai sensi dell'art. 368 C.P. e per diffamazione ai sensi dell'art. 595
C.P. e per altri reati che l'autorità Giudiziaria dovesse ravvisare.
Domando inoltre ai sensi dell'art. 408 C.P.P.
d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi di archiviazione.
Si allega:
copia esposto del 2-1-1997
copia querela di Aldo Busi consegnatami il 13-3-2000
In fede
Dr. Arrigo Muscio
Richiesta di
archiviazione
In data 17-4-2000 il Pubblico Ministero Dott.ssa
M.M. ha presentato al Gip richiesta di
archiviazione per le seguenti motivazioni "…..Non deve promuoversi azione penale
in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non si
ravvisano gli estremi dei reati ipotizzati.
Per esporre quanto osservato è necessario, a parere
di questo PM, fare una premessa: le parti coinvolte si pongono, nell'ambito del
dibattito cultural-televisivo, su due fronti estremi e contrapposti. I principi
e le idee affermate da una parte paiono all'altra assurde, inaccettabili ed
offensive. Non può che scaturirne una serie di incomprensioni, prese di
posizione e…querele.
Ritiene questo PM che, visti nella loro oggettività,
i reciproci esposti querela non contengano affermazioni palesemente
calunnatorie e/o diffamatorie. Ciascuna delle parti chiede semplicemente alla
magistratura di accertare la verità dei fatti e la sussistenza di eventuali
reati. Non è possibile dimostrare la mala fede di ciascuna delle parti nella
presentazione dei propri atti (ben potendosi ipotizzare che si sia sentita
offesa, indignata o ingiustamente querelata alla magistratura a causa degli
esposti-querela presentati dall'altra e che abbia, sia pure per errore,
ipotizzato la mala fede della controparte).
Così non pare arbitraria o palesemente discorsiva
dei fatti la lamentela del Busi per l'accostamento del proprio nome - sia pure
mediante giustapposizione - a quello del maniaco belga e alla massoneria
americana (reale o supposta che sia) e non pare arbitrario o palesemente
discorsivo dei fatti la circostanza che lo stesso, sia pure implicitamente -
aggiungiamo noi -, si senta additato quale pedofilo.
Neppure diffamatoria appare l'osservazione sulla
"mente non lucida" e sui "propositi dolosamente fanatici":
ancora una volta la totale contrapposizione ideologica dei due
"contendenti" deve essere individuata quale causa delle affermazioni
del Busi. Per una persona convinta della bontà delle proprie idee, il duro
attacco subito (addirittura con richiesta di accertamento di eventuali
responsabilità penali fatto alla magistratura) può essere interpretato come il
frutto non di una decisione serena e coscienziosa ma come il frutto di una
preordinata strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio
ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente il significato delle
frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva…"
Considerazioni
Ritengo doveroso esprimere qualche considerazione in
merito alla frase del PM "…. può essere interpretato come il frutto non di
una decisione serena e coscienziosa ma come il frutto di una preordinata
strategia "dettata" dalla diversa ideologia del Muscio ovvero di una
mente incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi
pronunciate dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva…."
Ritengo un onore quello di avere una mente
incapace di interpretare correttamente il significato delle frasi pronunciate
dallo scrittore nel corso della trasmissione televisiva, anche se tale
onore lo devo condividere con quanti
hanno protestato per le dichiarazioni di Busi, come risulta da articoli
pubblicati sui giornali, e con altri che la pensano diversamente dallo
scrittore. Ad esempio:
Ø
Francesco Milanese (Tutore dei minori del Friuli
Venezia Giulia) ha definito le dichiarazioni di Busi rilasciate durante la
trasmissione in oggetto "….pesantissime affermazioni sul tema della
pedofilia…."[15].
Ø
Il
"Passaporto della prudenza" presentato dalla ministra francese della
famiglia e dell'infanzia Segolen Royal
stabilisce che "…il bambino deve rifiutare atteggiamenti che lo
infastidiscono, anche se provengono dai suoi genitori…"[16].
Ø
Lo
psichiatra prof. Massimo Ammaniti[17] in risposta alla domanda "Professore ma
quale è il limite oltre il quale un adulto non deve spingersi per non turbare
un bambino?", dichiara "Il limite è la sua identità, la violazione dei
suoi personali confini….palpeggiamenti, baci, toccamenti, masturbazioni,
esibizionismo o visione di filmati hard….tutto questo è abuso sessuale e mai in
nessun caso un gioco…..".
Ø La Suprema Corte di
Cassazione ha affermato ha affermato[18]
che "Il solo atto di libidine nei confronti di un minore può essere più
grave della violenza…"
Ø L'on.
Burani Procaccini che ha presentato l'interrogazione parlamentare riportata precedentemente nel dossier.
Opposizione alla richiesta di archiviazione
Naturalmente ho presentato
un'immediata opposizione alla richiesta di archiviazione ed un esposto alle
Autorità.
Brescia, 18/05/00
AL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Presso il Tribunale di Brescia
OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero dott. M.M. - Proc. N. 5319/MT/2000RG Notizie di
Reato, iscritto nel registro delle notizie di reato il 23-3-2000-05-16
Mi oppongo alla richiesta di archiviazione della mia
denuncia-querela nei confronti di Aldo Busi avanzata dal Pubblico Ministero
Dott. M. M. (procedimento di cui
all'oggetto) per le seguenti ragioni.
1)
Io
non ho mai denigrato le affermazioni, che moralmente si commentano da sole, di
Aldo Busi durante la trasmissione televisiva oggetto del mio esposto (sollecitato ad intervenire
anche da un giovane di venti anni rimasto sconcertato - vedere allegata fotocopia)
dal quale, letto attentamente, si può ricavare facilmente la mia sola e
semplice esposizione delle stesse. Dichiarazioni di Busi che ho sottoposto al
vaglio della Magistratura al fine di verificare eventuali ipotesi di reato. Lo
scrittore Busi, estremamente pratico e competente nell'uso dei termini della
lingua italiana, non avrebbe dovuto, di conseguenza, ritenersi offeso dalla mia
semplice esposizione delle sue veritiere affermazioni. Quindi io non ho
espresso opinioni che ritenessero "assurde, inaccettabili ed
offensive…" le affermazioni di Busi, come pare evincersi indirettamente
dalla lettura della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero dott. M.
M..
2)
Quanto
quindi riportato da Busi nella sua successiva querela, oltre ad essere non
conforme alla verità documentale, è anche offensivo della mia persona.
3)
Busi,
diversamente dal mio esposto, ha
chiesto con specifica denuncia-querela
alla Magistratura di perseguirmi penalmente per affermazioni o equiparazioni
che io non ho mai riportato nel mio esposto ben sapendo, come scrittore
professionista, il significato dei termini. Azione che ha comportato la mia
denuncia-querela per i motivi in essa indicati.
4)
Le
affermazione "mente non lucida (nel
qual caso il querelato non dovrebbe ritenersi responsabile delle proprie
azioni)" e "con propositi
dolosamente fanatici, ha coscientemente deciso di accusare il querelante di un
fatto grave e determinato" attribuitemi da Busi, scrittore che conosce molto bene il significato dei
termini, sono intrinsecamente ed oggettivamente offensive non solo secondo
il vocabolario, ma anche secondo il comune sentire e quindi diffamatorie (Cass.
Pen., sez. V, 16 ottobre 1972, n. 811; Cass. Pen., sez. V, 23 novembre 1981, n.
10512; Cass. Pen. , sez. V, 7 agosto 1996, 7713; Cass. Pen. , sez. V, 17 agosto
1990, n. 11492; Cass. Pen., sez. V, 16 dicembre 1997, n. 11663;) Cass. Pen.,
sez. V, 19 maggio 1989, n. 7333. Credo che nessun giudice desideri, ad esempio,
essere giudicato con tali termini.
5)
Non
solo comunque tali espressioni usate da Busi, ma anche tutte le affermazioni palesemente false attribuitemi dallo
stesso nella sua querela, sono da considerarsi diffamatorie qualora non
rientrassero nell'ipotesi di calunnia (Cass. Pen. , sez. V, 23 novembre 1981,
n. 10512; Cass. Pen. , sez. V, 19 maggio 1989, n. 7333).
6)
Nella seconda parte del mio
esposto che non si riferisce assolutamente a Busi ma, in relazione all'appartenenza del conduttore Maurizio
Costanzo alla Massoneria (secondo quanto indicato da pubblica documentazione
riportata nell'esposto), ho semplicemente e legittimamente chiesto all'Autorità
Giudiziaria, come mio diritto-dovere di cittadino e di presidente
dell'Associazione Genitori Cattolici, basandomi su alcune fonti di pubblica
documentazione in riferimento all'operato della massoneria, alle quali se ne
aggiungono altre sotto specificate, di "accertare se quanto avvenuto
durante la trasmissione in oggetto sia da imputare ad esigenze di
"audience", al caso o ad una precisa strategia tesa a rendere
naturale ciò che contrasta con il comune sentimento del pudore e con una
precisa norma del C.P…". E ciò
anche in relazione all'eventuale trasmissione sia di un programma preregistrato
(in tal caso le affermazioni di Busi potevano essere tagliate!), sia della sua eventuale replica integrale il
giorno successivo (indagini da me richieste nell'esposto del 2 gennaio 1997). Tale legittima domanda, che
nasce dall'esame della documentazione indicata (ed ulteriore sotto riportata[19])
non esclude assolutamente, infatti, in riferimento a quanto da me scritto, che
la programmazione della puntata televisiva in oggetto fosse da imputare alle
esigenze di "audience" o al caso.
Ciò premesso ritengo calunniosa
e diffamatoria la denuncia-querela di Aldo Busi nei miei confronti; chiedo che
venga respinta la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero
Dott. M. M.. Mentre domando il rinvio a giudizio di Aldo Busi per calunnia e
diffamazione.
Chiedo infine, qualora il
Signor Giudice lo ritenesse necessario, l'acquisizione della ulteriore pubblica
documentazione indicata nella nota che dimostra:
a)
il
dovere ed il diritto da parte mia come cattolico, cittadino e presidente dell'
Associazione Genitori Cattolici, di domandare alla Magistratura di effettuare
gli opportuni accertamenti per verificare se sussisteva una delle ipotesi
indicate nel mio esposto.
b)
Le
ingiuste accuse formulate da Aldo Busi nei miei confronti nella sua
denuncia-querela.
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
Si allega:
1)
la
fotocopia della lettera del giovane L.V. che mi ha stimolato ad
intervenire;
2)
fotocopia
articolo del "Corriere della sera" del 12 dicembre 1996 secondo cui
dopo le affermazioni di Busi "..il clima al Parioli divenne incandescente…".
Segno evidente che le affermazioni di Busi suscitarono polemiche.
Tale documentazione dimostra chiaramente che la mia
azione, a prescindere dalle mie convinzioni etiche, non può essere interpretata
-…come il frutto di una preordinata strategia "dettata" dalla diversa
ideologia del Muscio ovvero di una mente incapace di interpretare correttamente
il significato delle frasi pronunciate dallo scrittore nel corso della
trasmissione televisiva-
Esposto alle
Autorità
Brescia,
25 maggio 2000
AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ROMA
AL
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
ROMA
AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
ROMA
AL
PROCURATORE GENERALE C/O CORTE DI CASSAZIONE
ROMA
ESPOSTO
In
data 25 agosto 1998 ho presentato una denuncia-querela per diffamazione contro
Aldo Busi (fascicolo N. 19731/98) per i gravi motivi in essa indicati (vedere
fotocopia allegata).
Dopo
circa due anni ho inviato, in data 15-4-2000, un fax al Pubblico Ministero Dott. M.M. per avere notizie in merito. In
data 24-5-2000 ho ottenuto (dopo circa un mese dalla mia richiesta) la seguente
risposta -…il fascicolo si trova nella fase delle indagini preliminari in uno
stato di "quiescenza" (trattandosi di fascicolo che il capo
dell'ufficio dovrà riassegnare)-.
Ciò
premesso faccio presente che:
1) in riferimento all'esposto
che come presidente dell'Associazione Genitori Cattolici presentai alla
magistratura il 2-1-97 per le gravi affermazioni televisive di Aldo Busi non
ricevetti comunicazione, come parte offesa, riguardo all'udienza preliminare in
cui Aldo Busi venne assolto (documentazione già a Vs. mani allegata ad un mio
precedente esposto);
2) riguardo alla
denuncia-querela depositata da Aldo Busi, in risposta al mio esposto, sono
stato giudicato dal giudice delle indagini preliminari di Brescia Dr. Q.,
nonostante la mia ricusazione del medesimo in base ad un esposto
precedentemente presentato nei suoi confronti (documentazione già a Vs. mani
allegata ad un mio precedente esposto), nonostante le richieste di
archiviazione presentate dai pubblici ministeri e nonostante la mia memoria
difensiva che dimostrava l'insussistenza di diritto e di fatto della
denuncia-querela di Busi;
3) la mia denuncia-querela
presentata contro Busi (vedere fotocopia allegata) in data 17 marzo 2000 in
risposta alla sua è stata prontamente esaminata ed in data 15-5-2000 mi è stata
notificata la richiesta di archiviazione della Dr. M. M. (vedere allegata
fotocopia). Ovviamente ho presentato subito una motivata opposizione (vedere
allegata fotocopia) al GIP.
Ciò
premesso devo constatare, dall'esame personale dei fatti documentati, che
esiste in Italia un differente trattamento giudiziario.
Chi
è portavoce di certi valori definiti dalle espressioni utilizzate
televisivamente da Aldo Busi "Tutti i preti sono culatoni!….Ma se anche un
adulto fa una sega ad un ragazzino di 13 anni, chi se ne frega! Ma dov'è il
male sociale?….Io ho vissuto l'infanzia con nonni, zii, padri che sollevavano
bambini di 2 o tre anni, dal bagnetto e poi si infilavano il pisellino in
bocca. E' una cosa che si faceva normalmente…" riceve un trattamento ben diverso da chi si sforza di tutelare i
valori morali, soprattutto a difesa dei minori.
Tanto
vi comunico per le Vs. opportune valutazioni e gli eventuali interventi del
caso.
Chiedo
cortesemente d'essere informato sull'esito di questo mio esposto.
Distinti
saluti.
Dr.
Arrigo Muscio
Decreto di
fissazione procedimento in camera di consiglio
In data 8 giugno 2000 il Giudice per le Indagini
Preliminari dott. B.C. fissa un'udienza in camera di consiglio per il giorno
22-11-00 "…in quanto è stata proposta tempestiva opposizione della Parte offesa…"
In data 27 11 2000 lo stesso Giudice pronuncia la
seguente ordinanza.
"…sulla richiesta del Pubblico Ministero di
archiviazione nei confronti di Aldo Busi, in ordine alle ipotesi di reato di
calunnia e di diffamazione, presentata il 22 aprile 2000;
letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,
osserva di fatto e in diritto:
in data 17 marzo 2000 il dott. Arrigo Muscio
presentava denuncia per calunnia e diffamazione nei confronti del noto
scrittore Aldo Busi; il denunciante narrava che, in un precedente atto di
denuncia-querela, il Busi aveva sostenuto che un precedente esposto,
proveniente dal Muscio, nella sua qualità di presidente dell'A.Ge. (ed avente
per oggetto asserite violazioni di legge avvenute nel contesto di una
trasmissione televisiva, ad opera del Busi, ospite della trasmissione, e dal
conduttore Maurizio Costanzo), conteneva la dolosa falsa attribuzione a lui di
fatti-reato mai commessi (costituendo così violazione dell'art. 368 c.p.);
continuava il Muscio affermando che da una semplice lettura del suo primo
esposto si evince la dolosa falsità dell'assunto del Busi, il quale peraltro,
non pago di calunniarlo, aveva usato espressioni gravemente lesive del suo
onore e della sua reputazione.
A seguito della opposizione dal Muscio avverso la
richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, le parti hanno illustrato
oralmente i motivi delle loro rispettive conclusioni.
Quanto al reato di calunnia:
La conclusione del Pubblico Ministero deve essere
condivisa; ed invero perché possa configurarsi il delitto di calunnia occorre
che la incolpazione abbia per oggetto un fatto (corrispondente ad una
fattispecie incriminatrice astratta) falso; al contrario nel caso che ci occupa
la accusa (di calunnia) formulata dal Busi prende le mosse dalla enunciazione
di un fatto vero (la presentazione, da parte del Muscio, di un esposto,
peraltro allegato in copia alla denuncia-querela); pertanto appare del tutto in
conferente, ai fini che ci occupano, l'accertamento se la prospettazione
giuridica del Busi sia fondata, ovvero se essa derivi, come sostiene l'odierno
opponente, da una erronea interpretazione del contenuto dell'originario esposto
(quesito la cui risoluzione spetta al giudice chiamato a decidere nel merito
del procedimento originato dalla denunzia del Busi); in altri termini, una
volta che sia certa la veridicità del fatto denunciato, è del tutto irrilevante
l'eventuale accertamento della erroneità della valutazione di tale fatto
compiuta dal denunciante ad integrare, in capo al medesimo, il reato di
calunnia.
Quanto al reato di diffamazione:
Nel corpo della sua denuncia-querela (destinata
quasi inevitabilmente ad essere conosciuta, come in effetti è avvenuto, da una
pluralità di persone) il Busi attribuisce al Muscio, in forma alternativa, o
una opacità intellettiva ("mente non lucida") di intensità tale da
renderlo "non responsabile delle proprie azioni", ovvero una
cosciente volontà di calunniarlo, "con propositi dolosamente
fanatici"; in altri termini esprime giudizi sulla personalità del Muscio,
sicuramente lesivi della sua rispettabilità - il Muscio è tacciato di essere
incapace di intendere e di volere, oppure spinto nel suo agire da un movente
("propositi") improntato a mala fede ("dolosamente"), come
a faziosità, intolleranza e incapacità critica ("fanatici") - e
perciò forniti di evidente carattere diffamatorio;
P.Q.M.
Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;
DISPONE
l'archiviazione del procedimento n. 4641/00
R.G.N.R., limitatamente alla ipotesi criminosa di cui all'art. 368 c.p.;
NON ACCOGLIE
la richiesta di archiviazione, disponendo che il
pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di legge; dispone la
immediata restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.
Così deciso in Brescia il 27 novembre 2000
Atto di citazione
per danni da parte del giudice per le indagini preliminari dott. E. Q.
Il 30 giugno il giudice per le indagini preliminari
dott. E. Q. mi cita presso il Tribunale civile di Venezia per danni per un
miliardo (l'udienza si terrà il 13 dicembre 2000) in quanto si è ritenuto
offeso dal mio esposto del 17 gennaio 2000 del quale ha riportato alcuni brani
nel suo atto di citazione che non riporto in quanto di proprietà e di
competenza del giudice stesso. Atto che dimostra a mio pare una inimicizia
grave nei miei confronti. Ma ciò non gli ha impedito di giudicarmi in data
successiva al mio esposto, nonostante la ricusazione, nel caso Busi. Non solo
ma anche in data 24 maggio mi ha giudicato nel seguente caso.
Memoria difensiva
"Tribunale di Venezia
Nella causa promossa con atto di citazione dal dott.
E. Q., con gli avv.ti E.C. del foro di
Venezia e P. M, del foro di Brescia
ATTORE
CONTRO
Dott. Arrigo Muscio, con gli avv.ti Enzo Bosio del
foro di Brescia e Gian Paolo Cappelletti del foro di Venezia (per delega a
margine del presente atto)
CONVENUTO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER IL CONVENUTO
Si costituisce col presente atto il dott. Arrigo
Muscio contestando le deduzioni avversarie in quanto infondate in fatto e
diritto.
Rileva infatti parte attrice che il dott. Muscio
avrebbe abusato del proprio diritto cagionandogli pregiudizio avendo lo stesso
usato in modo anormale il proprio diritto, travalicando la normale prudenza e
diligenza in concreto necessarie per l'esercizio del diritto.
Sussistendo dunque in capo al Muscio un
comportamento connotato dal dolo o comunque dalla colpa grave che concretano
l'abuso di diritto, lo stesso è responsabile del danno causato all'attore, in
particolare essendo l'atto lesivo idoneo a condizionare negativamente
l'attività futura dell'offeso.
L'attore sostiene che le singole affermazioni del
Muscio nell'esposto pur non essendo di per sé, prese singolarmente,
particolarmente gravi, tuttavia il quadro complessivo dell'esposto delinea una
situazione gravissima di danno.
In ultima analisi l'attore, sostenendo che le
domande svolte dal convenuto nel citato esposto sono insinuazioni gravi, chiede
che lo stesso venga condannato a risarcire il danno causatogli essendo
esistente prova piena della rilevanza ex art. 2043 c.c. della condotta
dell'attore e dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del Muscio e
l'evento dannoso.
In relazione alle considerazioni di controparte va
rilevato innanzitutto che le domande effettuate nell'esposto per cui vi è causa
sono semplici richieste di chiarimenti che un semplice cittadino ignaro delle
questioni di diritto e del funzionamento della giustizia rivolge ad organi che
lui ritiene competenti.
Per capire l'intenzione del Muscio è necessario
infatti entrare nella mentalità del semplice cittadino per il quale alcuni
fatti risultano incomprensibili.
Invero, la mancata riunione di due procedimenti
aperti per lo stesso fatto a distanza di due giorni, (e non il cambio di GIP
come sostiene l'attore) la sostituzione nello stesso processo di ben tre
Giudici in pochi mesi, la mancata considerazione da parte del Giudice delle
sentenze di un Giudice superiore, la mancata indicazione di alcuni elementi di
fatto in una sentenza per altro emersi nel processo, gli apprezzamenti del
Giudice sulla moralità Cristiana del cittadino, la mancata celebrazione
dell'udienza pubblica nella stessa mattinata solo per un processo e non per
quelli svoltisi in precedenza, sono domande relative a fatti per i quali gli
operatori del diritto possono agevolmente
rispondere, ma che lasciano incredulo il semplice cittadino che non
calca quotidianamente le scene dei Tribunali italici.
Chiarito dunque che si tratta di semplici domande,
alle quali per altro oggi il dott. Muscio pare non abbia avuto risposta, pare a
questa difesa che non sussista in alcun suo elemento l'abuso del diritto che
paventa parte attrice.
Infatti sarebbe permanete deleterio per la libertà
del cittadino se oggi non potesse più rivolgere domande sul funzionamento
dell'amministrazione della giustizia o della pubblica amministrazione in genere
senza incorrere in vicende come quella che oggi deve affrontare il dott. Muscio
Arrigo.
Per altro i toni usati dal convenuto nel suo esposto
sono chiaramente pacati, senza astio nei confronti del Giudice, ma decisi nel
chiedere risposta su incontestabili dati di fatto (vero è che il dott. Muscio
non ha sporto querela per le affermazioni insinuanti riportate nella sentenza
del processo L.G. " Va infatti tenuto conto come il dott. Muscio che si
qualifica Presidente dell'Associazione Genitori Cattolici in una lettera al
direttore pubblicata sul Giornale di Brescia venerdì 19-3-1999 parlando delle
adozioni da parte di coppie gay esprime concetti che certamente potrebbero
indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto evangelico di
amare il prossimo come se stessi").
Sulla diligenza e la prudenza nell'uso del proprio
diritto da parte del convenuto basti considerare che il Muscio non avrebbe
potuto rivolgersi se non agli organi interpellati per poter ottenere risposte
ai suoi quesiti.
In sintesi il convenuto non ha in alcun modo
superato i limiti, con la sua azione, del contenuto del diritto stesso.
Sull'asserita malafede del convenuto perché ha
inviato l'esposto ad organi incompetenti basti osservare come tutti questi
organi costituzionalmente siano interessati all'amministrazione della Giustizia
(compreso il Presidente della Repubblica), fatto che sta dunque a dimostrare
come il convenuto abbia voluto esclusivamente avere delle risposte su un
funzionamento della Giustizia che lo stesso ha ritenuto incomprensibile.
Fra l'altro si contesta, come invece afferma parte
attrice, che il Muscio abbia mai usato l'espressione "condotta non
trasparente", del Magistrato, fatto questo che connota come parte attrice
sia costretta ad usare eufemismi per dimostrare la malafede del Muscio.
Sull'elemento soggettivo dell'illecito si contesta
che l'atto del convenuto possa nuocere negativamente all'attività del dott.
Q.E.
Pare inoltre strano che, come ritiene parte attrice,
l'aver seguito il codice di procedura penale nelle sue indicazioni, possa
portare nocumento futuro al dott. Q.E., ma pare anzi che proprio questo stia ad
indicare come nessun danno ma solo apprezzamenti possano derivare dall'esposto
del Muscio all'attore.
Pretendere poi che il Muscio sia a conoscenza del
contenuto e della portata processuale della ordinanza del presidente dei G.I.P.
del Tribunale di Brescia pare veramente eccessivo al fine di dimostrare la sua
malafede.
Nessuna insinuazione dunque ma solo semplici domande
sullo strano funzionamento della giustizia da parte di un semplice cittadino,
che fra l'altro attende semplici risposte.
Da ultimo si contesta che comune il dott. Q.E. abbia
o possa subire danni dall'esposto del convenuto, ritenendo infondate in fatto
ed in diritto le considerazioni sul punto di parte attorea.
Tutto ciò premesso i sottoscritti chiedono che
l'Ill.mo Tribunale voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
In
via preliminare: a) ritenuta l'insussistenza in capo al convenuto della illegittimità-illiceità
della condotta, respingere le domande attoree tutte, perché infondate in fatto
ed in diritto;
b) ritenuta l'infondatezza delle pretese fatte valere da controparte anche in
relazione alla richiesta di risarcimento dei danni sofferti o da soffrire,
rigettarle con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria: disporre l'audizione dei testi,
da indicare, sui fatti di causa.
Si produce:
-
atto
di citazione notificato;
Brescia-Venezia, 22/9/2000
Avv. Enzo Bosio
Avv. Gian Paolo Cappelletti
Spett.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio………sporgo
denuncia-querela nei confronti del sig. T. D. per le seguenti ragioni.
In data 28-5-1999 ho inviato una lettera aperta alle
Autorità (vedere copia allegata)[20]
riguardo al concerto in Italia di Marilyn Manson. Il giornale telematico
Pathway Journal ha pubblicato la mia lettera nel numero di giugno 1999 (vedere
allegata riproduzione parziale della pagina internet del medesimo). Domenica 20
giugno 1999 la direzione del giornale mi ha spedito una e-mail contenente la
lettera inviata alla medesima direzione da parte del sig. D. T. (vedere copia
allegata).
Il sig. T.D. ha usato nei miei confronti le seguenti
espressioni denigratorie e diffamatorie della mia persona "…Trovo
stupido e codardo da parte sua scrivere una lettera del genere ed inserirla in
un sito di quattro soldi….lei sotto sotto, forse nel suo inconscio, adora la
figura perversa di Manson ed è portato così a fargli pubblicità
gratuita….".
Ciò premesso, poiché il sig. D. T. con affermazioni
inerenti alla mia persona che sono denigratorie, insinuanti e totalmente in
contrasto con quanto traspare dai miei libri, dai miei articoli e dal sito
internet dell'Associazione che presiedo, mi ha pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente il sig. D. T. per violazione dell'art. 595 C.P., alla luce anche
delle sentenze Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V,
sent. 08848 del 5-8-1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud.
7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d'essere avvisato ai sensi dell'art.
408 C.P.P. in un'eventuale ipotesi di archiviazione.
Brescia 29-6-1999
In fede
Dr. Arrigo Muscio
Un'altra sorpresa
Poiché
di quella denuncia non seppi più nulla mi informai al riguardo e scoprii che,
senza tener conto della mia richiesta d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi
di archiviazione, la stessa fu archiviata su richiesta del PM dott. S. e dal Giudice per le indagini preliminari
Dott. E. Q.
Ciò
fece scattare la seguente denuncia-querela da parte mia.
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo……….sporgo
denuncia-querela per omissione di atti ufficio ai sensi dell'art. 328 C.P. nei
confronti dei responsabili della omessa notifica (da me richiesta espressamente
ai sensi dell'art. 408 C.P.P. nella mia denuncia-querela del 29-6-1999 contro
D. T. per diffamazione), per omissione d'atti d'ufficio e per abuso d'ufficio
nei confronti del Giudice per le indagini preliminari Dr. E. Q. per i fatti che
seguono.
In data 25-9-2000 ho controllato la situazione della
mia denuncia-querela per diffamazione presentata il 29-6-1999 contro T. D.
(vedere allegata fotocopia) - Pr. Pen. 2300/SV/99, GIP 5509/00.
Con sorpresa ho scoperto che la stessa era stata
archiviata in data 24 maggio 2000 dal Gip Dr. E.Q. (vedere fotocopia allegata),
su richiesta del P.M. Dr. P. S. (vedere allegata fotocopia).
Nella mia denuncia-querela (vedere allegata
fotocopia) avevo espressamente indicato d'essere avvisato ai sensi dell'art.
408 C.P.P nell'eventuale ipotesi di archiviazione. Nonostante tale espressa
indicazione non mi è pervenuta alcuna
notifica e ciò mi ha impedito di presentare opposizione nei termini
consentiti. Azione che avrei sicuramente intrapreso sia per l'evidente
contenuto diffamatorio delle espressioni usate da D.T. sia per l'intervento del
Gip Dr. Q. da me precedentemente ricusato.
Devo infatti far notare che il Dr. Q. E., anziché
astenersi dal giudizio per le motivazioni risultanti da documentazione allegata
e di seguito riassunte, ha decretato l'archiviazione della mia denuncia-querela
(vedere allegata fotocopia).
In data 30 giugno 2000 (circa un mese dopo
l'archiviazione del procedimento in oggetto) il Dr. E. Q. mi ha citato in
giudizio presso il Tribunale di Venezia (vedere allegata fotocopia) in
riferimento al mio esposto del 17-1-2000 (da lui parzialmente riportato
nell'atto di citazione) presentatogli in allegato alla richiesta di ricusazione
ai sensi dell'art. 36 C.P.P. comma H.
Quest'atto di citazione dimostra in maniera
inequivocabile che il Dr. Q. doveva necessariamente astenersi dal giudicarmi
nel caso Busi (caso successivo alla presentazione dell'esposto) non solo ai
sensi dell'art. 36 C.P.P. comma H (sul quale la Corte d'Appello si era
dichiarata incompetente), ma anche ai sensi dei commi C (il dr. Q. aveva, in
maniera insinuante e per me - Presidente di un'Associazione di genitori
cattolici e autore di numerose pubblicazioni di carattere teologico - offensiva
"….in una lettera al direttore pubblicata sul Giornale di Brescia Venerdì
19-3-1999 parlando delle adozioni da parte di coppie gay Muscio esprime concetti
che certamente potrebbero indurre un lettore non cattolico a ritenere violato
il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi….",
richiamato nella sua sentenza un mio articolo, senza riportare le frasi o le
espressioni da me utilizzate, sulle adozioni gay che non c'entrava con
l'oggetto della causa ed aveva poi giudicato successivamente, nonostante la
ricusazione, nel caso Busi che si dichiara pubblicamente omosessuale) e del medesimo articolo "…se vi è
inimicizia grave tra lui…e una delle parti…". Citarmi in giudizio per un
miliardo, ritenendosi offeso dal mio esposto nel quale ponevo delle semplici e
legittime domande alle Autorità costituzionalmente competenti, rientra
senz'altro, a mio parere, nell'ipotesi prevista dalla normativa citata.
Nonostante il Dr. Q. si sentisse offeso dal mio
semplice esposto al punto da citarmi in giudizio per un miliardo, anziché
astenersi ai sensi dell'art. 36 C.P.P. commi D e H dal giudicarmi nel caso
Busi, mi ha giudicato per ben due udienze successive emettendo alla fine
un'ordinanza. Inoltre il Dr. Q. ha giudicato anche la mia denuncia-querela
contro T. D. e in oggetto senza astenersi e senza che mi venisse (in violazione
dell'art. 408 C.P.P.) notificata la richiesta di archiviazione, pur sentendosi
offeso dal mio precedente esposto del 17-1-2000.
Tale comportamento dimostra in maniera
inequivocabile, in base all'esame globale di tutta la documentazione,
l'atteggiamento persecutorio assunto dal giudice Dr. Q. E. nei miei confronti.
Atteggiamento che tra l'altro evidenzia una singolarità di giudizio la quale
non ravvisa mai estremi di diffamazione nei miei confronti, nonostante quanto
riportato nei miei precedenti esposti (persino nel caso dell'attribuzione di un
mio inesistente scritto offensivo!), mentre ravvisa, con puntigliosa ricerca di
sentenze della giurisprudenza che appartengono ad un lontano passato e che ben
si adatterebbero per le mie denuncie di diffamazione, un atteggiamento
diffamatorio (come dimostrato dalla sua citazione in giudizio nei miei
confronti) nel mio esposto del 17-1-2000 nel quale ho posto, come cittadino e
presidente di un'associazione di cittadini di uno Stato di Diritto, delle
semplici domande alle Autorità costituzionalmente competenti su quanto
capitatomi. Domande che, alla luce di quanto segnalatoVi in seguito (compreso
quest'ultimo esposto), acquistano maggiore legittimità. Impedire o frenare,
infatti, l'esercizio di tali domande costituirebbe sicuramente un pericoloso
segnale di dittatura dato che un sano esercizio di democrazia prevede la
possibilità di interrogare le istanze superiori in riferimento a certi
accadimenti.
Chiedo di conseguenza, alla luce di quanto esposto,
che vengano perseguiti per omissione d'atti d'ufficio i responsabili della
omessa notifica della richiesta di archiviazione e il Dr. Q. E. per omissione
d'atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 C.P. e per abuso d'ufficio ai sensi
dell'art. 323 C.P.
Domando, inoltre, si sensi dell'art. 408 C.P.P.
d'essere avvisato nell'eventuale ipotesi di archiviazione.
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
Brescia, 9 ottobre 2000
Si allega:
Ø fotocopia denuncia-querela
contro D. T.
Ø fotocopia richiesta di
archiviazione del Dr. S. e decreto di archiviazione del Gip Dr. Q.
Ø fotocopia esposto del 17
gennaio 2000
Ø fotocopia esposto del 2-1-1997
Ø fotocopia lettera di V. L.
Ø fotocopia sentenza N. 826
del Dr. Q.
Ø fotocopia del Decreto di
fissazione del procedimento in Camera di Consiglio del 27-1-2000
Ø fotocopia della
dichiarazione di ricusazione del 24-3-2000
Ø fotocopia ordinanza del Dr.
Q. del 19-4-2000
Ø fotocopia esposto alle
Autorità del 28-4-2000
Ø fotocopia esposto alle
Autorità del 25-7-2000
Ø fotocopia atto di citazione
del 30-6-2000
COROLLARI
Accanto
a questi episodi principali vi sono altri fatti che, stando alla documentazione
riportata, debbono far riflettere seriamente, a mio parere di cittadino e di
presidente dell'Associazione Genitori Cattolici, quanti hanno a cuore il senso
della giustizia e l'effettiva sovranità popolare garantita dalla Costituzione.
Mi permetto di porre una legittima domanda al lettore : "Se i termini
usati nei miei confronti, per me insultanti e diffamatori, ma non per i PM ed i
GIP (fatte salve alcune eccezioni) fossero stati usati nei confronti dei
giudici che cosa sarebbe successo secondo voi, tenuto conto della richiesta di
risarcimento di un miliardo presentata dal Gip dott. E.Q. per un mio semplice e
legittimo esposto alle Autorità?"
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto 78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio…………..sporgo
denuncia-querela nei confronti del sig. M.S.
per le seguenti ragioni.
In data 19-3-1999 il Giornale di Brescia pubblicò
una mia lettera in qualità di presidente dell’Associazione Genitori Cattolici
(vedere copia allegata) in cui esprimevo il mio disaccordo in relazione alle
adozioni di bambini da parte di coppie gay per varie motivazioni contenute
nella medesima. Nella mia lettera rimandavo, per completezza d’informazione,
eventuali interessati al sito dell’Associazione che presiedo in cui nel link
“la nostra opinione” ho riportato, a giustificazione del nostro credo, oltre alle frasi bibliche dell’Antico e del
Nuovo Testamento inerenti al tema, anche il mio pensiero sull’infinita
misericordia di Dio (es. perdono e giustizia, la piscina di Siloe ecc.).
In data 28-3-1999 (nove giorni dopo) il Giornale di
Brescia ha pubblicato uno scritto del sig. M.S. (vedere copia allegata) con la
quale il medesimo contestava le mie opinioni.
Il M. nell’esprimere il proprio dissenso ha
utilizzato, travalicando il legittimo diritto di manifestare liberamente le
proprie idee, la seguente espressione che io considero chiaramente offensiva
della mia persona e del mio diritto ad esporre le mie opinioni: “...i toni
della lettera del 19-3 mi sono parsi particolarmente reazionari ed
ottocenteschi, quando non deliranti”.
Sia per il vocabolario e sia nell’accezione comune
il termine delirante evoca uno stato di farneticazione, di vaneggiamento, di
delirio; in poche parole un’incapacità di intendere e volere. Tant’è che
nell’interpretazione comune per opinioni deliranti s’intendono, anche in senso
figurato, quelle espresse da uno “giù di testa”, “che non sa più quel che
dice”.
Ciò premesso,
chiedo
a codesta Autorità giudiziaria di perseguire
penalmente il sig. M. S. per violazione dell’art. 595 C. P. e di eventuali
altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
Richiesta di
archiviazione
In data 16-11-1999 il PM dott. M.C. presenta una
richiesta di archiviazione "…in quanto l'articolo di per sé non appare
intrinsecamente offensivo e la critica,
anche se aspra, appare nei limiti della continenza…"
Opposizione
AL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
OGGETTO: Opposizione all'archiviazione presentata dal
Pubblico Ministero dott. M.C.
nei
confronti di M. S. - Proc. Pen. 1142/99 - 21
In riferimento alla richiesta di archiviazione,
notificatami in data 30 dicembre 1999, presentata dal Pubblico Ministero dott.
M. C. nei confronti di M. S. (Proc. Pen. 1142/99-21), da me querelato per
diffamazione il 30-3-1999, mi oppongo e chiedo il rinvio a giudizio del M. per
le seguenti motivazioni:
1)
l'espressione
usata dal M. "…i toni della
lettera del 19-3-1999 mi sono parsi particolarmente reazionari ed
ottocenteschi, quando non deliranti…." nel suo scritto pubblicato
sul Giornale di Brescia il 28-3-1999 (copia allegata alla mia denuncia-querela)
in riferimento ad una mia lettera pubblicata sul Giornale di Brescia il
19-3-1999, da lui non condivisa, non costituisce un esercizio del diritto di
critica, ma un'offesa in quanto sia secondo il vocabolario e sia nell'accezione
comune il termine delirante evoca uno stato di farneticazione, di
vaneggiamento, di delirio; in poche parole un'incapacità d'intendere e di
volere. Tant'è che nell'interpretazione comune per espressioni o toni deliranti
s'intendono, anche in senso figurato, quelli espressi da uno "giù di
testa", "che non sa più quello che dice". Tale espressione
supera quindi ampiamente il diritto di critica ed ai sensi delle sentenze Cass.
Pen., 16 ottobre 1972, sez. V, n. 811 - Cass. Pen., sez. V, 21 febbraio 1975,
n. 2132 costituisce diffamazione. Considerare non diffamatoria tale espressione
permetterebbe a chiunque di usarla nei confronti di quanti non la pensano alla
stessa maniera in una gara nel giudicare delirante tutto quanto non conforme
alle proprie idee (es. sentenze della magistratura, decisioni delle autorità,
opinioni varie ecc.);
2)
e'
da tenere inoltre presente che nella mia lettera pubblicata sul Giornale di
Brescia il 19-3-1999 criticavo l'opinione espressa da un Ministro della
Repubblica che si era dichiarato favorevole all'adozione di bambini da parte di
coppie gay. La mia critica, in qualità di presidente dell'Associazione Genitori
Cattolici, si basava su vari argomenti: da un punto di vista religioso (Papa
Giovanni Paolo II più volte ha criticato le coppie di fatto, considerando
lecite e degne di tutela solo quelle basate sul matrimonio tra un uomo ed una
donna), costituzionale, naturale, di offesa al ruolo della donna e
pedagogico-scientifico. Considerare deliranti tali mie opinioni significa
giudicare, analogicamente, anche delirante tutto quanto giustificativo di tali
mie critiche (quindi la Sacra Scrittura, il parere del papa, la Costituzione,
l'opinione di pedagogisti ecc.) con grave scadimento della scala dei valori.
Ciò premesso e tenuto pure
conto dell'art. 6 comma 1 della "Convenzione per la Salvaguardia per i
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", chiedo il rinvio a
giudizio del Sig. M. S. per violazione dell'art. 595 C.P.e di eventuali altre
norme non citate.
In fede
Dr. Arrigo Muscio
Archiviazione
Passano i mesi e poichè non ricevo alcuna
comunicazione al riguardo mi informo in merito e scopro che il procedimento è
stato archiviato in data 26-1-2000 dal Gip Dott. S. per i seguenti motivi
"….rilevato che le argomentazioni contenute nella richiesta del pubblico
ministero, da intendersi qui per intero trascritte, sono condivisibili da
questo giudice; rilevato che la opposizione è inammissibile in quanto ha come
oggetto solo valutazioni critiche all'operato del PM, visti gli art. 409-411
c.p.p. ….dichiara inammissibile la opposizione della persona offesa…."
Altra querela
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O PRETURA DI BRESCIA
Via Vittorio Emanuele II, 28
Brescia
Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio………….presento una
denuncia-querela nei confronti del Sig. A.F. per i fatti qui di seguito
esposti.
Venerdì 19 marzo 1999, nella rubrica "lettere
al Direttore", è stata pubblicata una mia lettera con il titolo "Le
adozione da parte di coppie gay" (vedere fotocopia allegata).
Lunedì 22 marzo 1999 il sig. A.F. mi ha spedito,
tramite posta elettronica, una lettera di insulti con oggetto: idiota. Nella sua breve lettera ha
utilizzato gli epiteti
"…..delirante lettera…di un'idiozia assolutamente clamorosa…".
L'intento insultante del mittente è comprovato dal finale "…con disprezzo…".
Ciò premesso, poiché considero tale lettera
fortemente offensiva ed insultante della mia persona, anche alle luce di
numerose sentenze della Corte di Cassazione,
chiedo
a codesta Autorità di perseguire penalmente il
mittente sig. A.F. per violazione dell'art. 594 C.P e di eventuali altre norme
non citate.
Domando, inoltre, d'essere avvisato ai sensi
dell'art. 408 C.P.P. nell'eventuale ipotesi di archiviazione.
In fede
Dr. Arrigo Muscio
Richiesta di
archiviazione
In data 25 settembre 2000 invio un fax al Pubblico
Ministero dott.ssa M.M. (lo stesso magistrato che si è occupato delle mie due
querele contro Busi) per sapere qualcosa in merito alla denuncia presentata
circa un anno e sei mesi prima.
La risposta del magistrato è la seguente "In
data odierna (3-10-2000) ho definito il procedimento con richiesta di archiviazione
non essendo stato compiutamente identificato l'autore del fatto. Si comunichi
all'istante". In data successiva mi viene, infatti, notificata la
richiesta di archiviazione perché "…l'indagato non è stato compiutamente
identificato ed è ormai decorso il termine per le indagini"
Opposizione
AL
GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
OGGETTO: opposizione alla richiesta di archiviazione
presentata dal pubblico ministero dott.ssa M. M. notificatami il 13-11-2000
In riferimento alla richiesta di archiviazione
presentata dal Pubblico Ministero Dott.ssa M. M., notificatami il 13-11-2000,
riguardo alla mia denuncia-querela del 23 marzo 1999 contro A.F. (Rif. Proc.
Pen 10453/b/99 Mod. 22) per le gravi
ingiurie di quest'ultimo mi oppongo per i seguenti motivi:
a)
dall'esame
del fascicolo non risulta che siano state fatte le debite ricerche presso il
provider per ottenere l'indirizzo di A.F., ricavabile dall'indirizzo di posta
elettronico (omiss.) risultante automaticamente dall'e-mail inviatami.
b)
Quanti
utilizzano internet sanno che è necessario compilare un modulo di iscrizione
contenente gli estremi identificativi corredati da un documento di
riconoscimento onde ottenere gli indirizzi di posta elettronica e gli accessi
alla connessione. Il mittente delle ingiurie Sig. A.F., con il relativo
indirizzo di posta elettronico, risulta chiaramente dalla copia dell'e-mail
inviatami ed allegata alla mia denuncia-querela.
c)
La
polizia postale informatica di Brescia, di Milano oppure i Carabinieri
informatici sarebbero stati in grado (e lo sono tuttora) di identificare con
esattezza ed immediatezza il mittente delle offese.
Ciò premesso chiedo al Signore Giudice di respingere
la richiesta di archiviazione, di ordinare le indagini necessarie presso il
provider per ottenere l'indirizzo di
A.F. e di disporre il rinvio a giudizio del medesimo.
In fede
Dr. Arrigo Muscio
Brescia,
17 novembre 2000
Considerazioni
Mi
chiedo solo, come cittadino, se le indagini le dovevo fare io?
Dulcis in fundo
Dal
mese di agosto 2000 sto subendo, in questo Bel Paese democratico, una serie
costante di tentativi di intrusione da parte di hacker, come risulta da una
apposita denuncia dettagliata, presentata prontamente nel mese di agosto.
Questi
tentativi dimostrano inequivocabilmente che quanti fanno stecca nel coro danno
fastidio ed alla faccia del buonismo, del
solidarismo e del "volemoce tanto bene" si tentano di neutralizzare,
come insegna eternamente la Sacra Scrittura, le "…voci che gridano nel
deserto…".
"C'è Dio che fa giustizia sulla terra!"
Sal. 58,12
Gli
aggiornamenti che seguono sono intervenuti in data successiva alla stesura
del dossier giustizia |
Ø
In
data 29-1-2001 mi è stata notificata, con decreto del Giudice per le indagini
preliminari dott. C. B., la fissazione dell'udienza, prevista in data 21 marzo
2001 presso il Tribunale di Brescia, relativa alla mia denuncia-querela
contro il direttore del Giornale di Brescia dott. G. B. L.. In data 22 marzo 2001 è stata emessa l'ordinanza, relativa alla mia denuncia-querela,
che " non accoglie la richiesta di archiviazione, disponendo che il
pubblico ministero formuli l'imputazione nei termini di legge"
contenente la richiesta di rinvio a giudizio del direttore del Giornale di
Brescia dott. Lanzani Giambattista.
Ø
In
data 29-1-2001 mi è stata notificata, a firma del Giudice per le indagini
preliminari dott. F. M., la fissazione dell'udienza, prevista per il giorno
23-3-2001 presso il Tribunale di Brescia, relativa alla mia denuncia-querela
contro F.A.
Ø In data 21-11-2000 è stato
emesso dal Giudice per le indagini preliminari dott. F. M. un decreto penale di
condanna (N. 3164/00) nei confronti di Aldo Busi relativo alla mia denuncia-querela del 15-7-98"...perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso con ripetute telefonate per
biasimevole motivo recava molestia a D. G. I. e M. A. e minacciava di un
ingiusto danno Muscio Arrigo dichiarando alla di lui madre che era sua
intenzione distruggerlo pubblicamente e che avrebbe fatto girare per tutta
Brescia la copia del suo esposto per sputtanarlo"
Ø In data 13-2-2001 è stato
emesso dal Giudice per le indagini preliminari dott. M. V. un decreto penale di
condanna (N. 555/01) nei confronti di Aldo Busi relativo alla mia denuncia-querela del 17 marzo 2000 "....perchè
con denuncia presentata alla procura di Brescia offendeva l'onore e la
reputazione di Muscio Arrigo attribuendogli - una mente non lucida -, dei
propositi dolosamente fanatici e una cosciente volontà di calunniarlo"
UFFICIO DEL
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Dott. C. B.
Visti gli atti del procedimento N. 3170/99 R.G.
G.I.P. nei confronti di Lanzani Giambattista,
per il reato di cui all'art. 595 e 596 bis c.p.;
letta la richiesta 16 gennaio 2001 del Pubblico
Ministero dia archiviazione della notizia di reato nei confronti di Lanzani
Giambattista;
letti gli atti del processo, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che, nella prospettazione del denunciante
Arrigo Muscio, la pubblicazione dell'articolo in questione non risultava lesiva
della sua reputazione per le espressioni pesantemente critiche rivolte alla sua
persona (integralista cattolico che non ha nulla da invidiare agli integralisti
islamici, fuori della tempo presente) o alla sua prosa (stanchi ritornelli,
segni evidenti di senili frustrazioni), bensì per avergli attribuito fatti
(avere scritto una lettera al direttore con determinati contenuti) e sentimenti
(rabbia e fastidio nei confronti degli immigrati) non veri;
rilevato che, come ammette lo stesso Pubblico
Ministero, è pacifico in causa che nella rubrica delle "lettere al
direttore" del Giornale di Brescia non sono stati mai pubblicati scritti
del Muscio sull'argomento;
atteso che, come noto, la costante giurisprudenza di
legittimità insegna che, per aversi lesione dell'onore o reputazione (o, in
altri termini, della personalità morale) di taluno, occorre che il fatto a lui
(sia pure falsamente) attribuito, rivesta i caratteri della riprovevolezza, sia
cioè tale da comportare, nell'opinione dei destinatari della comunicazione, un
giudizio di disistima, ovvero di indegnità morale e/o professionale (Cfr. Cass.
Pen. V, N 3467 del 16 aprile 1984); tanto che va distinta dalla offesa alla
reputazione la mera lesione del diritto alla c.d. "identità
personale" (da individuarsi nella distorsione, alterazione o travisamento
dell'effettivo patrimonio politico,
intellettuale, sociale, religioso, ideologico, professionale della persona),
lesione astrattamente idonea a concretare un mero illecito civile (cfr. Cass.
Pen. Sez. V n. 849 dell'1 febbraio 1993);
atteso che, peraltro, nel caso di specie, la
esternazione e il sentimento (falsamente) attribuiti, in quanto contrari ai
principii fondanti la civile convivenza (e come tali recepiti dalla Carta
Costituzionale, che sancisce che "tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale….senza distinzione di razza, di lingua,
di religione"), con modalità tali da dipingerli come "odio" nei confronti del prossimo,
da identificarsi negli immigrati sopra menzionati, è tale da ingenerare nel
lettore un giudizio che si riverbera non già sul patrimonio religioso o ideologico,
bensì sulla stessa personalità morale del querelante;
ritenuto, quanto alla sussistenza dell'elemento
soggettivo della fattispecie ipotizzata, che la pubblicazione era stata
preceduta dalla richeista di smentita (di una precedente pubblicazione di
analogo tenore) di cui al documento ai fgg. 9-11;
P.Q.M
Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.;
non accoglie la richiesta di archiviazione,
disponendo che il pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di
legge.
MANDA
Alla Cancelleria per l'immediata restituzione degli
atti all'Ufficio del Pubblico Ministero in sede.
Brescia,
22 marzo 2001
Ø
In
data 22-5-2001 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia
dott. F. M. ha archiviato la denuncia presentata da
Aldo Busi nei miei confronti in risposta ad un mio
esposto. Il GIP ha accolto la richiesta di archiviazione presentata per ben
due volte dal P. M. dott. F. S. A tali
richieste di archiviazione si era opposto Aldo Busi.
[1] Libero 6-12-2000, pag.3
SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto
78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo…………………….sporgo
denuncia-querela nei confronti del sig. S. M. per le seguenti ragioni.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera al direttore del Sig. S. M. con il titolo “La coscienza
dei cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere all.
fotocopia). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. scrive: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una
piccola associazione di genitori che,
per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della
stessa: “......Ora se almeno un
bresciano ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S.
e C. per primi, al posto di augurarsi la
libertà di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si
facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto
risolto....”. Tra le due frasi in oggetto lo S. racconta un episodio di povertà
e miseria che qualunque persona di buon cuore considererebbe sicuramente un
caso di immediata solidarietà, decantando un atteggiamento di vera solidarietà
cristiana che insinua contrapposto ad una mia non definita presa di posizione
(che comunque lui sintetizza con l’espressione dispregiativa “...per fortuna, non ha nulla a che fare con
l’Age...”) mediante una lettera “fantasma” ospitata sul Giornale di Brescia
sul fenomeno immigrazione. Ad un certo punto della sua lettera, insinuandolo
anche come mio pensiero, vista la premessa del suo scritto, lo S. afferma
che“...Non serve nascondersi dietro un dito o una camicia verde: il povero è
tale per il nostro egoismo. Credere che
il problema degli immigrati si risolva con la cacciata dei mendicanti o con la
chiusura delle frontiere è pura miopia....”. Ed in quale lettera fantasma
ospitata dal Giornale di Brescia io abbia espresso tale opinione lo S. non lo
dice.
Ciò premesso:
1) 1) nonostante abbia personalmente fatto minuziose ricerche nel mio
archivio, il Giornale di Brescia non ha mai ospitato, salvo errore, una mia
lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell’immigrazione come invece
dichiarato dal Sig. S. il quale, infatti, non ha citato né la data della mia presunta
lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario fare in caso di
contestazione;
2) 2) il Sig. S. con l’espressione dispregiativa “...presidente di una piccola associazione di genitori che, per
fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age...” ha chiaramente diffamato la
mia persona insinuando chissà quali comportamenti o opinioni da parte mia in
contrasto con la necessaria solidarietà cristiana ed umana;
3) 3) il sig. S. con la sua affermazione iniziale in riferimento ad una mia
lettera fantasma pubblicata sul Giornale di Brescia (della quale, come ripeto,
non ha citato alcun riferimento) relativa al problema immigrazione, seguita da
un episodio di povertà e miseria da lui raccontato, insinua che io ce l’abbia
con gli immigrati. E ciò è totalmente falso!
4) 4) Infine lo S. con l’espressione finale della lettera “...al posto di augurarsi la libertà di -
recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri” mi ha
attribuito una frase che non ho mai usato.
Ciò premesso, poiché il sig. S. con affermazioni
inerenti alla mia persona che sono false, denigratorie ed insinuanti, mi ha
pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità giudiziaria di perseguire
penalmente il sig. S. M. per violazione dell’art. 595 C. P., alla luce anche
delle sentenze Cass. Pen., sez. V 23 novembre 1981, n.10512; sez. V, sent. 08848 del 5-8-92 (ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud.
7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.
Brescia, 2 aprile 1999
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
[3] SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto 78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Arrigo Muscio………………… sporgo
denuncia-querela nei confronti del sig. T. G. per le seguenti ragioni.
In data 12-4-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!”
(vedere all. fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di
Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva
critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni
occasione cattolici, quali il dott.
Muscio e il signor G. C., che
manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due signori
odiano il prossimo come se stessi
Ciò
premesso:
1) nonostante abbia personalmente fatto minuziose
ricerche nel mio archivio, il Giornale di Brescia non ha mai ospitato, salvo
errore, una mia lettera od un mio parere rispetto al fenomeno dell’immigrazione
come invece dichiarato dal Sig. G. il quale, infatti, non ha citato né la data
della mia presunta lettera, né il mio pensiero in proposito com’è necessario
fare in caso di contestazione;
2) io non ho mai scritto lettere che
“manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si
deducesse “odio verso il prossimo e me stesso” come invece scritto dal G..
Ciò premesso, poiché il sig. T. G. con
affermazioni inerenti alla mia persona che sono false e denigratorie, mi ha
pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente il sig.. G. T. per
violazione dell’art. 595 C. P., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez.
sent. 08848 del 5/8/1992
(Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud.
7-2-91), e di eventuali altre norme non citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi
dell’art. 408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.
Brescia,
12/04/99
In
fede.
Dr.
Arrigo Muscio
[4] Egregio Dr. Muscio Arrigo, a seguito del colloquio telefonico in data
odierna, Le confermo di aver inviato al Giornale di Brescia la richiesta di
rettifica di cui Le avevo inviato copia, comprensiva delle due correzioni da
Lei suggerite.
Tale rettifica è stata inviata in data 4 aprile (Pasqua)
alle ore 18,08 come può evincere dal fax allegato (che purtroppo segna la data
del 3 aprile in quanto il mio apparecchio non era correttamente registrato).
Tanto Le dovevo e, con l’occasione,.La saluto
cordialmente.
Brescia, 13 aprile 1999
RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NELLA RUBRICA "LETTERE AL DIRETTORE"
Egregio
Dr. L.
il
giorno 31 marzo scorso Lei ha
gentilmente pubblicato una mia lettera al titolo “La coscienza dei cattolici,
gli immigrati, la povertà e la solidarietà”. Ho ricevuto veramente molti
attestati di stima e riconoscimento da parte di tanti cittadini. C’è chi l’ha
fotocopiata e distribuita tra i vicini, chi l'ha utilizzata per una meditazione
in parrocchia sul Crocifisso, un sacerdote l’ha addirittura letta al posto
dell’omelia. La mia prima reazione a tutto questo, miseramente umana, è stata
di personale soddisfazione.
Poi,
per fortuna, Lei ha pubblicato anche le risposte della Dr. A. P. e del Dr.
Arrigo Muscio sul Giornale di Brescia del 3-aprile. Mi sono solo allora reso
con che, per affermare valori in cui fermamente credo e continuerò a difendere,
avevo calpestato i sentimenti di altre persone..E questo è tutto fuorché
cristiano. Nella Prima Lettera di S. Pietro è scritto nero su bianco
"…….Siate sempre pronti a rispondere a quelli che vi chiedono spiegazioni sulla
speranza che è in voi, ma rispondete
con gentilezza e rispetto...”
E'
giusto difendere le proprie convinzioni ma è altrettanto giusto e doveroso non
utilizzare arbitrariamente le idee di altri per affermare le proprie. Non
costruiremo mai un mondo d’amore così, arroccandoci su noi stessi: la verità
umana non sta mai tutta solo da una parte ed il rispetto per gli altri non deve
mai passare in secondo piano.
Sabato
Santo ho allora preso in mano il telefono per scusarmi con loro ma credo sia
giusto farlo anche pubblicamente, se Lei
mi concederà ancora spazio.
Purtroppo
non ho trovato la Dr. P. ma il figlio, gentilissimo, mi ha trattato con
profondo rispetto e simpatia. Ho invece parlato con il Sig. C.,
persona estremamente umile e cortese, come d’altronde si evinceva chiaramente
dalla sua lettera. Ci siamo scambiati gli auguri di Pasqua da fratelli, com'è
giusto che sia, ed abbiamo constatato che sono più le cose che ci uniscono da
quelle che ci dividono. Ho parlato anche con il Dr. Muscio il quale, con molta
gentilezza, mi ha fatto notare alcuni errori nella mia lettera, che è ora
doveroso correggere pubblicamente. Anzitutto l’Associazione Genitori Cattolici
non è nè piccola nè antagonista dell’ AGE, come ingiustamente facevo apparire
nella mia lettera; in secondo luogo il Dr. Muscio mi ha informato che, sul tema
da me esposto, non sono mai state pubblicate sue lettere dal Giornale di
Brescia: certamente la mia memoria mi ha ingannato ed ho collegato erroneamente
la sua persona ad una lettera. Chiedo quindi pubblicamente scusa a lui ed a
tutti i suoi associati, scuse peraltro già amichevolmente accolte
telefonicamente dal cortese Dr. Muscio. Tutto questo mi ha permesso di vivere
la Pasqua con una certezza e cioè che ci vuole poco per volersi bene: basta
tendere la mano e sentirsela stringere.
M. S.
Brescia,
4 aprile 1999 Spett.le
Giornale
di Brescia
LETTERE
AL DIRETTORE
Egregio Dr. L.
sono M. S., l’autore della lettera da Lei gentilmente
pubblicata il giorno31 marzo sul
Giornale di Brescia. Quella era la seconda volta
che Le scrivevo: nel primo caso avevo ricevuto addirittura le Sue
congratulazioni (se ricorda, un paio di anni fa, Le avevo scritto pregandola di
rivedere i titoli degli articoli sul Giornale che, soprattutto se.capitavano in
mano ai bambini, erano particolarmente forti: allora aveva accolto la mia
richiesta con grande stima, e la ringrazio ancora per quella be1la
dimostrazione di umiltà e di attenzione ai lettori). Allora come oggi, avevo
ricevuto anche i complimenti di coloro che mi conoscevano e di altri cordiali
cittadini, cosa che mi aveva anche inorgoglito.
Ma sabato 3 aprile Lei ha giustamente ritenuto
opportuno pubblicare anche le risposte di due delle tre persone da me citate e,
grazie a questo, in vero clima pasquale, mi ha dato l'opportunità di
riconoscere la mia superbia. Ne ho parlato con mia moglie ed ho deciso subito
di telefonare a coloro che avevo usato per
difendere i miei valori: ci sembrava giusto e importante porgere direttamente
le scuse (come leggerà più sotto). Con il Sig. C. e con la Dr.ssa P. (in realtà
col figlio) la telefonata è stata cordiale, spontanea e vicendevolmente
gratificante.
Per ultimo ho parlato con il Dr. Muscio; anche
con lui ho avuto un bel colloquio alla fine del quale, suo malgrado, mi
informava di avermi già querelato per diffamazione in.quanto non aveva mai scritto articoli sugli
immigrati.
Riconoscendo però importante il mio gesto di
telefonare per tendere la mano, si è subito reso disponibile a ritirare la
querela nei nostri confronti senza chiedere alcun danno, a parte le spese del
suo legale. Dico nostri perché purtroppo Lei,
Egregio Direttore, per colpa mia è stato pure querelato, per il fatto di
non aver verificato le mie errate affermazioni sul Dr. Muscio : mi perdoni per
questo, mai avrei voluto darLe grattacapi.
Per ritirare la quercia nei nostri confronti il
Dr. Muscio mi chiedeva gentilmente di far pubblicare dal Giornale di Brescia
almeno una rettifica sui dati erroneamente da me esposti, rettifica che si
trova nella lettera allegata: per questo io e ma moglie Le saremmo davvero
immensamente grati se la pubblicasse, per i motivi su esposti. E - ci perdoni -
se la pubblicasse presto, in maniera che ci si possa addormentare in pace.
Nella speranza di vedere pubblicata la lettera che
segue, assicurandole ancora che continuerò a leggerLa ma non La disturberò più,
Le auguro una Felice Pasqua e La saluto con stima.
M. S.
[5] SPETT.
PROCURA DELLA REPUBBLICA
C/O TRIBUNALE DI BRESCIA
Via Moretto
78
Brescia
DENUNCIA-QUERELA
Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo……………………….sporgo
denuncia-querela nei confronti del sig. L. G. (direttore del Giornale di
Brescia) per le seguenti ragioni.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. M. S. con il titolo “La coscienza dei
cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia
allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una
piccola associazione di genitori che,
per fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della
stessa: “......Ora se almeno un bresciano
ogni cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e C. per
primi, al posto di augurarsi la libertà
di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si
facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto
risolto....”. Poiché il Giornale di
Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno dell’immigrazione
(vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999), in data 2 aprile 1999
ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la mia prima
rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata), mi ha telefonato e dopo
aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere copia
lettere di S. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei suoi
errori (sulla mia associazione e sulla mia
lettera fantasma al Giornale di Brescia) al direttore del giornale.
Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8 della legge sulla stampa,
circa dieci giorni dalla data della richiesta di rettifica del sig. S. M., il
Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al direttore) anziché pubblicare la
rettifica di S., come previsto dall’art. 8 della Legge sulla stampa, in data 12 aprile 1999 ha invece pubblicato
uno scritto di T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!” (vedere all.
fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni lettori scriventi,
che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor G. C., che manifestavano rabbia e
fastidio verso gli immigrati......dall’essenza dei loro scritti devo dedurre
che questi due signori odiano il prossimo come se stessi....”. In data 12
aprile 1999 ho immediatamente presentato una querela anche nei confronti di G.,
dato che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto sul
problema immigrazione.
Ciò premesso:
1) 1) dopo aver ricevuto conferma dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto
direttamente al direttore del Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile
1999, rettifica riguardo alla mia persona (vedere fotocopie allegate delle
lettere di S.);
2) 2) dopo aver esaminato il comportamento del direttore del Giornale di
Brescia che, anziché provvedere entro due giorni dalla richiesta di rettifica
dello S. (come previsto inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa)
e correggere le errate indicazioni della mia persona, come invece ha
prontamente fatto alla fine della lettera di G. (vedere fotocopia allegata), ha invece pubblicato la lettera di T. G. (da
me già querelato il 12-4-1999) che si
ricollegava allo scritto di S. diffamando la mia persona;
3) 3) tenuto conto che il Giornale di Brescia non ha mai pubblicato un mio
scritto od una mia opinione in riferimento al problema immigrazione (vedere mia
rettifica del 14 aprile 1999, non contestata nel merito) e, a maggior ragione,
lettere che “manifestavano rabbia e
fastidio verso gli immigrati” o dalle quali si deducesse “odio verso il prossimo come me stesso”
come invece scritto dal G.;
4) 4) tenuto altresì conto che il sig. L. G. (direttore del Giornale di
Brescia) con il suo comportamento ha permesso, nonostante la richiesta di
rettifica a lui direttamente indirizzata da S. e da lui non pubblicata sul
giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia
persona che, false e denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità Giudiziaria di perseguire
penalmente per violazione dell'art. 596 bis C.P il sig. L. G., quantomeno per
concorso in diffamazione con G. T., alla luce anche delle sentenze Cass. Pen..,
sez. VI, 20 aprile 1978, n. 4274 - Cass. Pen., sez. V, 5 agosto 1992, n. 8848;
Cass. Pen, sez. V 23 novembre 1981, N. 10512; sez. V,
sent. 08848 del 5/8/1992 (Ud. 8-6-92); sez. V, sent. 04384 del 17-4-91 (ud.
7-2-91), e di eventuali altre norme non
citate.
Domando inoltre d’essere avvisato ai sensi dell’art.
408 C.P.P. in un’eventuale ipotesi di archiviazione.
Brescia, 14-4-1999
In fede.
Dr. Arrigo Muscio
[6] SPETT.
ORDINE
DEI GIORNALISTI
Via
A. Appiani 2
20121
MILANO
ALLA
CORTESE ATTENZIONE DEL DOTT. F. A.
DENUNCIA
Io sottoscritto Dr. Muscio Arrigo………………………sporgo
denuncia nei confronti del sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) per
le seguenti ragioni.
In data 31-3-1999 il Giornale di Brescia ha
pubblicato una lettera del Sig. M. S. con il titolo “La coscienza dei
cattolici, gli immigrati, la povertà e la solidarietà” (vedere fotocopia
allegata). Nella parte iniziale di tale lettera il Sig. S. aveva scritto: “Recentemente lei sta ospitando lettere
di cattolici che espongono il loro punto
di vista rispetto al fenomeno dell’immigrazione. Mi riferisco per esempio
al sig. Muscio, presidente di una piccola
associazione di genitori che, per
fortuna, non ha nulla a che fare con l’Age....” ed alla fine della stessa: “......Ora se almeno un bresciano ogni
cento, uno solo su cento, Muscio, la leghista maggioliniana, S. e Colombo per
primi, al posto di augurarsi la libertà
di - recarsi in Chiesa la domenica e circolare per i fatti nostri - si
facesse carico di un immigrato, uno solo a testa, il problema sarebbe presto
risolto....”. Poiché il Giornale di
Brescia non ha mai ospitato una mia lettera sul fenomeno dell’immigrazione
(vedere fotocopia mie rettifiche del 3 e 14 aprile 1999) in data 2 aprile 1999
ho querelato il sig. S. M.. Quest’ultimo, dopo aver letto la mia prima
rettifica del 3 aprile 1999 (vedere copia allegata) mi ha telefonato e dopo
aver riconosciuto d’avere, nei miei confronti, sbagliato persona (vedere copia
lettere di S. allegate) si è detto disposto a chiedere la rettifica dei suoi
errori (sulla mia associazione e sulla mia
lettera fantasma al Giornale di Brescia) direttamente al direttore del
giornale. Trascorsi inutilmente, ed in violazione dell’art. 8 della legge sulla
stampa, circa dieci giorni dalla data della richiesta di rettifica del sig. S.
M., il Giornale di Brescia (nella rubrica lettere al direttore) anziché
pubblicare la rettifica di S. come previsto dall’art. 8 della Legge sulla
stampa, in data 12 aprile 1999, ha
invece pubblicato uno scritto di T. G. con il titolo “Basta con certe lettere!”
(vedere all. fotocopia). Il Sig. G. scrive: “Recentemente il Giornale di
Brescia ha pubblicato una lettera firmata dal signor M. S., che conteneva
critiche alla prosa di alcuni lettori
scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dott. Muscio e il signor Giacomo
Colombo, che manifestavano rabbia e fastidio verso gli immigrati......dall’essenza
dei loro scritti devo dedurre che questi due signori odiano il prossimo come se
stessi....”. In data 12 aprile 1999 ho immediatamente presentato una
querela anche nei confronti di G., dato che il Giornale di Brescia non ha mai
pubblicato un mio scritto sul problema immigrazione.
Ciò premesso:
1)
1) dopo aver ricevuto conferma
dal sig. S. M. che il medesimo ha richiesto direttamente al direttore del
Giornale di Brescia, ancora in data 4 aprile 1999, rettifica riguardo alla mia
persona (vedere fotocopie allegate delle lettere di S.);
2)
2) dopo aver esaminato il
comportamento del direttore del Giornale di Brescia che anziché provvedere
entro due giorni dalla richiesta di rettifica dello S. (come previsto
inderogabilmente dall’art. 8 della Legge sulla stampa) e correggere le errate
indicazioni della mia persona, come invece ha prontamente fatto alla fine della
lettera di G. (vedere fotocopia allegata), ha
invece pubblicato la lettera di T. G. (da me già querelato il 12-4-1999) che si
ricollegava allo scritto di S. diffamando la mia persona;
3)
3) tenuto conto che il Giornale
di Brescia non ha mai pubblicato un mio scritto od una mia opinione in
riferimento al problema immigrazione (vedere mia rettifica del 14 aprile 1999,
non contestata nel merito) e, a maggior ragione, lettere che “manifestavano rabbia e fastidio verso gli
immigrati” o dalle quali si deducesse “odio
verso il prossimo come me stesso” come invece scritto dal G.;
4)
4) tenuto altresì conto che il
sig. L. G. (direttore del Giornale di Brescia) con il suo comportamento ha
permesso, nonostante la richiesta di rettifica di S. e da lui non pubblicata
sul giornale fino ad oggi, la pubblicazione di affermazioni inerenti alla mia
persona che, false e denigratorie, mi hanno pubblicamente diffamato,
chiedo
a codesta Autorità che si promuova un’azione
disciplinare nei confronti del direttore del Giornale di Brescia.
Domando inoltre d’essere avvisato sull’esito della
mia denuncia.
Distinti saluti.
Dr. Arrigo Muscio
Brescia,
14-4-1999
[7] N.1299/99R.G.Mod.21 N.
1622/99 R.G. G.LP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sentenza N. 826
In data 14.12.99
Sentenza depositata.
Il 12-1-2000
Nella causa penale contro: 1) L. GIOVANNI
BATTISTA……………..
Difeso di fiducia dall’avv. L. F. del foro di Brescia.
2) G. T.………………….
Difeso di
fiducia dall’avv. A. R. del foro di
Brescia. LIBERI-ASSENTI.
.
Del reato p.p. dagli
artt. 595 e. I-Il e 111, 57 cp., 13 e 21 L. 47/48, perché offendevano l’onore e
la reputazione di Muscio Arrigo, in particolare G. T. quale autore
dell’articolo, che qui si intende integralmente riportato, apparso sul
quotidiano “Giornale di Brescia”, rubrica “Lettere al Direttore” del 12.4.99
intitolato “Basta con certe lettere”, articolo nel quale, riferendo tra l’altro
le seguenti frasi: “.... Recentemente il Giornale di Brescia ha pubblicato una
lettera firmata dal sig. M. S., che conteneva critiche alla prosa di alcuni
lettori scriventi, che si dichiarano ad ogni occasione cattolici, quali il dr.
Muscio ed il sig. G. C., che manifestavano rabbia e fastidio verso gli
immigrati…….”….“Dall’essenza dei loro scritti devo dedurre che questi due
signori odiano il prossimo come se stessi .. . .“, screditavano l’immagine del
Muscio innanzi all’opinione pubblica.
Con l’aggravante della attribuzione di un fatto
determinato commettendo il fatto G. T. quale autore dell’articolo e L. G. nella
qualità di direttore responsabile del quotidiano “Giornale di Brescia”,
omettendo egli di esercitare il controllo necessario ad impedire che con la
pubblicazione del citato articolo venisse commesso il reato di cui sopra.
In Brescia il 12.4.99.
PARTE CIVILE: Muscio Arrigo………….., rappresentato e
difeso dall’avv. Enzo Bosio del foro di Brescia.
FATTO E DIRITTO
All’esito
della odierna udienza, sulle conclusioni delle parti osserva il Giudicante:
MUSCIO ARRIGO ebbe a presentare querela per il
reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti di G. T.; non ebbe invece a presentare richiesta o istanza di
punizione nei confronti di L. G.
Direttore Responsabile del Quotidiano su cui venne pubblicata la lettera
ritenuta diffamatoria.
Ciò posto va preliminarmente emessa sentenza di
non luogo a procedere ex art. 425 C.P.P.
mancando la condizione di procedibilità.
Ed infatti non é applicabile nella specie il
principio di cui all’art.123 C.P.
(indivisibilità della querela) in quanto condizione essenziale è che trattasi
di concorso nello stesso reato. Pertanto
l’effetto estensivo non si verifica quando
— come nella specie — il reato
venga costo in essere mediante fatti
distinti da persone che non abbiano agito
con una volontà associata e consapevole delle reciproche condotte (cfr.Cass.V0
6/8/94 n. 8773 - Caselli).
Ed invero in materia di reati di stampa la
responsabilità del Direttore a titolo
di colpa (non aver impedito la commissione del reato) cosa ben diversa da
quella a titolo di concorso ex art. 110 C.P. (cfr.Cass.V 17/8/90
n.l1494 Scalfari).
Il
principio della estensione della querela vale a contraris nell’ipotesi in cui
la querela sia stata presentata nei confronti del Direttore Responsabile (art.58
bis comma 2 C.P.).
Per quanto attiene all’imputato G. va brevemente
osservato che le espressioni contenute nella lettera al Direttore “ manifestare
rabbia e fastidio verso gli immigrati……
devo dedurre che questi due signori (dr.MUSCIO e sig. C.) odiano il
prossimo come se stessi “non possono assolutamente ritenersi, anche alla
stregua delle integrazioni probatorie e delle acquisizioni di lettere
precedenti, diffamatorie o lesive della
onorabilità del MUSCIO. Trattasi all’evidenza di critiche espressione della
libera manifestazione del pensiero. Va infatti tenuto conto come il dr.MUSCIO
che si qualifica Presidente della Associazione genitori cattolici di Brescia in
una lettera al Direttore pubblicata sul Giornale di Brescia Venerdì 19.3.1999
parlando delle adozioni da parte di coppie gay esprime concetti che certamente
potrebbero indurre un lettore non cattolico a ritenere violato il precetto
evangelico di amare il prossimo come se stessi. Va quindi ritenuto che le
espressioni usate costituiscano una critica inidonea a mettere in pericolo la
reputazione del Muscio anche perché non si tratta neppure di un attacco
ingiustificato e diretto alla reputazione ma una mera deduzione da quanto
scritto dal Muscio nelle lettere al Direttore su vari argomenti. Né é da
sottovalutare la circostanza che tale M. S. in una lettera al Direttore
pubblicata sul citato quotidiano locale il 31/3/99 fa esplicite riferimento ad
una lettera del Dr. MUSCIO rispetto al fenomeno della immigrazione.
Da queste considerazioni consegue il non luogo a
procedere nei confronti dell’imputato G. T. per difetto di dolo.
La formula assolutoria esclude la condanna del
querelante alle spese.
P.Q.M.
IL GIUDICE
Letto l’art.425 C.P.P.
DICHIARA
non luogo a procedere nei confronti di L. G. B.e G. T.
in ordine ai reati loro ascritti rispettivamente per difetto di querela e
perché il fatto non costituisce reato.
IL
GIUDICE
Dr. E.
Q.
[8] LE ADOZIONI GAY
Un ministro
della Repubblica Italiana, che trova giustificazione ed operato nella
Costituzione la quale tutela la famiglia composta da un maschio, una femmina ed
eventuali figli (Cost. 29/30/31), ha recentemente affermato d'essere favorevole
all'adozione di bambini da parte di coppie gay. In altri Stati tale
affermazione avrebbe comportato le dimissioni del ministro, ma in Italia si sa
come vanno le cose. L'antifamiliare dichiarazione ci lascia sgomenti per le
seguenti ragioni.
a.
La condanna dell'omosessualità è costantemente ribadita nella Sacra
Scrittura tant'è che tale peccato, senza conversione finale, porta all'inferno!
Rimando gli interessati ai riferimenti biblici riportati nella nostra opinione
nel sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio a proposito dell'omosessualità. Di conseguenza il
proporre addirittura l'adozione di bambini da parte degli omosessuali è in
aperta violazione dell'eterna Parola di Dio. Se infatti il Signore rimproverò
il papa Pietro con le parole "Lungi da me, satana! Tu mi sei di
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt.
16,23), chissà che cosa dirà al ministro in oggetto quando, credente o meno, si
troverà nel giorno del giudizio!
Per concludere,
dove trova le radici giustificative l'affermazione del ministro? Per noi
cattolici è chiaro! Non certo nella Bibbia e neppure nella nostra Costituzione,
ma solo in ideologie nemiche di Cristo.
A proposito di gay Il quotidiano
"Il Giornale" di martedì 8 dicembre 1998 riportava, a pag. 11, le polemiche
inerenti ad una frase pronunciata dall’arcivescovo di Firenze, cardinale
Silvano Piovanelli. In base a quanto riferito dal giornale il cardinale
Piovanelli avrebbe affermato: "Se un comune decide di assegnare le
case anche alle unioni fra omosessuali non ho difficoltà. Anzi si potrebbe
dire che preferisco dare una casa a due omosessuali piuttosto che ad un
single". Sempre nel medesimo articolo venivano riportati alcuni
pareri di altri vescovi, come quello di Mons. Grillo, vescovo di
Civitavecchia, (tra le cui mani ha pianto lacrime di sangue la statuetta
della Madonna di Medjugorje, chiaro segno che non è certo contenta dei
peccati del mondo.....e di alcuni moderni successori degli apostoli) che ha
dichiarato: "Non conosco nel dettaglio quello che ha detto il cardinale
Piovanelli, ma lo stimo e so che è un uomo di santa vita. Con le sue parole
non ha voluto certamente benedire le unioni omosessuali, ma probabilmente
fare un atto di comprensione. La chiesa è contraria al riconoscimento delle
famiglie di fatto, penso che Piovanelli intendesse dire che anche gli
omosessuali hanno bisogno di attenzione e non devono essere
perseguitati......". Altri vescovi hanno difeso il cardinale Piovanelli
con varie argomentazioni riportate dall’articolo in oggetto, alla cui
integrale lettura rimandiamo gli interessati. Solamente padre Velasio De
Paolis, esperto canonista, ha inquadrato con chiarezza il problema: "In
linea generale un conto è l’intenzione di aiutare delle persone bisognose, un
altro è il significato intrinseco dell’atto che si compie. Nel caso concreto
assegnare alle coppie gay alloggi che la legge prevede debbano essere dati
alle famiglie indigenti significa equipararle a queste ultime. E questa
equiparazione non è accettabile per i cattolici". Ciò premesso
riteniamo di fondamentale importanza, per evitare confusione e sconcerto tra
i cattolici, riportare "l’opinione di Dio" (della quale sembrano
disinteressarsi in molti, anche all’interno della chiesa!) riguardo al
problema omosessuale. L’unico parere che conta dato che tutti, credenti ed
atei, saremo giudicati da Lui. E l’opinione del Signore la troviamo nella
Sacra Scrittura che il magistero della Chiesa da duemila anni ci invita ad
accogliere come Parola eterna di Dio. Nell'antico
testamento Dio prescrive: "Se uno
ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un
abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di
loro" (Lv 20,13). E la vicenda
di Sodoma e Gomorra (Gen. 18,16 seg.) è conosciuta da tutto il mondo
"…Condannò alla distruzione le città di Sodomia e Gomorra, riducendole
in cenere, ponendo un esempio a quanti sarebbero vissuti empiamente. Liberò
invece il giusto Lot, angustiato dal comportamento immorale di quegli
scellerati. Quel giusto infatti, per ciò che vedeva e udiva mentre abitava in
mezzo a loro, si tormentava ogni giorno nella sua anima giusta per tali
ignominie…" (2 Pt. 2,6 seg.) - "…Così Sodomia e Gomorra e le città
vicine, che si sono abbandonate all'impudicizia allo stesso modo e sono andate
dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le pene di un fuoco
eterno…" (Gd. 7) Nel Nuovo
Testamento lo Spirito Santo è altrettanto chiaro: "...Per questo Dio
li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti naturali
in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto
naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri,
commettendo atti ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi
la punizione che si addiceva al loro traviamento.....E pur conoscendo il
giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano la morte, non solo
continuano a farle, ma anche approvano chi le fa." (Rm 1, 26/32) -
"...Non illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né
effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né maldicenti, né
rapaci erediteranno il regno di Dio" (1 Cor. 6,9/10) - "…La legge
non è fatta per il giusto, ma per i non giusti e riottosi, per gli empi e di
peccatori, per gli scellerati e i profani, per i parricidi e matricidi e
omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti[9][1],
per i ladri d'uomini, i bugiardi, gli spergiuri…"(1 Tm. 1,9). La condanna
dei Padri e dei Dottori della Chiesa: "I
delitti che vanno contro natura, ad esempio quelli compiuti dai sodomiti,
devono essere condannati e puniti ovunque e sempre. Quand'anche tutti gli
uomini li commettessero, verrebbero tutti coinvolti nella stessa condanna
divina: Dio infatti non ha creato gli uomini perché commettessero un tale
abuso di se stessi. Quando, mossi da una perversa passione, si profana la
natura stessa che Dio ha creato, è la stessa unione che deve esistere fra Dio
e noi a venir violata" (Sant'Agostino, Confessioni, c.III, p.8) "Che lo
zolfo evochi i fetori della carne, lo conferma la storia stessa della Sacra
Scrittura, quando parla della pioggia di fuoco e zolfo versata su Sodomia dal
Signore. Egli aveva deciso di punire in essa i crimini della carne, e il tipo
stesso del suo castigo metteva in risalto l'onta di quel crimine. Perché lo
zolfo emana fetore, il fuoco arde. Era quindi giusto che i Sodomiti, ardendo
di desideri perversi originati dal fetore della carne, perissero ad un tempo
per mezzo del fuoco e dello zolfo, affinchè dal giusto castigo si rendessero
conto del male compiuto sotto la spinta di un desiderio perverso" (San
Gregorio Magno, Commento morale a Giobbe, XIV, 23, vol. II, pag. 371) "Questo
vizio non va affatto considerato come un vizio ordinario, perché supera per
gravità tutti gli altri vizi. Esso infatti, uccide il corpo, rovina l'anima,
contamina la carne, estingue la luce dell'intelletto, caccia lo Spirito Santo
dal tempio dell'anima" (San Pier Damiani - dottore della chiesa e grande
riformatore dell'Ordine Benedettino - Liber Gomorrhanus, in Patrologia latina,
vol. 145, coll. 159-190) "Nei
peccati contro natura in cui viene violato l'ordine naturale, viene offeso
Dio stesso in qualità di ordinatore della natura" (S. Tommaso d'Aquino,
Summa Teologica, II-II, q. 154, a. 12) "…Commettendo
il maledetto peccato contro natura, quali ciechi e stolti, essendo offuscato
il lume del loro intelletto, non conoscono il fetore e la miseria in cui
sono…" (S. Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, cap.
124) "Più pena
sente uno che sia vissuto con questo vizio de la sodomia che un altro,
perocchè questo è maggior peccato che sia". (San Bernardino da Siena,
Predica XXXIX in: Prediche volgari, p. 915) "…Di
questa turpitudine mai abbastanza esecrata sono schiavi coloro che non si
vergognano di violare la legge divina e naturale". (San Pietro Canisio -
dottore della Chiesa- Summa Doctrina
Christianae, III a/b, p. 455) La condanna
dei papi: "…L'esecrabile
vizio libidinoso contro natura; colpe per le quali i popoli e le nazioni
vengono flagellati da Dio, a giusta condanna, con sciagure, guerre, fame e
pestilenze…" (San Pio V, Costituzione Cum Primum, del 1 aprile 1566, in
Bullarium Romanum, t. IV, c. II, pp. 284-286) "…Il
peccato contro natura grida vendetta al cospetto di Dio.." (San Pio X -
Catechismo, N. 966) "Inseguendo
l'esistenza di atti intrinsecamente cattivi, la Chiesa accoglie la dottrina
della Sacra Scrittura. L'apostolo Paolo afferma in modo categorico: - Non
illudetevi: né immorali, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né
sodomiti, né ladri, né ubriaconi, né maldicenti, né rapaci erediteranno il
Regno di Dio, 1 Cor. 6,9-10" (Giovanni Paolo II, Veritatis Splendor,
cap. 81) Leggendo la
Sacra Scrittura impariamo dall’unico Dio e giusto giudice che com’è vero che
il Signore perdona qualunque peccato a chi, con sincero pentimento, gli
chiede il perdono è altrettanto vero che giudicherà secondo la Sua Parola (e
non secondo quella degli uomini, anche se appartenenti alle gerarchie della
Chiesa!) quanti si ostinano nel peccato. A tale proposito riporto l'opinione
della Dott.ssa Patrizia Stella (dottore in pedagogia del comportamento) come
risulta da una sua lettera pubblicata sulla rivista Teologica, N. 20 -
marzo/aprile 1999, indirizzata alle autorità religiose e civili ed alle
riviste, alla cui lettura integrale rimando quanto interessati. "….In
secondo luogo significa negare alla persona la capacità di superare questo
problema, in quanto è stato più volte confermato dagli studiosi che questo comportamento
non è irreversibile né congenito, tranne casi rarissimi, ma frutto di cattive
abitudini, o di esperienze negative, o di reazioni davanti all'aggressività
di certi comportamenti femminili; situazioni comunque, dalle quali si può
uscire. Prova ne sia che nel mondo animale esistono malformazioni congenite
di vario genere, ma non si è mai verificato il caso di attrazioni ed unioni
omosessuali tra bestie, ciò vuol dire che è una devianza che riguarda l'uomo
non tanto nella sfera genetica, difficilmente modificabile, quanto piuttosto
in quella educativa e psicologica, soggetta quindi all'influsso della
volontà. Significa inoltre non aver capito il ruolo della chiesa e del
cristiano, che non è solo quello di alleviare pietosamente le ferite lasciando
"l'ammalato" nella sua cancrena, bensì è quello di avere
"dell'ammalato" una stima ed una fiducia tali da saper usare anche
il bisturi pur di farlo guarire. Compito della chiesa e del cristiano è
quello di ricordare che c'è la grazia di Dio che aiuta a vivere i
comandamenti, e che senza la sua grazia è difficile vivere non solo la
castità, ma qualunque altra virtù, che la violazione costante dei
Comandamenti di Dio comporta sempre il rischio di autodistruggersi nella vita
terrena e di mettere in pericolo la salvezza eterna, e che infine, dà molta
più gioia e gratificazione una vita casta anche se talvolta esige sacrificio
e lotta, che una vita di disordine sessuale, qualunque esso sia, etero o
omosessuale…." Nei confronti
poi di coloro che predicano le loro "opinioni", anziché la Parola
di Dio, lo Spirito Santo è altrettanto chiaro: "Orbene,
se anche noi stessi o un angelo dal cielo vi predicasse un vangelo diverso da
quello che vi abbiamo predicato, sia anatema!..." (Gal. 1,8 seg.) Argomenti
correlati: Per conoscere
più approfonditamente le ragioni di un'immutabile condanna dell'omosessualità
da parte del Magistero della Chiesa si consiglia la lettura del dossier: "Chiesa
e omosessualità - Le ragioni di un'immutabile condanna", ed. Centro Culturale
Lepanto http://members.tripod.com/lepanto/ |
[10] Libero, 2 novembre 2000,
pag. 3
Il Giorno, 2 novembre 2000, pag. 5
[11] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
[12]La Repubblica" del
15-9-2000
[13] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
[14] LE ADOZIONI GAY
Un ministro
della Repubblica Italiana, che trova giustificazione ed operato nella
Costituzione la quale tutela la famiglia composta da un maschio, una femmina ed
eventuali figli (Cost. 29/30/31), ha recentemente affermato d'essere favorevole
all'adozione di bambini da parte di coppie gay. In altri Stati tale
affermazione avrebbe comportato le dimissioni del ministro, ma in Italia si sa
come vanno le cose. L'antifamiliare dichiarazione ci lascia sgomenti per le
seguenti ragioni.
a.
La condanna dell'omosessualità è costantemente ribadita nella Sacra
Scrittura tant'è che tale peccato, senza conversione finale, porta all'inferno!
Rimando gli interessati ai riferimenti biblici riportati nella nostra opinione
nel sito internet http://space.tin.it/associazioni/armuscio a proposito dell'omosessualità. Di conseguenza il proporre addirittura
l'adozione di bambini da parte degli omosessuali è in aperta violazione
dell'eterna Parola di Dio. Se infatti il Signore rimproverò il papa Pietro con
le parole "Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché
non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt. 16,23), chissà che
cosa dirà al ministro in oggetto quando, credente o meno, si troverà nel giorno
del giudizio!
b.
E' innegabile, infatti, che tale proposta è in pieno contrasto con la
creazione di Dio ed il progetto di matrimonio da Lui stabilito "Dio creò
l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li
creò" (Gen. 1,27). E disse: "Per questo l'uomo abbandonerà suo
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola"
(Gen. 2,24). E per quanto riguarda gli animali disse all'uomo prima del
diluvio: "Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai nell'arca due di ogni
specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina"
(Gen. 6,19). E' chiaro quindi che sia per la procreazione che per un
"corretto sviluppo" della prole, Dio ha stabilito un maschio ed una
femmina. Proporre perciò azioni in contrasto con la Sua eterna Parola, per noi
cristiani, è un anatema (Gal. 1,6 seg.)!
c.
Ma qualcuno può obiettare che vi sono persone che affermano di non
credere né a Dio e neppure al diavolo e di conseguenza si ritengono libere di
pensare ciò che più gli pare e piace. Ma anche in tal caso tale proposta ci
sembra incomprensibile in quanto "Madre Natura", come loro la
chiamano, ha comunque previsto un maschio ed una femmina per ogni specie, con
caratteristiche psico-fisiche e con compiti ben precisi riguardo alla
procreazione ed all'allevamento della prole. La loro opinione, quindi,
contrasta pure con "Madre Natura"!
d.
Tale idea è pure offensiva della donna e del ruolo a lei affidato da
Dio per i credenti e da "Madre Natura" per gli atei.
e.
Infine, la proposta del ministro e di quanti la pensano in eguale
maniera, contrasta pure con il bene primario della prole che (come il buon
senso ci insegna, confortato dal parere di psichiatri, psicologi ed educatori
vari) ha il diritto e la necessità per il suo armonico sviluppo psicofisico
d'essere allevata da un maschio e da una femmina. Tale idea è quindi in aperto
contrasto con la Costituzione "La Repubblica….protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"
(art. 31).
Per concludere,
dove trova le radici giustificative l'affermazione del ministro? Per noi
cattolici è chiaro! Non certo nella Bibbia e neppure nella nostra Costituzione,
ma solo in ideologie nemiche di Cristo.
[15] Libero, 2 novembre 2000,
pag. 3
Il Giorno, 2 novembre 2000, pag. 5
[16] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
[17]La Repubblica" del
15-9-2000
[18] Libero, 3 novembre 2000,
pag. 3
9.
La Massoneria. Ecco il
nemico - Autori Vari - Editrice
Civiltà- Brescia, Tel. e fax 0303700003
10.
La Massoneria. Società
segreta iniziatica - Autori Vari - Editrice
Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
11.
La Massoneria. I suoi
segreti - Autori Vari - Editrice Civiltà - Brescia - Tel. e fax 0303700003
12.
Il Vero volto
dell'immigrazione di Giuli Valli - Editrice Civiltà -
Brescia, Tel. e fax 0303700003
13.
Educazione sessuale: tappa
massonica verso l'annientamento dell'uomo di Carlo
Alberto Agnoli (magistrato) - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
14.
ONU - gioco al massacro di Franco
Adessa - Editrice Civiltà - Brescia, Tel. e fax 0303700003
15.
Il quarto livello - di Carlo
Palermo (ex magistrato) - Editori
Riuniti
16.
In nome di Dio - di David Yallop - Ed.
Tullio Pironti
17.
Via col vento in Vaticano - I
Millenari Ed. Kaos
[20] AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Al
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL MINISTRO
DEGLI INTERNI
lettera
aperta
OGGETTO: prossimo
concerto in Italia di Marilyn Manson detto “Il satana del Rock”.
E’ stato ripetutamente annunciato da alcuni mass
media che in Italia suonerà prossimamente (verso la fne di giugno 1999) il
cantante Marilyn Mason a cui “Il Venerdì di Repubblica”, N. 582 del 14 maggio
1999, nella rubrica “I cattivi maestri”
- pag. 70 e seg., ha dedicato un articolo intitolato “Il satana del Rock”. Secondo il giornale - Suonerà anche in Italia
Marilyn Manson, la star del “Goths”, l’ispiratore
dei due studenti cyberanarchici che armati di mitra hanno compiuto una strage
nella loro scuola in Colorado. Marilyn Mason ha scelto il suo nome d’arte
ispirandosi a due suoi miti: Marilyn per la Monroe e Manson, in onore di Charlie Manson il leader della setta satanica che
uccise a Bel Air l’attrice Sharon Tate, moglie del regista Roman
Polanski.......Il gruppo si chiamava “Manson and the Spook kids”, all’inizio
degli anni Novanta ebbe i primi successi in Florida cavalcando e rilanciando la
moda “gotica”. Cominciarono allora le prime provocazioni
scatologiche-escatologiche. Esibendosi con il nuovo bassista Twiggy Ramirez a
Salt Lake City, Manson stracciò sul
palco il Libro dei Mormoni. Cominciò a farsi chiamare “reverendo”, a bruciare
le croci sul palco, a bestemmiare, a toccarsi i genitali, a invocare il
diavolo, a orinare in pubblico, a sfasciare televisioni, a denudarsi, a pulirsi
il sedere con la bandiera americana, a sputare, a ferirsi con il vetro per
dimostrare disprezzo per il corpo, a usare un linguaggio sempre più crudo e
violento......Si vantava dei suoi spinelli da gourmet: “Ho fumato ossa
umane”.....-
Ciò premesso, domando, anche a nome di molti
cittadini che credono ancora nei valori eterni (indispensabili per ottenere una
società retta sull’amore verso Dio ed il prossimo), d’impedire ad un simile
personaggio definito da Bill Bennet (ex ministro dell’istruzione pubblica Usa) “Una vergogna per gli Stati Uniti” (Il
Venerdì di Repubblica”, N. 582 del 14 maggio 1999, pag. 74) di esibirsi in
pubblico In Italia.
Il nostro Bel paese in cui i mass media si devono
occupare spesso di violenze provocate dai giovani (ultima quella relativa all’incendio
del treno da parte degli ultras) non ha bisogno di simili personaggi che
purtroppo costituiscono dei modelli da imitare per molti giovani educati senza
Vangelo, ma con cannonate di sesso e violenza sparate da certe TV. Altrimenti è
inutile, ed in molti casi ipocrita, lamentarsi e preoccuparsi dei giovani che
non hanno più valori e che commettono quanto poi molti giustamente
stigmatizzano come aberrante e “diabolico”.
Il presidente
Dr. Arrigo Muscio